Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24393 del 30/11/2016

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25227/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 159/9/2009, depositata il

28/08/2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29

settembre 2016 dal Relatore Cons. Dott. Emilio Iannello;

udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, il quale ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 28/8/2009 la C.T.R. dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, rigettando l’appello proposto dall’ufficio, confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da B.C. contro la cartella di pagamento con la quale, all’esito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, gli era stato richiesto il pagamento dell’Irap per l’anno 2003.

Secondo la C.T.R., infatti, il contribuente aveva dimostrato che la propria attività di dottore commercialista era svolta in concreto “con strumenti ed arredi strettamente necessari”, senza l’apporto di personale dipendente.

2. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con unico mezzo.

L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce “omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Lamenta che la C.T.R. ha ritenuto l’insussistenza di elementi di autonoma organizzazione senza tuttavia considerare gli elementi desumibili dal Quadro RE della dichiarazione presentata per l’anno in questione, dal quale risultavano compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale per Euro 28.327,00, che nelle controdeduzioni lo stesso contribuente aveva ammesso essere imputabili a compensi corrisposti al titolare dello studio per consulenza ed assistenza su pratiche di finanziamento dallo stesso segnalate.

4. Il motivo di ricorso è fondato nella parte in cui denuncia l’esistenza di un vizio di motivazione (nella ricostruzione del fatto).

Il diniego infatti, nella fattispecie concreta, della sussistenza del presupposto d’imposta non è sorretto da adeguata motivazione.

Quella esposta, invero, si risolve in affermazioni generiche e apodittiche, in assenza di alcun concreto riferimento agli elementi considerati che consenta di apprezzare la congruenza della valutazione operata e il percorso logico seguito per giungere ad essa.

E’ costante giurisprudenza di questa Corte che ricorre il vizio di insufficiente motivazione ove il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato. Il giudice deve delineare il percorso logico seguito, descrivendo il legame tra gli elementi interni determinanti che conducono necessariamente ed esclusivamente alla decisione adottata; mentre deve escludere, attraverso adeguata critica, la rilevanza di ogni elemento esterno al percorso logico seguito, di natura materiale, logica o processuale, ed astrattamente idoneo a delineare conseguenze divergenti dall’adottata decisione (v. ex multis, Cass. Sez. L, n. 11198 del 12/11/1997, Rv. 509810).

Tale onere non risulta nella specie in alcuna misura assolto, avendo la C.T.R. omesso di indicare gli elementi posti a base delle esposte conclusioni: omissione tanto più rilevante e apprezzabile nella specie a fronte delle specifiche allegazioni offerte dall’ufficio, in astratto certamente rilevanti ai fini della valutazione da compiere e compiutamente riferite in ricorso con l’indicazione altresì delle fonti di prova e della rispettiva collocazione negli atti processuali (in assolvimento dunque dell’onere di autosufficienza).

5. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame sul punto, oltre che per il regolamento delle spese, anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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