Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24393 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2017, (ud. 22/02/2017, dep.16/10/2017),  n. 24393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10940-2015 proposto da:

C.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO TUCCILLO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA COMPAGNIA DI ISCHIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 204/2014 del GIUDICE DI PACE di PROCIDA,

depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Nel giudizio di primo grado, svolto dinanzi al Giudice di pace di Procida, conseguente alla proposizione da parte di C.L.M., di opposizione a sanzione amministrativa irrogata per violazione di norme del Codice della Navigazione, il giudice adito, con sentenza n. 204 del 2014, nella resistenza dell’Amministrazione locale evocata, respingeva la domanda di annullamento dell’ingiunzione, non rilevando alcun collegamento logico tra il trauma subito dalla opponente e la mancata annotazione nel registro dell’ imbarcazione di un marinaio, circostanza posta a base del dedotto stato di necessità.

Avverso la menzionata sentenza interponeva appello C.L.M. e il Tribunale di Napoli, con ordinanza n. 1332 del 2015, ne dichiarava l’inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..

Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace, con un unico articolato motivo, con il quale denunciava la violazione e falsa applicazione dell’artt. 54 c.p. e della L. n. 689 del 1981, art. 4 nonchè dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le intimate amministrazioni hanno resistito con controricorso.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Con unico articolato motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4 e art. 54 c.p., per non avere il giudice di prime cure, nel ritenere insussistente la esimente dello stato di necessità, tenuto conto dello stato di salute, comprovato da un certificato medico della opponente, nonchè l’omessa motivazione sull’ istanza di nullità del verbale e relativa ordinanza di ingiunzione di pagamento, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La censura è priva di pregio.

Va innanzitutto chiarito che la valutazione se una condotta sia necessitata ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 4, impinge in un giudizio di fatto di esclusiva pertinenza del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 16715 del 2013).

Nel caso di specie il Giudice di pace ha chiarito che non vi era correlazione fra il trauma distorsivo lombare riportato dalla ricorrente (e documentato da certificato medico) e la mancata annotazione sul registro di bordo di un marinaio come previsto dall’ art. 1178 cod. nav., oltre a non configurare uno stato di necessità riconducibile ad una situazione di imminente pericolo di vita. Dunque trattasi di motivazione ampiamente argomentata, nel rispetto dei principi affermati in materia da questa Corte, anche alla luce della riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 11 agosto 2012, n. 143, applicabile ratione temporis.

Nè migliore sorte può avere la censura relativa alla nullità del verbale di contestazione per contraddittorietà nell’ individuare il luogo della violazione giacchè riportava la località di (OMISSIS), la ricorrente non fornisce indicazioni che escludano la commissione dell’ infrazione ovvero una diminuita difesa (v. Cass. n. 9974 del 2016 e Cass. n. 4725 del 2016).

Riguardo infine, alla lamentata assenza di motivazione nell’ingiunzione di pagamento, si osserva che in tema di infrazioni amministrative al codice della strada, il provvedimento con cui la competente P.A., disattendendo le deduzioni del trasgressore, irroghi a quest’ultimo una sanzione amministrativa è censurabile, da parte del giudice dell’opposizione, sotto il profilo del vizio motivazionale, nel solo caso in cui l’ordinanza-ingiunzione risulti del tutto priva di motivazione (ovvero corredata di motivazione soltanto apparente), e non anche nell’ipotesi in cui la stessa risulti insufficiente, atteso che l’eventuale giudizio di inadeguatezza motivazionale si collega ad una valutazione di merito che compete al giudice ordinario, essendo oggetto dell’opposizione non il provvedimento della P.A., ma il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso (Cass. n. 11280 del 2010).

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore delle Amministrazioni resistenti che liquida in complessivi Euro 700,00, oltre a spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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