Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 244 del 08/01/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 244 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Varva Michele di Varva Vincenzo e Urbano s.n.c., in persona del legale rapp.te pro tempoIntimata
re,
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia
273/2009/26
n.
depositata il 23/9/2009 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno
12/12/2012
dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ce-
niceola
Svolgimento del processo
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ – T– R.G. n. 24689/11
t1-02)
(
777
ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 08/01/2013
La controversia promossa da Varva Michele di Varva Vincenzo e Urbano s.n.c.
contro
l’Agenzia del Territorio è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto
l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia
Foggia n. 45/6/2004 che aveva accolto
contro la sentenza della CTP di
il ricorso avverso l’attribuzione di rendita cata-
stale di una unità immobiliare in Troia.
si articola in due motivi.. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha
fissato l’udienza dell’12/12/2012 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 della
L. 241/90 e 7 della L. 212/2000 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.. Esaustiva sarebbe la
motivazione dell’avviso di attribuzione di rendita catastale.
La censura è inammissibile in quanto priva della indicazione delle affermazioni in diritto
contenute nella sentenza gravata che debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme
regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di
legittimità ( Sez. 1, Sentenza n. 5353 del 08/03/2007)
Con secondo motivo la ricorrente assume la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso. La CTR non avrebbe proceduto alla disamina della consistenza della rendita catastale.
La censura è inammissibile in quanto priva della specifica indicazione del fatto controverso,
nonché priva di autosufficienza non risultando trascritte le argomentazioni addotte in sede di
appello.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 12/12/2012.
Il Pr
ente
Il ricorso proposto