Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2440 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 2440 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 7898-2008 proposto da:
ZAULI

CARLO

ZLACRL57E03D357U,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso lo
studio dell’avvocato SEMINAROTI ALDO, rappresentato e
difeso da se medesimo u
EENGT-T-49;
– ricorrente contro

VALZANIA

RINA VLZRNI20E69C573D,

VLZARA21T60c57301

vALzANTA

TVA

VALZANIA

MARIA

VLZVOA23E52C573K,

elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

Data pubblicazione: 04/02/2014

presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE DI
CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato

MAMBELLI SANDRO;

controricorrenti

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di FORLI’,

232 e Rep.n. 213;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/12/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito

l’Avvocato

ALDO

SEMINAROTI,

con

delega

dell’Avvocato CARLO ZAULI difensore di se medesimo,
che si s’ riportato agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

R.G.n. 1039/07 V.G., depositato il 01/02/2008 Cron.n.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 12-9-2007 l’avvocato Carlo Zauli proponeva al Tribunale di Forlì istanza ex art. 28 L.
n. 794/1942 per la liquidazione dei compensi maturati per l’attività professionale svolta in favore
di Rina Valzania, Maria Valzania, Iva Valzania e Iolanda Valzania nella causa conclusasi davanti allo

Tale controversia era stata instaurata da queste ultime unitamente ad Edoardo Predi ed a Luciano
Predi tramite il suddetto avvocato nei confronti di Massimo Predi e di Tiziano Piraccini ed aveva
avuto ad oggetto la declaratoria di indegnità a succedere ex artt. 463 e seguenti c.c. di Massimo
Predi ai defunti Ezio Predi, Giovanna Valzania, Maria Carla Piraccini e Michela Predi con
conseguente accertamento della devoluzione dell’eredità in favore dei chiamati per legge
all’eredità.

Si costituivano in giudizio Maria Valzania, Iva Valzania e Rina Valzania (mentre nel frattempo era
deceduta Iolanda Valzania) eccependo di aver versato all’avvocato Zauli per l’opera professionale
prestata in loro favore la somma di euro 4.844,10 corrispondente all’importo liquidato nella
suddetta sentenza del Tribunale di Forlì.

Con ordinanza del 10-2-2008 il Tribunale adito, premesso che la richiamata sentenza dello stesso
Tribunale aveva accolto le domande attoree ed aveva condannato Massimo Predi al rimborso in
favore delle attrici di euro 300,00 per esborsi, di euro 1.200,00 per competenze e di euro 2.100,00
per onorari oltre accessori di legge, rilevato che tale liquidazione era congrua in relazioni alle
tariffe professionali, dovendosi applicare lo scaglione corrispondente alle cause di valore
indeterminabile, ritenuto che le resistenti in data 10-12-2007 avevano corrisposto l’importo delle
spese liquidate in sentenza, e che nessuna somma ulteriore poteva essere riconosciuta, neppure a
titolo di interessi, in difetto di precedente costituzione in mora delle parti debitrici, ha dichiarato

stesso Tribunale di Forlì con sentenza del 7-6-2006.

non luogo a provvedere per l’intervenuto pagamento delle spese come correttamente liquidate
dalla sentenza del Tribunale di Forlì del 7-6-2006 ed ha compensato le spese di giudizio.

Avverso tale ordinanza l’avvocato Zauli ha proposto un ricorso ex art. 111 della Costituzione
articolato in sei motivi seguito successivamente da una memoria cui Rina Valzania, Maria Valzania

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve esaminata l’eccezione preliminare delle resistenti di inammissibilità del
ricorso per avere le esponenti già corrisposto all’avvocato Zauli il compenso professionale dovuto,
come dedotto dinanzi al Tribunale di Forlì; l’eccezione deve essere disattesa, posto che il suddetto
Tribunale ha dato atto che le resistenti avevano corrisposto al ricorrente l’importo delle spese
liquidate nella sentenza del Tribunale di Forlì del 7-6-2006 in data 10-12-2007, quindi
successivamente alla proposizione del ricorso, avvenuta il 12-9-2007.

Venendo quindi all’esame del ricorso, si rileva che con il primo motivo il ricorrente, denunciando
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e degli artt. 4 e 6 del D.M. 8-4-2004 n. 1271,
censura l’ordinanza impugnata per non aver considerato che, per le cause di valore
indeterminabile, gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da euro 25.900,01 ad
euro 51.700,00, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore da euro
51.700,00 ad euro 103.300,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia, e
che, agli effetti della determinazione del diritto, la cause di valore indeterminabile si considerano
di valore eccedente euro 25.900,00 ma non euro 103.300,00 a seconda dell’entità dell’interesse
dedotto in giudizio; infatti l’esponente proprio in relazione a tali parametri aveva chiesto in via
principale un compenso complessivo di euro 14.571,53 in relazione ad un valore della causa da
euro 51.700,01 ad euro 103.300,00, ed in via subordinata un compenso complessivo di euro
2

e Iva Valzania hanno resistito con controricorso.

10.505,72 in relazione ad un valore della causa da euro 25.900,01 ad euro 51.700,00; pertanto
erroneamente il Tribunale, pur affermando correttamente che il valore della causa era
indeterminabile, aveva applicato uno scaglione diverso da quello previsto.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 2033 c.c. (“rectius” dell’art.

Tribunale di Forlì non ha minimamente tenuto conto né della notula depositata né dell’oggetto e
della complessità della controversia in ordine alla quale l’esponente aveva richiesto la liquidazione
del suo compenso professionale.

Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono inammissibili.

Deve premettersi che il ricorrente con le censure in esame non ha dedotto, almeno
espressamente, la violazione dei minimi tariffari, pur lamentando genericamente la mancata
applicazione degli scaglioni previsti per le cause di valore indeterminabile, e neppure ha indicato
specificatamente le singole voci della tariffa professionale asseritamente violate, essendosi
limitato ad indicare, con riferimento ad ognuna delle due ipotesi di liquidazione prospettate,
l’importo complessivo rispettivamente dovuto per le anticipazioni, per le spese generali, per le
competenze e per gli onorari; orbene tali lacune contrastano con l’orientamento consolidato di
questa Corte secondo cui la liquidazione delle spese giudiziali, che si assuma essere avvenuta in
violazione della tariffa, può essere censurata con il ricorso per cassazione soltanto attraverso la
specificazione degli errori commessi dal giudice, precisandosi ciò che si ritiene dovuto e liquidato
in difetto o in eccesso (Cass. 18-6-2003 n. 9700); nello stesso senso è stato ritenuto che la parte
che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione
dei diritti di procuratore e degli onorari di awocato ha l’onere dell’analitica specificazione delle
voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di
3

2233 c.c.) in relazione all’art. 6 del D.M. sopra citato e motivazione inesistente, assume che il

consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e
di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché l’eventuale violazione della suddetta
tariffa integra un’ipotesi di “error in iudicando” e non “in procedendo” (Cass. 16-2-2007 n. 3651;
Cass. 7-8-2009 n. 18086).

erroneamente l’ordinanza impugnata ha compensato tra le parti le spese del procedimento
nonostante che le resistenti avessero corrisposto la suddetta somma solo dopo il radicamento del
procedimento stesso.

Il motivo è inammissibile.

Premesso che l’ordinanza impugnata ha ritenuto di compensare le spese del procedimento in
quanto non risultava che il ricorrente avesse chiesto in precedenza il pagamento delle spese ai
propri clienti, è agevole rilevare che la violazione dell’art. 91 c.p.c. ed il conseguente sindacato di
legittimità è ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della
soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, ipotesi non
ricorrente nella fattispecie.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 2697 c.c., rileva che,
contrariamente a quanto affermato dall’ordinanza impugnata, non spettava all’esponente l’onere
di provare di aver fornito tempestiva informazione stragiudiziale delle proprie ‘ spettanze, essendo
onere semmai delle controparti di provare il contrario.

Con il quinto motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 167-416 c.p.c. e 2233 c.c.,
censura l’ordinanza impugnata per non aver accolto la domanda proposta pur in assenza di
contestazione da parte delle resistenti.

4

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c., sostiene che

Con il sesto motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2233-1223-1224-1282 e 1499
c.c., assume che erroneamente il Tribunale ha escluso il riconoscimento di qualsiasi ulteriore
somma in favore dell’esponente, neanche a titolo di interessi, in difetto di costituzione in mora; in
realtà erano dovuti gli interessi corrispettivi e compensativi ed il maggior danno ex art. 1224 c.c.

secondo motivo di ricorso.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro 1500,00
per compensi.

Così deciso in Roma il 5-12-2013

Il Presidente

Tutti gli enunciati motivi restano assorbiti all’esito della ritenuta inammissibilità del primo e del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA