Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24398 del 03/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 03/11/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 03/11/2020), n.24398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8409-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NAVALMOTOR SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7986/2014 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate articola tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 7986/48/14 della CTR della Campania che, confermando la sentenza n. 578/29/12 della CTP di Napoli, ha respinto l’appello dell’Agenzia avverso l’annullamento della modifica del classamento di immobili di corte siti in (OMISSIS), già di proprietà della Navalmotor SpA. In particolare la sentenza di appello ha rilevato un deficit di motivazione del provvedimento di classamento in ragione dell’indicazione dei soli dati della classe accertata, in assenza di sopralluogo e di raffronto con immobili similari.

L’intimata società non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente, rimarcando che la variazione del classamento era seguita alla presentazione di apposita dichiarazione DOCFA da parte della titolare dell’immobile, e, pertanto, a fronte di dati e notizie tali da consentire l’iscrizione in catasto con l’attribuzione di rendita catastale senza visita di sopralluogo, contesta il deficit motivazionale, richiamando conforme giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto assolto l’obbligo motivazionale della variazione del classamento anche con il semplice richiamo dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio, senza alcun ulteriore commento, posto che il raffronto di tali dati con quelli dichiarati dal contribuente consentono a quest’ultimo di articolare una completa difesa mediante ricorso alle commissioni tributarie.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo stato erroneamente ritenuto necessario il sopralluogo al fine di procedere al classamento. Con il terzo motivo la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta la ricorrente che erroneamente la CTR ha ritenuto che la partita catastale non fosse più intestata alla Novalmotor alla data della variazione di classamento e che il provvedimento, in contrasto con il disposto dell’articolo su richiamato, sarebbe stato notificato ad un soggetto che non era intestatario della partita catastale.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va esaminato, in ordine logico il terzo motivo che è fondato di ricorso. Non vi è stato, infatti, alcun errore nella individuazione del titolare della partita catastale oggetto della variazione perchè il 09.12.2009, data della notifica della variazione catastale era intestata alla Novalmotor SpA. Sul punto, pertanto, la sentenza impugnata è palesemente errata.

Sono fondati anche gli altri due motivi che, per connessione logica, debbono essere valutati congiuntamente.

E’ pacifico che, nel caso in esame, l’accatastamento ha fatto seguito alla proposta DOCFA della titolare degli immobili e che la variazione accertata dall’Ufficio si discosta dagli esiti della predetta procedura solo per il dato oggettivo della consistenza degli immobili con conseguente variazione della classe e dell’entità della rendita, essendo stati recepiti, per il resto, i dati e le informazioni denunciati della società.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale questo collegio intende conformarsi, condividendone le argomentazioni, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. (La S.C. ha affermato l’enunciato principio in una fattispecie in cui l’accatastamento operato dall’Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell’immobile, così come risultanti dall’elaborato DOCFA presentato). (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018; n. 12777/2018). E’ stato anche già affermato che la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie, come nel caso in esame, non richiede la previa “visita sopralluogo” dell’ufficio, nè il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile. Ordinanza n. 374 del 10/01/2017; Sentenza n. 22313 del 03/11/2010.

Nel caso in esame, la nuova classificazione e la rideterminazione della rendita sono avvenute in seguito all’adesione della Agenzia del territorio al contenuto della denuncia di variazione delle parti, con la conseguenza che non vi è stata una “diversa valutazione degli elementi di fatto” ma solo “una diversa valutazione tecnica, riguardante il valore economico dei beni”.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per una nuova valutazione anche dei profili di merito della controversia, valutazione che peraltro tenga conto della particolare natura fortemente partecipativa della procedura Docfa e delle conseguenze giuridiche della particolare natura del procedimento come dianzi evidenziati e valuterà eventuali motivi di impugnazione non esaminati. Va disposto, pertanto, il rinvio alla CTR della Campania,in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio ed anche per le spese del giudizio di legittimità alla CTR della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA