Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24399 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16222-2012 proposto da:

EQUITALIA NORD SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA P.ZZA BAERBERINI 12

presso lo studio dell’Avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato GIOVANNI CALISI giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

B.A., AGENZIA DELLE ENTRATE DI RAPALLO, AGENZIA DELLE

ENTRATE DI CHIAVARI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 177/2011 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 21/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAPA MALATESTA che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione dell’avviso d’iscrizione ipotecaria disposta dal concessionario della riscossione a tutela di un credito tributario, dopo il decorso del termine di sessanta giorni dalla notifica delle cartelle, senza che fosse intervenuto il relativo pagamento. Il ricorrente ha lamentato la mancata notifica delle predette cartelle sottostanti all’iscrizione stessa, rispetto alla quale, il concessionario non aveva saputo fornire prova certa.

La CTP rigettava il ricorso, mentre la CTR in accoglimento delle ragioni della contribuente, riformava la sentenza di primo grado e accoglieva l’appello.

Avverso quest’ultima pronuncia, il concessionario della riscossione ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre la contribuente non ha spiegato difese scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso, il concessionario ha denunciato il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, in particolare del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e della L. n. 890 del 1982, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, i giudici d’appello avrebbero erroneamente rilevato la nullità dell’iscrizione ipotecaria, per la mancata prova circa la notifica delle cartelle esattoriali sottese al provvedimento impugnato, non ritenendo sufficienti le relate prodotte, ma ritenendo che il concessionario dovesse anche produrre le matrici o copia delle medesime cartelle notificate.

Il motivo è fondato.

E’, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”(Cass. nn. 4567/2015, 6395/2014).

Nel caso di specie, le relate prodotte, anche nel fascicolo del presente grado, ai fini dell’autosufficienza del motivo di censura, attestano come la notifica, effettuata direttamente dal concessionario a mezzo del servizio postale, fosse una di quelle previste alternativamente dal modello normativo di riferimento, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, senza che fosse necessario produrre alcuna copia delle cartelle notificate, di cui il concessionario non è più in possesso, per averla inviata in plico chiuso al contribuente, ed essendo tale modalità d’invio assistita dalla presunzione circa la ricezione non solo della cartolina, ma anche del plico accluso.

Va, conseguentemente accolto il ricorso relativamente alla notifica della cartella (OMISSIS) (come richiesto nell’unico motivo di censura), cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c., rigettato l’originario ricorso introduttivo.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte della contribuente, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il ricorso relativamente alla notifica della cartella (OMISSIS), cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Così deciso il Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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