Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 244 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. III, 10/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6508-2014 proposto da:

FINRONCO SRL, in persona dell’amministratore e legale rappresentante

Sig. R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA

5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

KOFIE SRL, in persona dell’amministratore unico sig. L.G.,

L.G. in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA DANTE 12, presso lo studio dell’avvocato SILVIO AVELLANO, che

li rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1841/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 12/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito l’Avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI;

udito l’Avvocato SILVIO AVELLANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

La ricorrente Finronco s.r.l. stipulò nel 1995 con il Comune di Chieri una convenzione edilizia rimasta inattuata, all’interno della quale per realizzare il progetto di edificazione dell’area fece acquisire gratuitamente in proprietà al Comune alcune aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le previsioni del PEC (Piano edilizia convenzionata).

Poichè la superficie complessiva dei terreni ceduti risultò eccedente rispetto a quanto necessario per le opere di urbanizzazione, per la differenza venne dal Comune attribuito alla società cedente un corrispondente diritto di utilizzo in quota contributo per la realizzazione di futuri interventi di urbanizzazione nello stesso Comune (c.d. credito edilizio), da utilizzarsi per eventuali altri interventi nei dieci anni dalla stipula della convenzione, cedibile anche a terzi.

Nel 2003, l’area di proprietà Finronco oggetto della convenzione edilizia, nella quale nel frattempo non era stato realizzato alcun progetto edificatorio, sottoposta ad esecuzione forzata, venne posta in vendita ed aggiudicata a Oscar s.r.l., con decreto di trasferimento del 2003 non impugnato.

La Oscar ottenne nel 2004 dal Comune di Chieri un’altra convenzione edilizia, nell’ambito di un nuovo PEC, all’interno della quale venne dispensata dal pagamento degli oneri di urbanizzazione in quanto con l’aggiudicazione le era stato trasferito l’immobile con tutti i diritti connessi. Inoltre l’indice di edificabilità attribuito all’area dal Comune con la convenzione edilizia risultò superiore a quello delle aree contigue.

Nel 2010 la Finronco s.r.l. evocò in giudizio la società Kofie, socio unico di Oscar s.r.l. aggiudicataria dei suoi terreni in sede di espropriazione forzata, e il liquidatore di Oscar, L.G., chiedendo la corresponsione di un indennizzo per l’indebito arricchimento, derivante da: l’essere stata dispensata l’aggiudicataria dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nel rapporto con il Comune relativo alla convenzione edilizia da questa sottoscritta con il Comune nel 2004, dopo essersi resa aggiudicataria dei terreni già Finronco (in virtù dell’effettuato pagamento da parte di Finronco di tali oneri); l’aver goduto del residuo credito edilizio di pertinenza di Finronco sempre nell’ambito della convenzione con il Comune di Chieri, in cui le era stato attribuito un indice di edificabilità superiore di quello precedente e di quello di cui godevano le aree adiacenti.

La domanda della attuale ricorrente, fondata sull’arricchimento senza causa dell’aggiudicataria, è stata rigettata sia in primo che in secondo grado, con la sentenza qui impugnata.

La Finronco s.r.l. propone due motivi di ricorso per cassazione nei confronti di Kofie s.r.l. e di L.G., per la cassazione della sentenza n. 1491/2013 depositata il 12.9.2013 della Corte d’Appello di Torino.

Resiste la Kofie con controricorso mentre il L. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Non sono state depositate memorie.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2919 c.c. per inesatta individuazione da parte della corte d’appello del contenuto del decreto di trasferimento, nonchè violazione dell’art. 2041 c.c. laddove ha ritenuto sussistente una giusta causa di arricchimento, e degli articoli sulla ripartizione dell’onere probatorio. Con il secondo motivo, denuncia la violazione del combinato disposto di cui al D.L. n. 70 del 2011, art. 2643, n. 2 bis e dell’art. 2041 c.c. in punto di inesistenza dell’arricchimento in relazione ai crediti edilizi.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.

Essi sono entrambi infondati.

La ricorrente si duole che la controricorrente abbia fruito di due vantaggi che sarebbero stati di pertinenza della ricorrente, senza che ad essa sia stato riconosciuto alcun indennizzo:

– non ha dovuto, con la seconda convenzione, pagare alcunchè per gli oneri di urbanizzazione, in quanto essi erano già stati soddisfatti dalla ricorrente – che ha pagato gli oneri trasferendo in proprietà al Comune alcune aree ma poi non ha realizzato il progetto edilizio di cui alla prima convenzione;

– avrebbe ingiustificatamente fruito del c.d. credito edilizio di spettanza della Finronco: consistente nella attribuzione alla Finronco, da parte del Comune, della possibilità di edificare, nell’ambito della convenzione urbanistica del 1994, per un determinato quantitativo di metri cubi, credito cedibile anche a terzi ed in parte infatti ceduto dalla ricorrente. L’ingiustificato arricchimento deriverebbe dal fatto che quando Paggiuclicataria nel 2004 concluse una nuova convenzione col Comune, il Comune le riconobbe, in virtù di quel residuo credito edilizio della Finronco, per la parte non da essa utilizzata, un indice di edificabilità maggiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto.

Quanto al primo punto, la sentenza impugnata ha correttamente accertato che con il decreto di trasferimento del 2003 sia stato trasferito all’aggiudicataria il terreno già della ricorrente dotato della sua vocazione edificatoria, e nella situazione di fatto e diritto in cui si trovava, con riferimento espresso alla convenzione edilizia già rilasciata (denominata (OMISSIS)) e all’esenzione dal versamento degli oneri di urbanizzazione in correlazione all’area già trasferita gratuitamente. Non essendo stato impugnato il decreto di trasferimento, tutte le contestazioni ai diritti con esso trasferiti non possono essere prese in considerazione e sono comunque coperte da un accertamento in fatto contenuto nella sentenza impugnata: la corte d’appello ha ritenuto che quei diritti siano stati trasferiti all’aggiudicataria e che nella determinazione del prezzo base si è tenuto conto della potenzialità edificatoria del terreno, ed anche del fatto che per esso gli oneri di urbanizzazione erano già stati pagati.

Per quanto concerne poi l’acquisizione da parte della Oscar mediante l’attribuzione di un indice di edificabilità maggiore di quello di zona del residuo credito edilizio che la Finronco avrebbe ancora potuto vantare, oggetto del secondo motivo di ricorso, la sentenza resiste alle critiche mosse dalla ricorrente, in quanto ha accertato in fatto che i due profili sono rimasti autonomi: la Finronco non è stata privata del suo credito edilizio (che infatti essa ha in parte ceduto a terzi) che non è stato dal Comune trasferito all’aggiudicataria. Del fatto che il Comune abbia attribuito un indice di edificazione elevato all’aggiudicataria con la seconda concessione, facendo venir meno l’interesse in capo alla Oscar per l’acquisto del residuo credito edilizio Finronco, è circostanza della quale la Finronco avrebbe potuto dolersi non nei confronti della Oscar, ma nei confronti se del caso della stessa Amministrazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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