Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24398 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. II, 09/09/2021, (ud. 01/04/2021, dep. 09/09/2021), n.24398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23116-2019 proposto da:

B.S., rappresentato e difeso dall’avv. IBRAHIM KHALIL DIARRA, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2105/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 9.5.2018 il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da B.S. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il B. aveva dichiarato, in particolare, di essere fuggito dal (OMISSIS), suo Paese di origine, perché perseguitato in ragione del suo orientamento omosessuale; aveva in particolare riferito di aver intrattenuto una relazione con uno straniero, il quale gli aveva promesso il denaro occorrente per curare il fratello malato, stabile con un altro uomo, di esser stato per questo motivo respinto dalla propria comunità e di aver dunque deciso di fuggire, temendo peggiori ritorsioni. La storia veniva ritenuta non credibile dal Tribunale.

Interponeva appello il B. e la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza oggi impugnata, n. 2105/2019, rigettava il gravame, confermando la valutazione di non credibilità del racconto, soprattutto perché il richiedente, nonostante fosse consapevole del fatto che l’omosessualità fosse causa di trattamento discriminatorio in (OMISSIS), avesse comunque deciso di intrattenere una relazione omosessuale con uno straniero, recandosi con questi in un albergo.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione B.S. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione di non credibilità del raccolto, perché la Corte di Appello avrebbe omesso di considerare la giovane età del richiedente (all’epoca dei fatti, (OMISSIS)), il carattere occasionale e non programmato dell’incontro, la circostanza che l’omosessualità sia considerata illecita in (OMISSIS), ed infine il fatto che non è necessario dichiarare apertamente di essere omosessuali per subire un trattamento discriminatorio, essendo sufficiente, secondo le linee guida UNHCR in materia di protezione internazionale, che la comunità di appartenenza percepisca il soggetto discriminato come appartenente al gruppo, o all’orientamento sessuale, oggetto di discriminazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata considerazione, tanto ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria che in relazione alla concessione della tutela umanitaria, del contesto esistente in (OMISSIS), caratterizzato da una condizione di violenza ed insicurezza generalizzata.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono fondate.

Il richiedente aveva dichiarato di essere perseguitato, in patria, in ragione del suo ritenuto orientamento omosessuale; di aver intrattenuto una relazione con un altro uomo, straniero, perché costui gli aveva promesso il denaro occorrente per curare suo fratello, gravemente malato; di essersi quindi recato, con detto uomo, in un albergo, dal quale poi sarebbe fuggito, avendo cambiato idea; di esser stato tuttavia identificato dalla sua comunità di appartenenza come omosessuale, e per tale motivo discriminato; di avere, perciò, deciso di fuggire. La Corte distrettuale ha dato atto dei tratti salienti della storia riferita dal richiedente, che tuttavia ha ritenuto non credibile perché “Non è ragionevole che l’appellante, ben consapevole del trattamento riservato in (OMISSIS) agli omosessuali, sia entrato senza alcuna precauzione in albergo in compagnia di un uomo bianco. Allo stesso modo, non si spiega perché l’appellante non abbia infilato nuovamente la maglietta prima di uscire dall’albergo, sempre al fine di essere considerato omosessuale. Ancor meno plausibile è che coloro che l’hanno visto entrare in albergo si siano risolti ad accusare l’appellante di omosessualità perché lo hanno visto uscire dall’albergo a torso nudo, essendo sufficiente, per considerarlo omosessuale, il fatto che si fosse ivi recato in compagnia di un uomo bianco. Generico e impreciso e’, poi, il racconto della fuga, posto che non è coerente affermare che l’appellante sia stato segregato per sei giorni, e ciononostante un suo compagno di scuola abbia potuto farlo uscire dalla stanza in cui si trovava senza alcun impedimento”(cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Tale motivazione si risolve in una serie di affermazioni assolutamente incoerenti tra loro e sganciate dalla vicenda particolare riferita dal richiedente la protezione internazionale. In particolare, nessun rilievo può avere il fatto che il ricorrente, pur consapevole del trattamento riservato in (OMISSIS) agli omosessuali, abbia deciso di intrattenere una relazione con un altro uomo senza protezioni. Invero, la circostanza che l’omosessualità sia reato, o comunque causa di discriminazione, in (OMISSIS) – non revocata in dubbio dalla Corte di merito – evidenzia ex se il trattamento ingiustamente discriminatorio riservato agli omosessuali, senza che possa avere alcun rilievo il modo in cui l’inclinazione omosessuale sia stata vissuta. Peraltro, il ricorrente aveva spiegato le ragioni della propria scelta di seguire lo straniero in albergo, consistenti nel fatto che questi gli aveva promesso il denaro occorrente per la cura del fratello, gravemente malato; ed aveva anche spiegato di aver poi mutato opinione, fuggendo via. Non poteva dunque stupire la circostanza che il ricorrente si fosse allontanato dall’albergo senza curarsi di infilare nuovamente la maglietta, essendo la sua fuga motivata, in tutta evidenza, da un ripensamento repentino.

Ne’ si ravvisa alcun profilo di scarsa credibilità nel fatto che gli astanti abbiano ritenuto che il B., uscito a torso nudo dall’albergo nel quale era entrato poco prima in compagnia dello straniero, fosse omosessuale, ben potendo tale ipotesi essere spiegata dal contesto culturalmente arretrato ed omofobo che caratterizza una società in cui l’omosessualità sia considerata reato, o comunque illecita. Quel che infatti rileva, in ultima analisi, come giustamente rilevato dal ricorrente, non è l’orientamento sessuale del richiedente la protezione – che, è bene precisarlo, non è comunque frutto di “scelta”, bensì conseguenza di una inclinazione naturale della personalità umana – ma la percezione che di esso abbia la società in cui la persona si trova a vivere. La discriminazione dell’omosessuale, infatti, non colpisce necessariamente la persona dichiaratamente tale, ma la persona che sembri, o che venga ritenuta tale, nel contesto in cui essa si trova a vivere. Sotto questo profilo, la motivazione resa dal giudice di merito non è appagante, da un lato perché non tiene conto del contesto sociale e ordinamentale esistente in (OMISSIS), e dall’altro lato perché finisce per legittimare il principio per cui, in presenza di fenomeni repressivi delle più intime esplicazioni della personalità umana – la libera scelta sessuale rientra di certo in tale ambito – la persona sia tenuta a vivere la propria scelta di nascosto, o comunque adottando particolari cautele, frustrando quindi le proprie inclinazioni personali in ragione dell’esigenza di rispettare una norma sostanzialmente ingiusta.

Sul tema, va dunque ribadito, con fermezza, che la circostanza che nel Paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale sia previsto il reato di omosessualità, o sia comunque ravvisabile una conclamata situazione di discriminazione in danno dell’omosessuale, rende di per sé il predetto soggetto vulnerabile in ragione del suo orientamento sessuale, che non è frutto di scelta consapevole ma di inclinazione naturale. Proprio l’esistenza di una legislazione contraria alla libera e piena esplicazione dei diritti fondamentali della persona nel Paese di origine – tra i quali rientra certamente quello di coltivare di una relazione affettiva, etero od omosessuale, che costituisce elemento essenziale e ineludibile della piena estrinsecazione della personalità umana – espone infatti il richiedente la protezione non soltanto al rischio, ma alla certezza di subire, a causa del suo orientamento sessuale, un trattamento umanamente degradante, in ogni caso non paritetico e comunque non in linea con gli standard internazionali in tema di diritti umani.

Sul punto, questa Corte ha affermato, con principio che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, che “Ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l’omosessualità sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza (nella specie, (OMISSIS)) è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15981 del 20/09/2012, Rv. 624006; conf. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 26969 del 24/10/2018, Rv. 651511).

In termini analoghi, cfr. anche Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2875 del 06/02/2018, Rv. 647344, proprio relativa ad un cittadino del (OMISSIS) accusato di omosessualità, la quale ha affermato che ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione, al fine di ottenere la protezione internazionale, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi ad accertare, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8, comma 2 e art. 14, lett. c), se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero.

Nel caso di specie, la Corte di Appello non si è attenuta ai precedenti di questa Corte, poiché ha dato per scontato il fatto che in (OMISSIS) l’omosessualità sia illecita, e comunque sia causa di trattamento discriminatorio, ma ha poi ritenuto di poter sindacare le modalità con cui, in concreto, il ricorrente aveva dichiarato di aver vissuto la propria scelta di avere un’esperienza omosessuale, dimenticando totalmente i dati concreti della storia, la cui veridicità è stata esclusa non già in funzione di contraddizioni incidenti su dati di fatto oggettivi e rilevabili, bensì in ragione di astratte considerazioni incidenti sulle modalità con cui il soggetto abbia deciso di vivere la propria esperienza sessuale, ben sapendo di vivere in un contesto omofobo. Ragionando in tal modo il giudice di merito non si è avveduto di aver indirettamente legittimato la persecuzione perpetrata ai danni dell’omosessuale sulla sola base della sua naturale inclinazione sessuale, che costituisce, come già detto, uno dei più intimi profili di esplicazione della personalità umana, e che dunque, in quanto tale, non può in nessun caso legittimare un trattamento discriminatorio.

Merita di essere affermato il seguente principio: “La valutazione sulla credibilità del racconto del richiedente la protezione internazionale che dichiari di essere omosessuale non può in nessun caso essere condotta in relazione alle modalità con cui egli abbia riferito di essersi reso conto del proprio orientamento sessuale, o di averlo vissuto nella sua dimensione intima, o di aver deciso di manifestarlo, o non manifestarlo, all’esterno, in quanto la libera scelta sessuale costituisce uno dei principali profili in cui si realizza l’esplicazione della personalità umana. Ne’ rileva la circostanza che, in un contesto in cui l’omosessualità costituisca reato, o sia comunque causa di conclamata discriminazione, la scelta sessuale sia stata vissuta in maniera esplicita o riservata, non potendosi richiedere alla persona di inclinazione omosessuale, in ragione del solo fatto che egli viva in un contesto sociale che discrimini l’omosessualità, o in un Paese che addirittura la preveda come reato, di assumere, o non assumere, una determinata condotta, in relazione ad una scelta che deve rimanere libera. Ne consegue che la valutazione di credibilità della storia debba essere condotta a prescindere dal profilo dell’omosessualità, e dunque in base a riscontri oggettivi direttamente inerenti ai fatti concreti riferiti dal richiedente. Infine, ai fini della valutazione sull’esistenza, o meno, di un rischio di discriminazione in danno di una persona di inclinazione omosessuale, il giudice di merito non può arrestare la sua indagine al solo profilo dell’esistenza, o meno, di una conclamata inclinazione omosessuale del richiedente la protezione, ma deve esaminare anche il rilievo che possa avere la percezione che il contesto sociale abbia del richiedente stesso, poiché il trattamento discriminatorio presuppone, più che l’effettiva appartenenza del perseguitato ad un determinato gruppo, o categoria, l’esistenza di una diffusa opinione sociale circa la sua appartenenza a detto gruppo o categoria”.

Da quanto precede deriva l’accoglimento dei due motivi di ricorso, la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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