Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24398 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 18/11/2011), n.24398
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
C.A.M. residente a (OMISSIS), rappresentato e
difeso, giusta delega a margine del controricorso, dagli Avv.ti
Piccarreta Cataldo e Giuliano Carrucciu, elettivamente domiciliato
nello studio del primo, in Roma, Via Volsinio, 8/A;
– controricorrente –
AVVERSO la sentenza n. 49/33/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Venezia – Sezione n. 33, in data 04/12/2007, depositata
il 29 gennaio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
06 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito per il controricorrente, l’Avv. Cataldo Piccarreta;
Presente il P.M. dott. CENICCOLA Raffaele, che non ha mosso
osservazioni.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 12788/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.49/33/07, pronunziata dalla C.T.R. di Venezia, Sezione n. 33, il 04.12.2007 e DEPOSITATA il 29 gennaio 2008.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria, opinando che la pretesa fiscale sia stata esercitata, dopo la scadenza del termine decadenziale.
2-Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di liquidazione dell’ordinaria imposta di registro su atto registrato il 05.04.2001, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11.
3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
4 – La questione posta dal mezzo, sembra possa decidersi alla stregua del disposto della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11 secondo cui, fra l’altro, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i “termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni”, nonchè dell’orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 4321/2009), alla relativa stregua formatosi, che ha espressamente affermato, per un verso, essere, tale termine, soggetto “alla sospensione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1 in materia di definizione agevolata degli avvisi di liquidazione della maggiore imposta di registro”, e sotto altro profilo, che il dato termine inizia a decorrere “dal momento in cui sia rimasto ineseguito il proposito di trasferire la propria residenza nel Comune in cui è sito l’immobile”.
4 bis L’impugnata sentenza non appare in linea con il disposto di legge ed il richiamato principio, avendo escluso l’applicabilità della proroga, prevista dal citato art. 11, al termine per la rettifica e per la liquidazione della maggiore imposta e non avendo considerato che, individuato correttamente l’inizio di decorrenza del termine triennale, lo stesso alla data (21.03.2006) di notifica dell’avviso di liquidazione, non poteva ritenersi ancora decorso.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;
Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR del Veneto, la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;
Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011