Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24392 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 18/11/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 18/11/2011), n.24392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

FINAUTO FINANZIARIA AUTOMOBILISTICA SPA con sede in (OMISSIS),

in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. MAGLI Massimo,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana, 38, presso lo

studio dell’Avv. Benito Panariti;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CALENZANO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso, giusta delega a margine del

controricorso e determina n. 357 del 12.06.2009, dagli Avv.ti

Fransoni Guglielmo e Pasquale Russo, elettivamente domiciliato nello

studio del primo, in Roma, Viale Bruno Buozzi, 102;

– controricorrente –

AVVERSO la sentenza n. 1765 della Corte d’Appello di Firenze, Sezione

Prima Civile, in data 19/11/2008, depositata il 05 dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

05 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. dott. VELARDI Maurizio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n. 12818/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 1765, pronunziata dalla Corte d’Appello di Firenze, Sezione prima civile, il 19.11.2008 e DEPOSITATA il 05 dicembre 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello, ritenendo fondata la pretesa impositiva del Comune.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di imposizione TARSU a decorrere dall’anno 1993, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 352, 276 e 158 c.p.c., dell’art. 817 c.c. del R.D. n. 1175 del 1931, art. 296 e successive modifiche, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo.

3 – L’intimato Comune, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4- I due profili di censura svolti con il primo mezzo sembra possano decidersi tenendo conto dell’orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo.

Si è, in vero, affermato che “In base al disposto dell’art. 276 c.p.c., comma 1, l’identità’ della persona fisica del magistrato è prescritta, a pena di nullità, solo fra chi assiste alla discussione e chi decide, mentre la mancanza di analoga norma rispetto alla istruzione della causa e la possibilità di sostituzione dell’istruttore (art. 174 cod. proc. civ.) escludono che abbia rilievo la differenza tra la persona fisica che istruisce la causa e quella che la decide” (Cass. n. 9052/2000, n. 15374/2001).

E’ stato, altresì, precisato che “In tema di procedimento civile, mentre la norma di cui all’art. 276 cod. proc. civ., applicabile anche al giudice unico, sancisce – peraltro con riferimento esclusivamente al momento in cui la causa e1 stata definitivamente introdotta per la decisione finale l’immodificabilità del Collegio, il principio di immutabilità del giudice e di immediatezza del processo non è violato nel caso di sostituzione del giudice istruttore , che è espressamente prevista dall’art. 174 cod. proc. civ.; peraltro, tale provvedimento, emesso nell’esercizio di un1 attività discrezionale che è insindacabile in sede di legittimità, può essere anche orale e non richiede espressa motivazione” (Cass. n. 23783/2005, n. 13393/2000, n. 24370/2006).

Principi ritenuti applicabili anche al processo tributario (Cass. n. 15374/2001).

4 bis – La questione posta dal secondo motivo non sembra possa trovare ingresso, perchè, essenzialmente, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame nel merito, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata(Cass. n. 5767/1999, n. 8028/1998, n. 5537/1997, n. 900/1996) ed in una, altrettanto, inammissibile denuncia di erronea valutazione delle prove (Cass. n. 2722/1995, n. 12960/1997 n. 3904/2000). Peraltro, le censure con tale mezzo svolte appaiono genericamente formulate, in violazione del principio di autosufficienza (Cass. n. 6225/2005, n. 5148/2003), considerato che il ricorrente per cassazione è tenuto a “rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo” (Cass. n. 15672/05;

19756/05, n. 20454/2005, SS.UU. 1513/1998) e, quindi, che deve indicare specificamente le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, nonchè i vizi logici e giuridici della motivazione (Cass. n. 11462/2004, n. 2090/2004, n. 1170/2004, n. 842/2002).

5 – Si ritiene, dunque, che il ricorso, del quale pur si colgono profili di inammissibilità, ex art. 366 bis c.p.c., possa essere definito in camera di consiglio, proponendosene il rigetto per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 3 80 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover rigettare l’impugnazione, per manifesta infondatezza;

Considerato che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro tremilacento/00, di cui Euro tremila/00 per onorario ed Euro cento/00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in favore del Comune controricorrente, in ragione di complessivi Euro tremilacento/00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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