Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2440 del 04/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2020, (ud. 08/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2440
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 7138-2019 proposto da:
V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO FARINA;
– ricorrente –
contro
USTICA ALIMENTARI DI N.P. & C. SAS, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI 44, presso lo studio dell’avvocato
ANTONIO BELLIA, rappresentata e difesa dagli avvocati UMBERTO
SEMINARA, GIOVANNI BELLIA;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. 1020/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 16/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata (dell’08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.
ALFONSINA DE FELICE.
Fatto
RILEVATO
CHE:
l’Avv. Domenico Farina nella qualità di difensore di Verdichizzi Giovanni ha presentato, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’Ordinanza di questa Corte n. 1020 del 2019, che, nel dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal V. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo depositata in data 1 marzo 2016, lo aveva condannato alle spese liquidate in “…Euro 4.500,00 per compensi professionali ed Euro 200.000 per esborsi”;
la Ditta Ustica Alimentari s.a.s. di N.P. & C., controricorrente nel giudizio originario, cui la predetta istanza di correzione è stata notificata, non ha svolto attività difensiva in questa sede;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
ricorrono i presupposti di cui all’art. 391 bis c.p.c., per disporre la correzione dell’errore materiale di cui all’istanza proposta dall’Avv. Domenico Farina, nella qualità di difensore costituito di V.G. nella causa decisa dall’Ordinanza di questa Corte n. 1020 del 2019;
il ricorso va accolto; si dispone la correzione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1020 del 2019 sostituendo nel dispositivo alla frase “condanna il ricorrente al pagamento delle spese…liquidate…in Euro 200.000 per esborsi…”, la frase “condanna il ricorrente al pagamento delle spese…liquidate…in Euro 200 per esborsi…”; nulla spese nei confronti dell’intimata;
dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1020 del 2019, sostituendo nel dispositivo alla frase “condanna il ricorrente al pagamento delle spese…liquidate…in Euro 200.000 per esborsi…”, la frase “condanna il ricorrente al pagamento delle spese…liquidate…in Euro 200 per esborsi…”. Nulla spese.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020