Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24399 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 18/11/2011), n.24399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

PONENTE GAS SRL con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a

margine del controricorso, dall’Avv. Brochiero Magrone Fabrizio, nel

cui studio, in Roma, Via Giovanni Bettolo, 4 è elettivamente

domiciliata;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 11/12/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Genova – Sezione n. 12, in data 09/02/2007, depositata

il 13 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

06 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 12808/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.ll, pronunziata dalla C.T.R. di Genova, Sezione n. 12, il 09.02.2007, DEPOSITATA il 13 marzo 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello della contribuente ed annullato l’accertamento dell’Ufficio.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di liquidazione, relativo ad imposte di registro ed ipocatastali su atto registrato il 05.07.2004, censura, sotto diversi profili, l’impugnata decisione per difetto di motivazione e violazione di legge, nella considerazione che oggetto dell’atto fosse una cessione di beni e non già la cessione di un ramo d’azienda.

3 – L’intimata contribuente, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4 – La questione posta dal ricorso, avuto riguardo alla ratio dell’impugnata sentenza, va esaminata alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui “Ai fini del trasferimento dell’azienda, o di un ramo di essa,è necessario il trasferimento di un complesso di beni di per sè idoneo a consentire l’inizio o la continuazione di una determinata attività d’impresa, requisito configurabile anche quando detto complesso non esaurisca i beni costituenti l’azienda o il ramo ceduti, ma per la sussistenza del quale è indispensabile che i beni oggetto del trasferimento conservino un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con la successiva integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa”(Cass. n. 27286/2005, n. 3973/2004);

essendo stato, pure, precisato che “Ove sussista una cessione di beni strumentali, atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio di impresa, si deve ravvisare una cessione di azienda, soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere assoggettata ad IVA; ai fini dell’assoggettamento all’imposta di registro non si richiede che l’esercizio dell’impresa sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa, nè è esclusa la cessione d’azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie commerciali e personali”.(Cass. n. 897/2002, n. 4319/1998).

La sentenza della CTR, sia pur con succinta motivazione, sotto il profilo logico formale, corretta, sembra in linea con i richiamati principi e, d’altronde, i motivi non appaiono sufficientemente specifici e conferenti.

5 – Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il rigetto dell’impugnazione per manifesta infondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per manifesta infondatezza;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro tremilacento/00, di cui Euro tremila/00 per onorario ed Euro cento/00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia Entrate al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro tremilacento/00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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