Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24393 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 18/11/2011), n.24393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentata e difesa, giusta delega a

margine del ricorso, dall’Avv.to Salcina Andrea, selettivamente

domiciliata in Roma, Via Guido Guidi, 13 presso il signor Raffaele Lo

Bue;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimato –

AVVERSO la sentenza n.126/06/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Catanzaro – Sezione n. 06, in data 26/06/2008,

depositata il 07 luglio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

05 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. VELARDI Maurizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 13015/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 126/06/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Catanzaro, Sezione n. 06, il 26.06.2008 e DEPOSITATA il 07 luglio 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello della contribuente, ritenendo che la documentazione dalla stessa prodotta non fosse idonea a supportare la tesi dell’adesione all’accertamento, per mancanza di autenticità.

2- Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di cartelle di pagamento TARSU degli anni dal 1999 al 2002, censura l’impugnata decisione per omessa motivazione su fatto controverso e decisivo ed, altresì, per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimato Comune, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso in esame sembra definibile richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

4 bis Nel caso, in vero, i Giudici di appello hanno respinto l’impugnazione della contribuente così motivando: “Osserva la Commissione che agli atti risulta acquisita la medesima documentazione dalla sentenza ritenuta priva di qualunque connotazione di autenticità”.

Si tratta, con tutta evidenza, di affermazione apodittica e di argomentazione assolutamente inadeguata a dare contezza del percorso decisionale, risultando pretermessi fatti rilevanti indicati in ricorso(certificato del Comune di Corigliano prodotto in appello), e non essendo indicati i concreti elementi presi in considerazione ed il relativo collegamento con il maturato convincimento, anche avuto riguardo al principio di non contestazione (Cass. N. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005).

5 – Si ritiene, dunque, che il ricorso possa essere definito in camera di consiglio, proponendosene l’accoglimento per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Calabria, la quale procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Calabria.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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