Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2440 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 02/02/2011), n.2440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14864-2005 proposto da:

MINISTERO INTERNO in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO

TERRITORIALE GOVERNO PROVINCIA PESARO URBINO PREFETTURA PESARO URBINO

in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

S.P., G.N., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato RADICCHI

CRESCENTINO, rappresentati e difesi dagli avvocati SIMONCELLI

FEDERICO, TONNINI TULLIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 68/2004 del GIUDICE DI PACE di URBINO,

depositata il 21/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2003, S.P. e G.N. proponevano opposizione, avverso il verbale di accertamento con cui era stata contestata loro, nella rispettiva veste di proprietaria e conducente dell’autoveicolo identificato, la violazione degli artt. 148 e 146 C.d.S., di fronte al Giudice di pace di Urbino, il quale, con sentenza in data 28.4/21.7.2004, accoglieva l’opposizione stessa e regolava le spese, rilevando che non v’era stata contestazione immediata della violazione quando le condizioni avrebbero permesso tale prescritto adempimento. Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un articolato motivo, il Ministero dell’Interno; gli intimati resistono con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo in cui il presente ricorso si articola, l’avvocatura generale dello Stato, per il Ministero dell’Interno e per l’UTG della Provincia di Pesaro-Urbino, solleva in realtà un duplice ordine di censure.

Per un verso infatti si duole del fatto che il procedimento di primo grado sia stato instaurato e si sia svolto nei confronti del Ministero dell’Interno e non nei confronti della Prefettura della provincia di Pesaro-Urbino, evidenziando come tra i due Enti non sussista un rapporto di rappresentanza organica.

Nella specie, l’opposizione era stata proposta avverso verbale di accertamento della Polstrada, organicamente dipendente dal Ministero dell’Interno e pertanto correttamente il procedimento si è svolto nei confronti del predetto Ministero, a nulla rilevando, ai fini della pretesa nullità della sentenza impugnata, il riferimento contenuto nella sentenza stessa, alla Prefettura di Pesaro-Urbino.

Nel merito, si lamenta che l’opposizione sia stata accolta in ragione del fatto che ad una contestazione dell’infrazione avvenuta nell’imminenza del fatto, ne sia seguita una seconda, sostitutiva della prima, diversa e contestata successivamente alla commissione dell’infrazione (cinque giorni dopo); si evidenzia al riguardo che la violazione alle norme del C.d.S. era stata riscontrata in seguito ad incidente stradale e che pertanto era necessario, al fine di correttamente inquadrare la vicenda, procedere ai rilievi opportuni ad all’audizione di tutti i soggetti coinvolti nel sinistro. Il motivo è fondato; secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la contestazione immediata, che è requisito normale e obbligatorio della contestazione stessa, può, a ragione, in caso di incidente stradale, essere omessa, in ragione della necessità, insita in casi del genere, di ricostruire compiutamente l’accaduto, in base a rilievi, testimonianze ed esame incrociato delle dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti nell’occorso.

E’ appena il caso di aggiungere che la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’avvenuta contestazione di diversa infrazione, avvenuta quasi nell’immediatezza, avrebbe precluso la possibilità di procedere ad una contestazione successiva di altra infrazione, alla luce dell’esame di tutti gli elementi raccolti nel frattempo, non poggia su alcuna seria base argomentativa, evidente essendo prevalente la correttezza della contestazione, desumibile solo all’esito di una indagine complessiva, che ovviamente richiedeva tempi incompatibili con l’immediatezza.

Il ricorso deve essere pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata sul punto con rinvio ad altro Giudice di pace di Urbino, risultando l’opposizione basata anche su altri motivi e non essendo chiaro, in base alla lettura della sentenza impugnata, se il giudicante abbia o meno respinto tali ulteriori motivi di opposizione; il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Urbino.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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