Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24398 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24240-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA in persona del Procuratore Speciale pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo

studio dell’avvocato POTITO FLAGELLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO ANTONIO CIARAMBINO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

HELIOS SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 262, presso

lo studio dell’avvocato LUIGI MARSICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRA STASI giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 09/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato FLAGELLA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARSICO per delega

dell’Avvocato STASI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Equitalia Sud s.p.a., incorporante Equitalia E.T.R. s.p.a., propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 18/26/12, pronunciata il 26/1/2012 e depositata il 9/2/2012, che ha respinto l’appello del Concessionario, avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale, favorevole alla contribuente società Helios, inerente l’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77,in forza di alcune cartelle di pagamento – in tesi – non notificate, decisione con cui era stata dichiarata la nullità dell’ iscrizione ipotecaria, relativamente a quattro cartelle esattoriali, ed ordinato, in misura corrispondente, la riduzione dell’ipoteca.

Il giudice di secondo grado, in particolare, affermava che l’appellante non aveva impugnato la parte della sentenza di primo grado che aveva sanzionato il mancato adempimento dell’obbligo, posto a carico dell’esattore, di produrre in giudizio le cartelle di pagamento impugnate, e non soltanto gli estratti delle stesse, in quanto questi ultimi rappresentano un diversum rispetto alle cartelle di pagamento. Rilevava, inoltre, che i documenti depositati da Equitalia nel giudizio di primo grado non potevano essere esaminati dalla CTP non essendo stato rispettato di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32.

La società contribuente ha resistito con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

IN DIRITTO

Giova, preliminarmente, osservare la tardività della eccezione, formulata dalla controricorrente soltanto nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., circa la mancata produzione in giudizio della procura speciale rilasciata dall’amministratore delegato e legale rappresentante di Equitalia Sud s.p.a., M.B., a T.M., il quale ha rilasciato la procura alle liti all’avv. Mario A. Ciarambino, difensore del Concessionario anche nella precedente fase del giudizio, in applicazione del principio, che questa Corte ha avuto modo di affermare in tema di rappresentanza processuale, secondo cui qualora la procura alle liti sia rilasciata da soggetto, come la persona fisica che ricopre la carica di amministratore, che per legge ha la rappresentanza sociale (art. 2328 c.c., n. 9 e art. 2384 c.c.), per cui può presumersi la capacità processuale, resta a carico della controparte che eccepisca l’inesistenza del rapporto organico dì fornire la relativa prova (Cass. n. 20387/2015; n. 9810/1997), mentre in difetto di una specifica eccezione dell’intimata non incombeva sulla ricorrente l’obbligo di documentare esistenza della procura speciale a suo tempo conferita da M.B., a T.M., della quale, peraltro, Equitalia Sud aveva fornito gli elementi identificativi (atto del 3/10/2011, Rep. 36558, Rog. 19847).

Con il motivo di doglianza la ricorrente deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1991, art. 53 e D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 24, 25 e 26, giacchè il giudice di appello ha malamente interpretato la portata del motivo d’impugnazione con cui aveva denunciato l’errore di motivazione in cui era incorsa la CTP allorquando aveva ritenuto non ammissibile il deposito dei documenti (estratti di cartella e relate di notifica in copia conforme) contenuti nel fascicolo di parte depositato all’atto della costituzione in giudizio, avvenuta il 16/10/2009, soltanto cinque giorni prima dell’udienza di trattazione del 22/10/2009, in quanto la parte convenuta non era vincolata al rispetto del termine di venti giorni prima della predetta udienza di trattazione, di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 32, riferibile ai documenti nuovi e non già a quelli inseriti nel fascicolo di parte al momento della costituzione.

La questione posta all’esame del giudice di appello andava, invero, risolta escludendo qualsiasi conseguenza radicale d’ordine processuale (inammissibilità) per via della tardiva costituzione in giudizio del Concessionario innanzi alla CTP dovendo in ogni caso valutarsi l’efficacia probatoria della documentazione prodotta ai fini della verifica della ritualità della notifica delle cartelle esattoriali, costituente punto controverso della pronuncia appellata, in applicazione del principi o di diritto secondo cui “il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, ed in forma analoga nell’art. 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta ancorchè le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata (Cass. n. 3661/2015; n. 21309/2010, in fattispecie relativa alla produzione della documentazione inerente alla notifica degli avvisi di accertamento).

Tale principio, cui il Collegio intende dare continuità, si attaglia alla fattispecie in esame dal momento che non è specificamente contestato che la documentazione in oggetto fosse inserita nel fascicolo di parte di primo grado e che questo fosse stato depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado.

Quanto, poi, alle modalità con cui si debba fornire la prova di cui qui si discute, questa Corte si è già espressa (Cass. n. 19492/2016; n. 844272015; n. 10326/2014) ne! senso che non sussiste un onere, in capo al Concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella.

In particolare, il richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla “matrice”, la quale come chiarito da Cass. n. 10326 del 2014 – è l’unico documento che resta nella disponibilità del Concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o, comunque, con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento.

Ne deriva che è del tutto rituale la prova della notificazione mediante produzione, ove il Concessionario abbia optato per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima (Cass. n. 6395 del 2014), mentre è appena il caso di osservare che la produzione di documenti in copia fotostatica (art. 2712 c. c.) costituisce modalità idonea per introdurre la prova nel processo.

Va, in conclusione, cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Puglia che si atterrà ai principi di diritto sopra affermati e deciderà nel merito la controversia.

Al giudice de! rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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