Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24392 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16551/2011 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAMBATTISTA

VICO 22, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SANTACROCE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE MILETO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

sul ricorso 26532/2012 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. ALBERTO

MAGNO 9, presso lo studio dell’avvocato GAETANO SEVERINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA TAVANI giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI TREVISO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 50/2010 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 26/04/2010 e avverso il provvedimento n. 93534/2012

dell’AGENZIA delle ENTRATE di TREVISO depositato il 17/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il n. r.g. 16551/11 ricorrente l’Avvocato MILETO che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.G., esercente l’attività di promotore finanziario, presentava la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2004 compilando anche il quadro relativo all’Irap ma omettendo di effettuare il relativo versamento. A seguito di controllo automatico della dichiarazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 bis, l’Agenzia delle Entrate effettuava la liquidazione dell’Irap indicata in dichiarazione ma non versata, con conseguente emissione della corrispondente cartella di pagamento per Euro 2.608.

Contro la cartella di pagamento il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Treviso che lo accoglieva con sentenza n. 42 del 2008, sul rilievo della mancanza del presupposto della autonoma organizzazione.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Venezia che lo accoglieva con sentenza del 26.4.2010. Il giudice di appello riteneva fondata la preliminare eccezione dell’Ufficio secondo cui il contribuente aveva violato il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, impugnando la cartella di pagamento per vizi non propri, rimettendo in discussione il presupposto impositivo dell’Irap che egli stesso aveva riconosciuto, allorchè, nella compilazione della dichiarazione dei redditi, aveva esposto l’imposta dovuta senza versarla.

S.G. propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 19, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che l’obbligazione tributaria nasca dalla dichiarazione fiscale annuale piuttosto che dal verificarsi dei presupposti di legge; 2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi ai fini della partecipazione all’udienza.

In pendenza del ricorso per cassazione avverso la cartella di pagamento, S.G. presentava istanza di definizione della lite fiscale pendente a norma del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111. L’Agenzia delle Entrate di Treviso emetteva provvedimento di diniego di condono sul rilievo che l’Ufficio non aveva esercitato un potere di imposizione, ma un mero potere di riscossione fondato sui dati già dichiarati dal contribuente.

Contro il provvedimento di diniego della istanza di definizione di lite fiscale pendente, notificato in data 20.9.2012, S.G. propone ulteriore ricorso per cassazione, deducendone la illegittimità per violazione e falsa applicazione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito nella L. 15 luglio 2011, n. 111, nonchè per insufficiente e contraddittoria motivazione del diniego.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi perchè connessi soggettivamente ed oggettivamente a norma dell’art. 274 c.p.c..

Il ricorso contro il diniego di condono deve essere esaminato per primo trattandosi di giudizio “pregiudicante”. Esso è fondato ed assorbe i motivi del ricorso “pregiudicato”, avente ad oggetto la cartella di pagamento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, le controversie relative a cartella esattoriale emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non preceduta da atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente. (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1295 del 25/01/2016, Rv. 638632; sulla impugnabilità della cartella emessa ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, anche per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria, Sez. 5, Sentenza n. 1263 del 22/01/2014, Rv. 629155).

Poichè il contribuente ha legittimamente aderito alla definizione agevolata della lite fiscale pendente avente ad oggetto la cartella impugnata, il diniego di condono deve essere annullato; per l’effetto il giudizio sulla cartella di pagamento deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito di adesione al condono.

Si compensano le spese di entrambi i giudizi, considerato che la causa di estinzione del debito tributario è successiva alla emissione della cartella di pagamento, e valutato il carattere recente della giurisprudenza che ha ritenuto condonabili le cartelle emesse a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis.

PQM

Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso contro il diniego di condono che annulla; per l’effetto dichiara estinto il giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento per intervenuta definizione della lite fiscale pendente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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