Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24392 del 29/10/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 24392 Anno 2013
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 7243-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZI()
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, unitamente
all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 29/10/2013

- ricorrenti contro

GIORDANO MICHELINA;
– intimata –

9/02/2011, depositata il 10/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/10/2013 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO;
è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha
concluso per raccoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 07243 sez. M3 – ud. 10-10-2013
-2-

avverso la sentenza n. 1519/2011 del TRIBUNALE di NAPOLI del

3

Ricorso n. 7243/2012
Svolgimento del processo
1.11 Tribunale di Napoli con sentenza n. 1519/2011 ha rigettato l’appello proposto dall’Enel
Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di pace, che aveva accolto la domanda di
Giordano Michelina intesa ad ottenere il risarcimento del danno conseguito da una serie di
inadempimenti del contratto di somministrazione dell’energia elettrica corrente con detta s.p.a. che

postali.
Gli inadempimenti dell’Enel erano stati individuati in relazione al fatto che con il Delib. 28
dicembre 1999 n. 200, art. 6, comma, 4, l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva
imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel,
di “offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta” e che l’Enel non
aveva ottemperato; che, in ogni caso, l’Enel non aveva informato l’attore della possibilità di pagare
senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione incombenti su di essa come
professionista.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Enel distribuzione s.p.a. ed Enel
servizio elettrico s.p.a., nella qualità di beneficiaria dalla prima di ramo d’azienda.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Motivi della decisione
2.Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione della L. 14 novembre
1995, n. 481, art. 2”, assumendosi che la deliberazione n. 200 del 1999 e particolarmente l’art. 6,
comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare il contratto di utenza.
Con il secondo motivo si deduce un’omessa motivazione del Tribunale su come la previsione del
suddetto art. 6, comma 4 potesse essere ricondotta all’ambito del citato art. 2, comma 12, lett. h).
Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione della L. n. 481 del 1995, art. 2, comma 12,
lett. h), in relazione all’art. 1196 c.c..
Il quarto motivo denuncia che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia
integrativa del contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c..
Il quinto motivo deduce “insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi”, rappresentati
dall’obbiettiva inidoneità dell’art. 6, comma, art. 4, a porre un ipotetico precetto integrativo.
Il sesto motivo deduce “contraddittoria motivazione in ordine a fatti decisivi e controversi” sul
già

profilo

oggetto

del

motivo

precedente.

Il settimo motivo prospetta tre distinte censure afferenti alla ritenuta sussistenza del danno.
3.1

primi

sei

motivi

vanno

esaminati

congiuntamente.

avevano determinato il pagamento di bollette relative all’utenza con costi aggiuntivi per le spese

4

Il Collegio ritiene di condividere quanto già statuito in fattispecie assolutamente identica con
sentenza 30.8.2011, n. 17786 e che, quindi, l’art. 6, comma 4, della deliberazione non abbia
determinato in alcun modo ne’ l’inserimento della relativa previsione nel contratto di utenza, ne’
l’integrazione di esso (principio poi riaffermato numerose volte).
A tal fine va ribadito che il potere normativo secondario dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il
Gas ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni

possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza
individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che
queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga
venga comunque fatta dall’Autorità a tutela dell’interesse dell’utente o consumatore, restando,
invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia
diretta – non la consenta – la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di
legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore”.
4. Quanto alle condizioni in presenza delle quali la normazione o l’atto di esercizio di poteri
amministrativi precettivi a contenuto collettivo ai sensi dell’art. 2, comma 12, lett. h), con i limiti
indicati, può integrare, attraverso la mediazione dell’integrazione del regolamento di servizi, i
contratti di utenza individuale, va osservato che ciò può avvenire solo
allorchè ricorra l’imposizione di un precetto specifico che non lasci al destinatario alcuna
possibilità di scelta sui tempi e sui modi. Ora, la previsione della Delib. n. 200 del 1999, art. 6,
comma 4, imponendo all’esercente “di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento
della bolletta” si connotava certamente come prescrizione del tutto inidonea ad integrare una
clausola di contenuto determinato, come già affermato nei precedenti di questa Corte. In realtà, una
prescrizione come quella in discorso, per la sua indeterminatezza assegnava all’esercente una sorta
di obbligo di perseguimento di un risultato con ampi poteri di scelta, salva la valutazione
dell’A.E.G.G. circa il raggiungimento del risultato attraverso i poteri di ispezione, accesso ed
acquisizione di documentazione e notizie.
Deve, dunque, sulla base delle complessive considerazioni svolte escludersi che la prescrizione
dell’art. 6, comma 4, della deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 abbia comportato la modifica
o integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca della sua adozione e, di
riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza sia ai sensi dell’art. 1339 c.c., che dell’art. 1374 c.c..
5. Conclusivamente il ricorso va accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi sei motivi e la sentenza va cassata. Il settimo motivo resta
assorbito.

che, attraverso l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 del citato art. 2,

5

La causa va, quindi, decisa nel merito, con rigetto della domanda.
Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito, mentre le spese
del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi sei motivi. Dichiara assorbito il
settimo. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando sul merito, rigetta la domanda. Compensa le
del giudizio di cassazione, liquidate in Euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori
come per legge.
Così deciso in Roma, lì 10 ottobre 2013

Tearrtsresr

Il Presidente

spese dei gradi di merito. Condanna la parte intimata alla rifusione alle parti ricorrenti delle spese

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