Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24397 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.16/10/2017),  n. 24397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28888-2015 proposto da:

L.E.R., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO GIURGOLA;

– ricorrente

contro

LEO COSTRUZIONI Spa, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato AMINA L’ABBATE

rappresentata e difesa dall’avvocato CALOGERO G. VANCHERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 861/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte di Appello di Lecce, con sentenza 4.12.2014, in accoglimento dell’appello proposto da Leo Costruzioni spa contro la sentenza di primo grado (n. 175/11 del locale Tribunale) ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Lag. Eco Multiservizi srl nei confronti della Leo Costruzioni srl a titolo di compenso per lavori di smaltimento rifiuti e ha condannato al pagamento delle spese processuali L.E.R.;

per giungere a tale soluzione, la Corte territoriale ha rilevato che la Lag. Eco Multiservizi srl era totalmente estranea al rapporto e che in quella veste aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, precisando che l’indicazione della società, come titolare della pretesa fatta valere, era più volte presente nel ricorso introduttivo e nelle difese successive e che mai la ditta individuale era intervenuta nel processo; in definitiva – ha rilevato la Corte territoriale – la pretesa azionata era riferibile a soggetto diverso da quello che aveva proposto la domanda;

contro tale decisione la L., in proprio e quale titolare della ditta individuale Lag. Eco Multiservice della dott.ssa L. ricorre per cassazione con cinque motivi a cui resiste con controricorso la Leo Costruzioni spa;

il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, mentre la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 Con un primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 101 c.p.c. per avere la Corte d’Appello dapprima affermato che la L. quale ditta individuale non era parte del giudizio e poi pronunciato condanna alla restituzione di somme e al pagamento delle spese del doppio grado;

2 Con un secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 291 c.p.c. per avere la Corte d’Appello omesso di dichiarare la contumacia della Lag. Eco Multiservice srl;

3 col terzo motivo la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (avrebbe cioè omesso di esaminare tutti gli elementi fattuali, quali perfetta identità di partita IVA, di sede, di legale rappresentante che escludevano il difetto di legittimazione attiva della ditta individuale);

4 col quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per omessa motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6 per avere la Corte di merito omesso di rispondere a tutte le argomentazioni fornite per dimostrare la legittimazione attiva della ditta;

5 Col quinto ed ultimo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. e dei principi che regolano l’azione, rimproverando alla Corte di Appello di non avere rilevato che l’indicazione della sigla “srl” era solo un mero errore materiale del tutto inidoneo a porre in dubbio la legittimazione della ditta individuale;

ritenuto che con riferimento al tema della identificazione dell’effettivo creditore legittimato alla proposizione della domanda, alla stregua degli elementi forniti dalla ricorrente, non appaiono ricorrere le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in camera di consiglio.

PQM

 

rimette il ricorso alla udienza pubblica davanti alla seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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