Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 244 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 244 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 8270-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

VITTO ICILIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato HINNA DANESI
FABRIZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a
margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 09/01/2014

avverso la sentenza n. 4/2008 della COMM.TRIB.REG. di
ROMA, depositata il 13/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato HINNA DANESI
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 4/21/08, depositata il 13-2-08 la CTR di Roma ha rigettato l’appello principale proposto
dall’Agenzia delle Entrate Roma 4 ed accolto l’appello incidentale proposto dal contribuente contro la
sentenza n. 27/61/2006 della CTP di Roma, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da
Vitto Icilio già dirigente di ENEL SpA, avverso il provvedimento di diniego della sua istanza di
rimborso della maggiore IRPEF versata dall’ENEL, in qualità di sostituto d’imposta, sulla liquidazione

(c.d. PIA); siffatta imposta era stata computata dall’ENEL con applicazione dell’aliquota media del
35,09% ex art. 16 dpr 917/86, mentre il contribuente riteneva non dovuta la detta imposta o, in
subordine, doversi computare la’ stessa con applicazione dell’aliquota del 12,50%, ex art. 42, comma 4,
TUIR ed art. 1, comma 5, d.l. 669/1996, conv. in L. 30/97; aliquota correlata alle prestazioni erogate
in forma di capitalizzazione al contribuente, iscritto al fondo aziendale già in epoca antecedente al 28
aprile 1993.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; ha resistito con controricorso il
contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno esaminare congiuntamente i motivi di ricorso, tutti ammissibili e, in sintesi, vertenti
sulla questione del regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del
trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale FONDENEL/PIA.
La questione del regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del
trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale FONDENEL/PIA è
stata affrontata dalle sez. unite di questa Corte che, con la nota sentenza 13642/2011, ha precisato che
“una scelta netta per una tassazione tout court analoga a quella applicata sui redditi di lavoro è
operata solo con il D.Lgs. n. 124 del 1993, in particolare con l’art. 13, comma 9, introdotto dalla L. 8
agosto 1995, n. 335, art. 11, (la c.d. riforma Dini), riservandone però l’applicazione alle sole prestazioni
erogate in forma capitale a favore di soggetti iscritti ad enti di previdenza complementare in epoca
successiva all’entrata in vigore del decreto. Per gli iscritti in epoca precedente, il trattamento tributario
delle prestazioni erogate non è, e non può essere, indipendente dalla composizione strutturale delle
prestazioni stesse, che, nel caso concreto, trattandosi di un Fondo di previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono composte da una
“sorte capitale”, costituita dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati dal datore di lavoro (e
in notevole minor misura dal lavoratore), e da un “rendimento netto”, imputabile alla gestione sul
mercato da parte del Fondo del capitale accantonato. Sicché possono essere tassate in modo analogo al
TFR esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti a

‘.

in somma capitale percepita a titolo di conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale

rendimento di polizza (nella fattispecie PIA), si applica la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi
della L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6 … Ogni distinzione di trattamento cessa alla data del 1
gennaio 2001 a decorrere dalla quale, a norma del D.Lgs. n. 47 del 2000, non è più consentito
distinguere tra capitale e rendimento e le polizze vanno assoggettate nella loro interezza al regime
della tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a).
La S.C. ha, quindi, affermato il seguente condiviso principio di diritto: “in tema di fondi previdenziali
integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca

aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa previdenziale prevalente, sono soggette al
seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31.12.2000, la prestazione è
assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, co.1, lett. a), e 17 del TUIR, solo per
quanto riguarda la sorte capitale corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla
cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd.
rendimento si applica la ritenuta del 12.50%, prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985; b) per gli
importi maturati a decorrere dall’1.1.2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di
cui all’art. 16, co. 1. Lett. a) e 17 del DPR 917 cit..”.
Siffatto principio è stato poi precisato da successive sentenze, che hanno ribadito che per
“rendimento” va inteso “il rendimento netto” imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo
del capitale accantonato” e che il relativo importo va quantificato in base agli investimenti
concretamente effettuati dal fondo sul mercato secondo le norme contrattuali via via applicabili, ai
risultati conseguiti, alle eventuali plusvalenze realizzate ed alle assegnazioni di queste alle singole
posizioni individuali (v. Cass. 29583/2011; 280/2012; 5376/2012; 8320/2012).
La sentenza impugnata, che non ha fatto corretto uso di tali principi, va quindi cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale che procederà – previa disamina dei meccanismi di funzionamento
del fondo FONDENEL/P.I.A. nel, corso degli anni – ad accertare se e quando, sulla base delle norme
contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul
mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata
l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale
indagine, quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che
corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale
accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà
l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio)
applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985,
art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986,
art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17.

antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, ad un Fondo di previdenza complementare

ESENTE DA .:7.71r.17-77-.TIZAZONE
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N.131 TA ±
– .

– N.5

MATERIA TRIBU iARÌA
In definitiva, il ricorso va accolto per quanto di ragione, e, per l’effetto, la sentenza gravata va cassata
con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, perché questa si
pronunci sulla domanda restitutoria del contribuente, determinando l’imposta dallo stesso dovuta
secondo i principi sopra enunciati.
Spese al merito.
P.Q.M.

Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che si atterrà ai principi di cui in
motivazione e regolerà anche le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. tributaria, il 27-11-2013.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza gravata e rinvia le parti alla

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