Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24392 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 30/09/2019), n.24392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10932/2018 proposto da:

N.M.C.E., elettivamente domiciliato in Milano,

via Lamarmora n. 42, presso lo studio dell’avv. Daniela Gasparin che

lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5316/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Milano confermava il rigetto della domanda di protezione internazionale proposta da N.M.C.E., cittadino di El Salvador, disposto dal Tribunale di Milano.

2. La Corte argomentava che l’appellante aveva invocato il riconoscimento della protezione internazionale sia per il timore di essere perseguitato in El Salvador dalle bande criminali, che avrebbero tentato di coinvolgerlo in offerte illegali da lui rifiutate, sia per l’impossibilità di trovare protezione presso lo Stato di provenienza. Riteneva che per il riconoscimento dello status di rifugiato fosse carente la prova di una persecuzione personale diretta ai sensi della Convenzione di Ginevra, in quanto la persecuzione per motivi politici non era mai stata evocata dall’appellante in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale, nè altrimenti era stata individuata l’opinione politica per la quale egli sarebbe stato ingiustamente vessato. Nè poteva avere rilievo la detenzione subita in seguito alla denuncia di collusione con bande criminali di cui egli stesso si dichiarava vittima, in quanto la misura cautelare era stata adottata dalle autorità in seguito ad indagine per un grave reato (sottrazione di armamenti per fini criminali) ed era stata successivamente revocata in un tempo ragionevole, 15 giorni, una volta accertata l’estraneità dell’appellante ai fatti contestati. Valorizzava inoltre la circostanza che lo Stato di El Salvador avesse proceduto a perseguire i soggetti da lui denunciati, circostanza collaborativa incompatibile con l’affermata persecuzione politica. In merito alla protezione sussidiaria, argomentava la Corte che il richiedente si era limitato a richiamare la situazione di violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e che emerge dall’esame delle fonti internazionali che la situazione in El Salvador è caratterizzata da un progressivo rafforzamento del controllo dello Stato rispetto alle bande criminali radicate sul territorio e che nel 2010 è stata approvata la legge Ley de Proscripcion de Pandillas che reca aspre misure di contrasto alla criminalità organizzata. Inoltre, il governo salvadoregno aveva comunicato l’approvazione di un piano nazionale di contrasto alle (OMISSIS) e alle (OMISSIS), c.d. (OMISSIS), e i dati ufficiali comunicati nel 2017 dal Gabinetto de sicuridad evidenziano una significativa diminuzione della violenza correlata al numero di reati commessi. La situazione del paese appariva pertanto ad avviso della Corte territoriale in fase di stabilizzazione e comunque ben al di fuori delle condizioni richieste per il riconoscimento della protezione sussidiaria come invocata dall’appellante. Nè poteva darsi rilievo al sito viaggiaresicuri (OMISSIS), che non riguarda una situazione riferibile ai cittadini di quello Stato ma ai soggetti turisti viaggiatori di cittadinanza italiana che intendano temporaneamente recarsi nello Stato estero. Neppure infine sussistevano i requisiti per la protezione umanitaria, in quanto D’affermata integrazione con il tessuto sociale risulta smentitami dal compimento del reato di cui all’art. 605 c.p. (sequestro di persona) da parte dell’appellante, reato per il quale al medesimo risulta applicata la pena con sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Lodi del 22/2/2014.

3. Per la cassazione della sentenza N.M.C.E. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno non ha opposto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Come primo motivo di ricorso il richiedente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7,8 e 27 del D.Lgs. n. 25 del 2008, degli artt. 2 e 3 CEDU nonchè omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione nonchè violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione subiti nel contesto familiare. Sostiene che le ragioni invocate sulla base di persecuzioni e violenze subite hanno matrice politica nel senso di coinvolgere autorità politiche e militari, essendo noto come nello stato di El Salvador vi siano da decenni scontri di bande criminali dette (OMISSIS) dedite al traffico di droga” rapine ed estorsioni. Lamenta che la Corte abbia inserito il racconto del richiedente, pur ritenuto credibile, in uno scenario dal quale non fa discendere alcun timore meritevole di protezione.

5. Come secondo motivo deduce la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni fissate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale. Omesso esame di fatti decisivi. Violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU. Violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave, violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della Direttiva Europea n. 32 del 2013.

Riferisce che la Corte, a fronte della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente, non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, avrebbe omesso di svolgere la cooperazione istruttoria a cui è tenuta nei giudizi sulla protezione internazionale non considerando valido quanto risultante dal sito (OMISSIS) e senza attivarsi per richiedere informazioni precise e attuali a fronte di violazione dei diritti umani segnalate da tutte le fonti.

6. Come terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione di legge relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10, comma 3, motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4,7,14,16 e 17; del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 32; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 10 Cost.. Omesso esame circa un fatto decisivo in relazione ai presupposti della protezione umanitaria, mancanza o quantomeno apparenza della motivazione e nullità della sentenza per violazione di varie disposizioni: artt. 112 e 132 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, art. 100 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 6.

7. In relazione al primo e secondo motivo, occorre ribadire che la forma maggiore di protezione, costituita dallo status di rifugiato, si caratterizza per la circostanza che lo straniero non può o non vuole fare ritorno nel Paese nel quale in precedenza dimorava abitualmente, per il fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita; sicchè la situazione socio politica o normativa del paese di provenienza in tanto è rilevante in quanto si correla alla posizione del singolo richiedente, il quale sia personalmente esposto al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (cfr. Cass. n. 10177 del 2011, e sulla personalizzazione del rischio, Cass. n. 14157 del 2016, e Cass.n. 30105 del 2018).

8. Poichè la situazione personale del richiedente costituisce elemento costitutivo della domanda, questa non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018). Il ricorso al Tribunale costituisce atto introduttivo di un giudizio civile, retto dal principio dispositivo: principio che, se nella materia della protezione internazionale viene derogato dalle speciali regole di cui al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e al D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, che prevedono particolari poteri-doveri istruttori (anche) del giudice, non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell’attore. In difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata deve considerarsi di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione, sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b) (cfr. Cass., 15/02/2018, in. 3758).

9. L’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato integra un apprezzamento di fatto, riservato in quanto tale al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei ristretti limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposizione che ha introdotto nell’ordinamento il vizio di omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014).

10. Nella specie, la Corte di merito ha accertato che il richiedente aveva riferito il timore di una ritorsione per la rifiutata affiliazione ad una banda criminale locale, ma che le denunce effettuate dal richiedente avevano trovato riscontro presso le autorità: non sussistevano quindi nel caso nè gli atti nè i motivi di persecuzione richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ed inoltre la temuta persecuzione proveniva da soggetti privati nell’insussistenza della mancanza di protezione statuale prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c).

11. Nella specie, non avendo il ricorrente indicato alcun fatto decisivo relativo alla sua specifica posizione il cui esame sarebbe stato omesso e che avrebbe condotto ad una decisione diversa, la situazione legittimante il riconoscimento delle richiamate forme di protezione, non emersa nel giudizio di merito, non può essere dimostrata in sede di legittimità, ed il motivo si traduce in un’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito dell’accertamento compiuto dal giudice territoriale.

12. Con riguardo invece alla domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, e non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass. 24/05/2019, n. 14283). E’ dunque dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 22/05/2019, n. 1:3897, Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).

13. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha indicato solo fonti di livello locale (Gabinete de seguridad), e non fonti internazionali, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 ed ha del tutto svalutato quanto risultante dal sito (OMISSIS), che invece costituisce fonte qualificata secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. n. 11106, 11105 e 11103 del 19.4.2019).

14. Il primo e secondo motivo di ricorso devono quindi essere accolti nei limiti di cui in motivazione, con cassazione in parte qua della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame in coerenza con quanto sopra detto e provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

15. Resta assorbito il terzo motivo, che ha ad oggetto la protezione umanitaria, da trattarsi solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261 del 24/4/2019). Tanto esonera dall’esame dello ius superveniens costituito dal decreto L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito in L. n. 132 del 2018.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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