Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24395 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 30/11/2016), n.24395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17327-2011 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA

PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE GALLENCA

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

EQUITALIA NOMOS SPA in persona dell’Amm.re Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO

CIMETTI giusta delega a margine;

– controricorrenti –

nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2010 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 20/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/10/2016 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLENCA che ha chiesto

l’accoglimento;

è comparso l’Avvocato CHERUBINI difensore del controricorrente che

ha chiesto l’inammissibilità;

udito per il controricorrente l’Avvocato CHIRICOTTO per delega

dell’Avvocato CIMETTI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.F. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 75/2/10, pronunciata il 18/11/10 e depositata il 20/12/2010, che ha rigettato l’appello avverso la decisione di quella provinciale, inerente la comunicazione di iscrizione di ipoteca, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, in forza di alcune cartelle di pagamento, anch’essa sfavorevole al contribuente, quanto ai crediti di natura tributaria, avendo il giudice di primo grado dichiarato il difetto di giurisdizione quanto a quelli di natura previdenziale (Cassa Geometri).

Il giudice di secondo grado osservava, in particolare, che la comunicazione di iscrizione di ipoteca, datata 19/4/2007, non costituisce provvedimento impugnabile da parte del contribuente, che la domanda di riduzione dell’ipoteca va proposta innanzi al giudice ordinario, che le cartelle di pagamento originanti l’iscrizione ipotecaria non erano state tempestivamente impugnate dal contribuente e, comunque, erano prive dei vizi da quest’ultimo denunciati. Resiste Equitalia Nord s.p.a., già Equitalia Nomos s.p.a., con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’ A. deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 279 c.p.c., n. 1, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione contraddittoria, giacchè il Giudice di appello, avendo rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, non poteva decidere nel merito, giungendo a confermare la sentenza di primo grado.

La questione posta dal ricorrente trova agevole soluzione alla luce del principio, affermato da questa Corte, secondo cui “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 4293/2016; n. 7838/2015; Sez. U. n. 7931/2013).

Nella specie, infatti, la sentenza impugnata è stata investita con un ricorso rimasto carente di specifiche censure, essendosi il contribuente limitato a dedurre che il giudice di appello, affermata la non impugnabilità della comunicazione di iscrizione di ipoteca e rilevato difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine alla domanda di riduzione dell’ipoteca medesima, avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare sul merito della controversia, essendo privo della potestas iudicandi in relazione alle ulteriori questioni poste con il gravame.

Tuttavia, la CTR del Piemonte ha deciso su di una questione, quella dell’ ammissibilità dell’impugnazione della comunicazione in oggetto, che seppur logicamente pregiudiziale rispetto alle altre attiene anch’essa al merito, riguardando la dedotta invalidità dell’iscrizione ipotecaria in quanto originata da una pluralità di crediti di varia natura, potendo il giudice tributario conoscere soltanto delle controversie attinenti ad una pretesa tributaria, come ritenuto, del resto, anche dal giudice di prime cure (Cass. Sez. U. n. 14831/2008).

Nè deve trarre in inganno il riferimento alla domanda di riduzione dell’ipoteca, sulla quale il giudice tributario adito avrebbe dovuto declinare la giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, atteso che la CTP di Torino aveva a monte ritenuto infondate le doglianze attinenti alle pretese impositive di natura tributaria.

Il giudice di appello ha evidenziato in sentenza la legittimità, sia sotto il profilo formale che sostanziale, delle cartelle di pagamento presupposte, perchè “non tempestivamente impugnate” e “frutto di ruolo pure non impugnato”, perchè “non necessitano della indicazione del responsabile del procedimento”, nè di sottoscrizione, e perchè riferibili all’ A., “anche quale socio accomandatario della società di persone sas Costruzioni subalpine”, soggetto che, in quanto tale, è “responsabile illimitatamente ex art. 2313 c.c.” delle relative obbligazioni.

Nella specie, dunque, il giudice d’appello ha ritenuto di pronunciarsi anche sulle ulteriori questioni di merito e le relative statuizioni non possono considerarsi alla stregua di obiter dicta, ma si configurano come altrettante rationes decidendi (sia pure logicamente successive alla precedente), rispetto alle quali la parte ha l’interesse e l’onere dell’impugnazione giacchè, ove non impugnate, come accaduto nel caso di specie, esse, in ipotesi di ritenuta infondatezza della censura riferibile alla ratio decidendi logicamente prioritaria, sono da sole idonee a sostenere il decisum e, quindi, determinano la mancanza di interesse anche alla censura sulla suddetta ratio decidendi pregiudiziale e l’inammissibilità del gravame, restando altrimenti la decisione fondata in modo autonomo sulla ragione non censurata (Cass. n. 7838/2015; n. 2736/2013).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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