Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24396 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18460-2011 proposto da:

EQUITALIA POLIS SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PONTEFICI 3, presso lo

STUDIO CAPECE MINUTOLO DEL SASSO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FULVIO CEGLIO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 19/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 19/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Equitalia Polis s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 19/18/11, pronunciata il 28/9/2010 e depositata il 19/1/2011, che ha accolto l’appello della contribuente, B.C., avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale, favorevole invece al Concessionario, inerente l’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, in forza di una cartella di pagamento – in tesi – non ritualmente notificata, ed ha dichiarato la nullità della cartella medesima, nonchè disposto la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria.

Il giudice di secondo grado, in particolare, osservava che la documentazione versata in atti non dimostra la regolarità della notifica della cartella esattoriale presupposta, in quanto eseguita a mani di persona qualificatasi parente della destinataria, non risultando che alla B. ne fosse stata data notizia, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 4, mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento, vizio comportante la nullità del procedimento notificatorio.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata, nonchè, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per essere stato notificato all’Agente della Riscossione, a mezzo del servizio postale, un ricorso in appello composto dalle pagine 1, 2 e 5, mancante delle pagine 3 e 4, e dunque non conforme a quello depositato presso la segreteria della CTR della Campania, questione del tutto trascurata dal giudice di appello nonostante l’eccepita violazione del diritto di difesa della parte appellata.

La censura è infondata.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che “la mancanza di una o più pagine nella copia dell’atto processuale notificato assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell’atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio (Cass. n. 1213/2010).

Equitalia Polis non ha posto un problema d’incomprensibilità dell’atto di gravame, ed ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, avrebbe dovuto riportare nel ricorso stesso, nei loro esatti termini e non genericamente, ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado ritenuti essenziali ai fini della comprensione delle censure formulate dall’appellante in giudizio.

Ad ogni modo, la dedotta nullità non può ritenersi verifica tutte le volte in cui non risultano compromesse le esigenze del contraddittorio e della difesa della controparte, lesione che può senz’altro escludersi nei casi – come quello in esame – in cui quest’ultima abbia in concreto puntualmente contro dedotto alle avverse richieste di riforma della decisione di primo grado, contenute nell’originale dell’atto depositato, ivi comprese quelle che sarebbero dovuto essere riprodotte nelle pagine mancanti (Cass. n. 1213/2010; n. 4334/1998, con riferimento a giudizio di appello).

Con il secondo motivo deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 7, come modificato dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 quater, convertito con L. n. 31 del 2008, violazione dell’art. 112 c.p.c., giacchè il giudice di appello ha erroneamente applicato alla esaminata fattispecie l’art. 139 c.p.c., comma 4, peraltro, mai evocato dalla contribuente in prime cure, riferibile alla diversa ipotesi della notifica eseguita a mani del portiere. Evidenzia che, invece, la notifica della cartella di pagamento è pacificamente avvenuta a mani di persona qualificatasi quale parente (“zia”) della destinataria del plico postale, e che l’adempimento all’epoca comunque non era previsto.

La censura è fondata.

La CTP di Napoli, in prime cure, aveva ritenuto rituale la notifica della cartella di pagamento, effettuata nel domicilio fiscale il (OMISSIS), in Via (OMISSIS), nonostante la contribuente avesse dedotto di essere residente, come da certificato storico anagrafico rilasciato dal Comune di (OMISSIS), sin dal 9/11/2004, sul rilievo che la predetta variazione non fosse opponibile all’Agenzia delle Entrate in quanto non comunicata, così facendo applicazione del principio reiteratamente affermato da questa Corte secondo cui “la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicchè il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e) (Cass. n. 18934/2015; n. 25272/2014).

Orbene, l’ulteriore profilo esaminato dal giudice di appello, investito della questione concernente la ritualità della predetta notifica, riguarda la consegna dell’atto, nella temporanea assenza della destinataria, a persona di famiglia, senza la successiva spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno prevista dall’art. 139 c.p.c., comma 4, adempimento richiesto a pena di nullità della procedura notificatoria.

Giova, tuttavia, ricordare che il D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2 – quater, introdotto dalla Legge di Conversione n. 31 del 2008, ha aggiunto alla L. n. 890 del 1982, art. 7 dopo il comma 5, il seguente: “Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale da notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata” e che, ai sensi del successivo comma 2 – quinquies del medesimo art. 36, “la disposizione di cui al comma 2 – quater si applica ai procedimenti di notifica effettuati, ai sensi della citata L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7 a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione del presente Decreto” (Cass. n. 1366/2010), e cioè dal 1 marzo 2008 (v. L. n. 31 del 2008, art. 1, comma 2).

Poichè, nella fattispecie in esame, il procedimento notificatorio si è perfezionato in epoca ben anteriore a tale data, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR della Campania non v’ era alcuna necessità di attestazione della spedizione al destinatario della lettera raccomandata prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, citato nuovo comma 6, adempimento all’epoca richiesto, per tale forma di notificazione, dall’art. 139 c.p.c., comma 4, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa (Cass. n. 12181/2013).

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso originario della contribuente con il quale era stata dedotta “unicamente” la nullità dell’iscrizione di ipoteca per omessa notifica della presupposta cartella esattoriale.

Considerata l’alternanza delle decisioni di merito, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa interamente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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