Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24395 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. II, 09/09/2021, (ud. 01/04/2021, dep. 09/09/2021), n.24395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23209-2019 proposto da:

M.B., rappresentato e difeso dall’avv. ELENA PETRACCA, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il

21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato ii Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da M.B. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. Il M. aveva dichiarato, in particolare, di essere fuggito dal (OMISSIS), suo Paese di origine, a seguito di una controversia relativa all’affitto di un terreno. Il Tribunale considerava il racconto non idoneo ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, perché integrante una vicenda privata, e comunque non credibile.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.B. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del dovere di cooperazione istruttoria gravante sul giudice di merito e l’erronea valutazione di non credibilità della storia personale narrata, perché il Tribunale avrebbe sottovalutato la carenza, in (OMISSIS), di una tutela effettiva dei meno abbienti contro i soprusi provenienti da privati versanti in condizioni economiche migliori o comunque in posizioni tali da poter esercitare un potere coercitivo di fatto.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte del giudice di merito, del rischio di sottoposizione a tortura, o trattamento inumano e degradante, nel caso di rientro in patria, proprio a cagione dell’inadeguato sistema di tutela giudiziaria contro i soprusi verso i meno abbienti che caratterizzerebbe il contesto del (OMISSIS).

Le due censure, che meritano di essere esaminate congiuntamente, sono inammissibili, poiché esse non attingono in modo adeguato la doppia ratio del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dal richiedente, in particolare a motivo della non idoneità e della non credibilità della storia da egli riferita. Nei due motivi, infatti, il ricorrente contesta la ricostruzione della vicenda in termini meramente privati, ma non contesta in modo specifico la valutazione di non credibilità pur espressa dal Tribunale.

Sul punto, merita di essere ribadito il principio per cui, quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi, ovvero la mancata contestazione di essa, rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012, Rv. 621882; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013, Rv. 625631; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016, Rv. 639158).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che in (OMISSIS) esista una condizione di violenza generalizzata idonea ad esporre a rischio la vita dei cittadini.

La censura è inammissibile, posto che il Tribunale richiama le fonti informative consultate ai fini dell’apprezzamento della situazione esistente in (OMISSIS) (cfr. in particolare pag. 11 del decreto impugnato), dando conto della data e dell’origine della fonte consultata, nonché delle notizie specificamente tratte da essa. Il ricorrente, nel contrapporre altre fonti informative, non indica per quale motivo quella consultata dal giudice non sarebbe idonea o conterrebbe informazioni superate e non più attendibili o non più attuali. In proposito, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta l’erroneità del diniego della protezione umanitaria, perché il Tribunale non avrebbe considerato la sua condizione di vulnerabilità.

La censura è fondata.

Il Tribunale ha infatti respinto la protezione umanitaria sulla base della sola considerazione che “… la vicenda del ricorrente non presenta profili di particolare vulnerabilità: in considerazione delle circostanze dedotte nel ricorso, infatti, non si è in presenza di una situazione personale oggettiva e grave che non consenta l’allontanamento dal territorio nazionale. Non si ravvisano fatti o circostanze tali da giustificare il riconoscimento della tutela in questione” (cfr. pag. 11 del decreto). In tal modo, il giudice di merito ha omesso di svolgere il giudizio di comparazione tra la condizione di vita del richiedente, in Italia, e quella che egli potrebbe avere in caso di rientro, ai fini della verifica dell’esistenza del rischio di compromissione del nucleo inalienabile dei diritti fondamentali della persona, richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471). L’esclusione della sussistenza di profili di vulnerabilità rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione invocata, quindi, è frutto di una motivazione meramente apparente, dalla quale non è possibile comprendere quale sia stato l’iter logico-interpretativo che ha condotto il giudice di merito alla conclusione alla quale lo stesso è poi effettivamente approdato. Il ricorrente indica, peraltro, di aver documentato il possesso di un lavoro stabile, con contratto a tempo indeterminato, dal quale trae un reddito mensile di Euro 900 circa (cfr. pag. 31 del ricorso). Tale circostanza meritava di essere considerata dal Tribunale, nell’ambito della valutazione complessiva del contesto di vita del richiedente, in Italia ed in patria, che nel caso di specie, come detto, è invece totalmente mancata.

In definitiva, vanno dichiarato inammissibili i primi tre motivi e va accolto il quarto. La decisione impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte dichiara inammissibili i primi tre motivi del ricorso e accoglie il quarto. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 1 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

 

 

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