Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24395 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 14/06/2018, dep. 04/10/2018), n.24395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8114/2016 proposto da

L.V.G.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SANTO LI VOLSI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il

20/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/06/2012 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che L.V.G.R. ricorre per la cassazione del decreto in epigrafe con cui il Tribunale di Catania ha salo parzialmente accolto la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A.;

che l’intimata curatela non ha svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” deducendo che il Tribunale ha respinta la sua richiesta di ammissione del credito per integrazione al trattamento di fine rapporto sulla base della considerazione erronea che non sarebbe stato indicai o l’ammontare già percepito, mentre tale precisazione sarebbe contenuta nella memoria del 13 novembre 2015;

che il secondo motivo lamenta “violazione dell’art. 2120 c.c. e della L. 29 maggio 1982, n. 297” deducendo che il trattamento di fine rapporto sarebbe nella specie dovuto anche sulle somme spettanti per lavoro straordinario, in quanto svolto in modo sistematico ed abituale;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile, prima ancora che per la mancanza di indicazione specifica della ubicazione nel fascicolo dell’atto processuale richiamato (art. 366 c.p.c., n. 6), perchè consiste nella allegazione di un vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c. (errore di percezione del giudice che nega l’esistenza di un fatto esistente agli atti del processo), che deve essere impugnato con quel diverso mezzo di impugnazione;

che la violazione di legge di cui al secondo motivo presuppone la sussistenza della allegazione in fatto di cui al primo motivo, si che la sua denuncia resta assorbita nella statuizione che precede;

che non vi è luogo per il regolamento delle spese di giudizio, non avendo l’intimato svolto difese.

PQM

La Corte dichiara rinammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale/ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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