Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24393 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 04/10/2018), n.24393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12151/2017 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 28,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE COSCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFREDO GUALTIERI;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI COLLI

PORTUENSI 536, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA

REVELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO

FERRARI, ENRICO FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 518/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO

DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- C.M. ricorre per cassazione nei confronti della s.p.a. Credito Emiliano, presentando un motivo avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 21 marzo 2017, in via di integrale riforma della pronuncia resa nel primo grado del giudizio dal Tribunale di Lamezia Terme n. 1928/2012.

2.- Secondo il Tribunale, la Banca non aveva nella specie dato prova di avere agito con la diligenza richiesta dalla legge all’intermediario in relazione allo svolgimento dell’attività di servizi di investimento mobiliare.

Più in particolare, il giudice del primo grado riteneva che, dopo avere “offerto al cliente servizi di negoziazione in strumenti finanziari per conto terzi”, la Banca aveva tuttavia dato vita, “in fase di esecuzione” a un’attività di “gestione patrimoniale su base individuale”; aveva posto in essere delle operazioni in conflitto di interesse; non aveva “fornito al cliente idonee informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni finanziarie”.

3.- Di contro la Corte di Appello ha rilevato che, nell’indicare il proprio profilo di rischio, C.M. aveva più volte dichiarato di “volere investire per ottenere il massimo di redditività”, così mostrando un “alto livello” di propensione al rischio.

Ha poi riscontrato che le operazioni poste concretamente in essere erano adeguate “per un investitore con profilo di rischio massimo”, in quanto – secondo quanto sostenuto dalla CTU l’investitore aveva “diversificato il proprio portafoglio avendo affiancato, nel medesimo periodo, a titoli rischiosi l’acquisto di obbligazioni o l’investimento di Fondi di investimento bilanciati”: “l’analisi del rapporto in concreto posto in essere dall’intermediario con il cliente” – ha precisato la Corte territoriale – “aveva fornito al primo notizie e informazioni sul secondo, che consentivano una valutazione di adeguatezza”.

Con riguardo a le operazioni in conflitto di interesse, poi, la Corte di Appello ha segnalato che “è del tutto documentale la smentita”, perchè risulta “inserita l’indicazione che il prodotto finanziario proposto rientrava in un’operazione in cui il Credito Emiliano aveva un interesse in conflitto”.

4.- La s.p.a. Credito Emiliano resiste con controricorso.

La stessa ha anche presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

5.- Il motivo di ricorso è intestato “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3: violazione dell’artt. 21. e 28 TUF in relazione agli obblighi informativi dell’intermediario; violazione degli artt. 28, 29, 60 e 61 Reg. Consob n. 11522/1998. Falsa applicazione di principi giurisprudenziali. Violazione principio conflitto di interessi”. Nella sostanza, I motivo afferma che “la grave violazione in cui è incorso il Collegio di secondo grado è di avere ritenuto assolto l’obbligo informativo da parte del Credito Emiliano nel momento in cui il cliente, all’atto della sottoscrizione del contratto, opti per operazioni intrinsecamente rischiose”.

“E’ inconcepibile sostenere” – così prosegue il ricorrente – “che ogni operazione effettuata dall’intermediario possa ritenersi adeguata in presenza di un investitore di rischio elevato”. “La Corte di Appello ha ritenuto che la propensione al rischio dell’investitore rende adeguate tutte le operazioni compiute dall’intermediario (in ordine alla tipologia, oggetto, frequenza o dimensione), non verificandosi in tal caso alcun deficit informativo”. Secondo la legge, invece, “l’obbligo di informazioni va sempre adempiuto anche in relazione alle singole operazioni a prescindere dal fatto che l’investitore abbia una certa esperienza nel campo finanziario”.

6.- Il motivo merita di essere accolto.

Secondo il vigente sistema normativo dei servizi di investimento, a sussistenza di una peculiare – anche particolarmente elevata – propensione al rischio dell’investitore non è ragione di esonero dell’intermediario dalla prestazione degli obblighi di informazione. E nemmeno la rende inutile.

La vigente normativa pone, invero, un’incisiva serie di doveri informativi a carico degli intermediari, con prescrizione che non è fine a sè stessa, ma è direttamente funzionale, per contro, a far acquisire al cliente l’effettiva consapevolezza dell’investimento, che viene concretamente in rilievo.

Poste le prescrizioni di cui al TUF (come formate, prima di tutto, dalle clausole generali di cui all’art. 21) e della disciplina regolamentare, come pure la specifica finalità di protezione del cliente (inteso che risparmiatore che investe, secondo la prospettiva tracciata, nel vertice, dall’art. 47 Cost.), si deve comunque “ritenere che, nell’economia della singola operazione, l’obbligo informativo assuma rilievo determinante, essendo diretto ad assicurare scelte di investimento realmente consapevoli; per modo che, in assenza di un consenso informato dell’interessato, il sinallagma del singolo negozio di investimento manchi di trovare piena attuazione” (così, tra le altre, Cass., 31 agosto 2017, n. 4727; nonchè Cass., 16 febbraio 2018, n. 3914).

7.- Come ha correttamente riscontrato la pronuncia di Cass., 4 aprile 2018, n. 8333, “che un investitore propenda per investimenti rischiosi.. non toglie che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli”.

Più a monte, peraltro, e ravvisabile un primo profilo di utilità degli obblighi d’informazione nei confronti del cliente particolarmente orientato verso investimenti di rischio.

La prestazione dell’informazione circa margini e termini di rischio di una specifica operazione si pone come momento in sè funzionale a che l’investitore vada a considerare – nel caso, a riconsiderare – gli effettivi suoi interesse e propensione a procedere nel senso di investimenti particolarmente rischiosi. E non già – questo è il punto – rispetto all’astratto atteggiarsi una categoria concettuale, secondo quanto per regola avviene nel momento del rilascio, da parte dell’investitore, della dichiarazione generale sui propri obiettivi di investimento. Bensì con riferimento a una singola, concreta operazione di investimento, come ormai individuata in tutti i suoi aspetti salienti.

8.- Neppure la sussistenza di una buona conoscenza del mercato finanziario, tratta dall’esperienza della relativa pratica, viene a incidere sulla consistenza degli obblighi informativi dell’intermediario.

Come ha rilevato la già richiamata pronuncia n. 8333/2018, la “buona conoscenza del mercato finanziario è indizio, semmai, della capacità di distinguere tra investimenti consigliabili e sconsigliabili, sempre che, però, si disponga delle necessarie informazioni sullo specifico prodotto oggetto dell’operazione, che dunque si ha tutto l’interesse a ricevere”. Che, anzi, proprio perchè frutto del mero accumularsi delle operazioni effettuate, la “buona conoscenza” dell’investitore ha particolarmente bisogno di essere vigilata e nutrita dalla doverosa professionalità dell’intermediario.

9.- Va quindi cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro che, in diversa composizione la deciderà attenendosi a principi di diritto appena enunciati e provvederà, altresì, a liquidare le spese relative al giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Catanzaro che, in diversa composizione, provvederà anche a liquidare le spese relativa al giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA