Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24396 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 30/09/2019), n.24396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26426/2018 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in Roma V.le Angelico

38 presso lo studio dell’avvocato Roberto Maiorana che lo

rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale di Milano;

– intimato –

avverso la sentenza n. 592/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano confermava il rigetto della domanda di protezione internazionale proposta da A.G., nato a (OMISSIS), disposto dal Tribunale di Milano.

2. La Corte riteneva che il racconto del richiedente – che aveva riferito di aver lasciato il proprio paese per non aver accettato di entrare nella setta degli (OMISSIS), di cui faceva parte il padre, essendo egli di religione cristiana – non fosse credibile sia in quanto generico e non dettagliato, sia in quanto in contrasto con le informazioni desumibili dai siti più aggiornati (rapporto EASO 2017) in ordine al reclutamento forzato nella setta degli (OMISSIS), fenomeno limitato storicamente agli anni 50. Inoltre, la situazione della Nigeria non appariva tale da configurare una situazione di violenza indiscriminata riconducibile un conflitto armato interno o internazionale in quanto dai siti più aggiornati ((OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) del 18/12/2017) risulta che esiste effettivamente un grave problema di sicurezza legata gli attacchi terroristici di Boko Haram, ma la zona di operatività di questo gruppo criminale è concentrata nell’area nord orientale della Nigeria mentre Benin City, Edo State, si trova nella zona sud-ovest del paese, e quindi in un’area collocata a notevole distanza dalle zone interessate. Neppure meritava accoglimento la richiesta di protezione umanitaria, godendo l’appellante di buona salute senza elementi atti a dimostrare alcun eventuale stato di vulnerabilità; inoltre, nel caso di ritorno al paese di origine egli potrebbe contare sulla presenza della madre della zia e dei fratelli e non risulta in alcun modo che si sia concretamente inserito nel tessuto sociale italiano.

3. A.G. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi, cui il Ministero dell’interno non ha opposto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Come primo motivo il richiedente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e di violenza generalizzata esistenti in Nigeria.

5. Come secondo motivo deduce l’omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente.

6. Come terzo motivo lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

7. Come quarto motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Sostiene che non possa essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguito del paese di origine. Ribadisce che il ricorrente proviene dalla Nigeria che lamenta situazioni socioeconomiche critiche e ridottissima aspettativa di vita, confrontata con quella interna al nostro paese.

8. Il primo e secondo motivo di ricorso sono inammissibili.

La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), (Cass. 3340/2019), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti. La non credibilità del richiedente esclude in radice la riconoscibilità dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

9. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ampiamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante, circa il reclutamento coatto nella setta degli (OMISSIS) e le conseguenze del suo rifiuto non è credibile, ed i motivi si sostanziano in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello ed in tal senso risulta inammissibile, considerato che il vizio di motivazione rappresentato dal travisamento di fatti decisivi non è riconducibile al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

10. Anche il terzo motivo è inammissibile. Per quanto concerne la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312). Tali accertamenti, una volta effettuati, danno luogo ad un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass., 12/12/2018, n. 32064).

11. Nel caso concreto, la Corte territoriale ha fatto riferimento a fonti internazionali aggiornate al momento della decisione (2018), indicate nella sentenza, sicchè le doglianze del ricorrente in proposito sono infondate, nè può operarsi una rivalutazione dell’apprezzamento di merito.

12. Il quarto motivo è infine inammissibile sotto un duplice profilo. Per un verso, la censura si incentra su generiche allegazioni in ordine al regime giuridico della forma di protezione in esame, per altro verso, la doglianza non coglie la ratio decidendi dell’impugnata sentenza (Cass. 19989/2017), che non si è limitata affatto all’affermazione “che non sussistono i presupposti della protezione umanitaria”. La Corte d’appello ha, difatti, escluso la sussistenza di situazione di vulnerabilità del richiedente, sia in relazione all’accertata insussistenza di una situazione politico-sociale pregiudizievole per la sicurezza ed i diritti umani, sia in relazione al buono stato di salute dell’istante, sia considerando che in Nigeria il medesimo ha tutta la sua famiglia, sia tenuto conto del fatto che non risulta neppure allegato il concreto inserimento dell’immigrato nel tessuto sociale italiano.

13. Segue coerente il rigetto del ricorso.

14. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

15. Non sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, risultando il richiedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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