Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24395 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 18/11/2011), n.24395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C. residente ad (OMISSIS), rappresentato e

difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Facciotti

Leopoldo e Raimondo Mascali, elettivamente domiciliato nello studio

del primo, in Roma, Via Belli, 36;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GHISALBA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso, giusta delega a margine del controricorso,

dagli Avv.ti Pafundi Gabriele e Giuseppe Calvi, elettivamente

domiciliato nello studio del primo, in Roma, Viale Giulio Cesare n.

14;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 96/67/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione Staccata di Brescia n. 67, in data

05/05/2008, depositata il 04 agosto 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

05 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l’Avv. Ioppoli, per delega del difensore del Comune;

Presente il P.M. dott. VELARDI Maurizio, che non ha mosso

osservazioni.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 13150/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 96/67/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 67, il 05.05.2008 e DEPOSITATA il 04 agosto 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo fondata la pretesa impositiva del Comune.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di accertamento TARSU dell’anno 2001, censura l’impugnata decisione per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997 e della Delib. Interministeriale 27 luglio 1994 e per insufficiente motivazione su punto controverso e decisivo.

3 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c.- introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

4 bis – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile in quanto la formulazione dei motivi non soddisfa i requisiti postulati dall’art. 366 bis c.p.c., posto che il primo mezzo non si conclude con la esplicita formulazione di pertinente quesito, dando risposta al quale la decisione avrebbe dovuto essere cassata in base ad un corrispondente principio di diritto, e, d’altronde, la formulazione del secondo motivo non appare soddisfare i requisiti di legge, (SS.UU. n. 20603/2007, n. 16002/2007), sia perchè non risultano adeguatamente indicati i precitati elementi, indispensabili per legittimare la censura per vizio di motivazione, sia pure perchè, essenzialmente, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame nel merito, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata(Cass. n. 5767/1999, n. 8028/1998, n. 5537/1997, n. 900/1996) ed in una, altrettanto, inammissibile denuncia di erronea valutazione delle prove(Cass. n. 2722/1995, n. 12960/1997 n. 3904/2000).

4 ter – Va, altresì, rilevato che Il potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali, è stato mantenuto fermo dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g), che ha introdotto la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sicchè la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento. Tale potere poteva essere esercitato anche prima ed indipendentemente dall’approvazione da parte dello Stato dei nuovi criteri di assimilabilità, previsti dal D.Lgs. n. 22 cit., art. 18, comma 2, lett. d), risultando applicabili i criteri di cui alla Delib.

Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, intervenuta in attuazione della previsione di cui al D.P.R. n. 915 del 1982, art. 5 ma tenuta ferma dalla disposizione transitoria contenuta nell’art. 57 del D.Lgs. cit., in quanto contenente norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti destinate a restare in vigore, anche dopo l’approvazione del D.Lgs. n. 22, sino all’adozione dei criteri ex art. 18 suddetto”(Cass. n. 17932/2004, n. 5257/2004).

5 – Si ritiene, dunque, che il ricorso possa essere definito in camera di consiglio, con declaratoria di inammissibilità e, comunque, di manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare il ricorso, per inammissibilità dei motivi;

Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento/00, di cui Euro mille/00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Ghisalba, delle spese del giudizio in ragione di complessivi Euro millecento/00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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