Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24392 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2017, (ud. 22/02/2017, dep.16/10/2017),  n. 24392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7973/2015 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO – UTG – PREFETTURA di LECCE, in persona del

Prefetto in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO LUCIANO CREA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 456/2015 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Il Giudice di pace di Lecce dichiarava improcedibile il ricorso proposta da A.P.A. avverso l’ordinanza della Prefettura di Lecce con la quale gli era stata irrogata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida quale conseguenza diretta della violazione dell’art. 187 C.d.S., comma 1, accertata dai Carabinieri di Lecce, ritenendo che l’accertamento della fondatezza o meno della sanzione accessoria spettasse al Tribunale penale competente per il reato di cui all’art. 187 c.t.

In virtù di appello interposto dall’ A. avverso la decisione del giudice di prime cure, il Tribunale di Lecce, in accoglimento del gravame, annullava l’ordinanza prefettizia rilevando, preliminarmente, che il provvedimento di sospensione della patente era stato emesso ai sensi dell’art. 223 C.d.S., per cui vi era la facoltà di proporre opposizione ai sensi dell’art. 225 C.d.S. da esperirsi avanti al Giudice di pace; nel merito affermava che l’ordinanza era stata emessa in difetto di prova della consumazione dell’illecito addebitato all’opponente/appellante.

Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce ha proposto ricorso la Prefettura, sulla base di due motivi, cui ha replicato l’ A. con controricosto.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Il primo motivo ricorso, con il quale viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 223, comma 1, per avere il giudice del gravame erroneamente svincolato l’accertamento dal giudizio penale che dal fatto illecito de quo era scaturito, non può trovare seguito.

Va ribadito in termini generali che, come affermato dalla Corte delle leggi con la pronuncia n. 196 del 1994 (e ribadito poi anche con la ordinanza n. 344 del 2004), sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dall’art. 223 C.d.S.) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale – ed all’esito del relativo accertamento – a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218 C.d.S.) ovvero un reato (artt. 220 C.d.S. e segg.). Infatti, pur costituendo anch’essa misura afflittiva – connotata da analoghi effetti ed incidente sull’atto amministrativo di abilitazione alla guida, adottata a seguito (ed a cagione) della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale (cfr. Corte Cost. ordinanza n. 184 del 1997) – la sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all’accertamento dell’ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell’esercizio di un’attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli.

E’ evidente la diversità sia della natura della sanzione nell’uno e nell’altro caso (Cass. 28 agosto 2006 n. 18717) sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all’art. 186 C.d.S., comma 9, all’accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e per la stessa sanzione prevista dall’art. 223, comma 3 codice alla configurabilità di “altre ipotesi di reato” rispetto a quelle richiamate dal comma 1 stesso articolo.

Per completezza va aggiunto che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 30 novembre 1931, n. 689, artt. 22 e 23, ha natura di rimedio generale, esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti di sospensione della validità della patente di guida e, quindi, anche contro i provvedimenti di sospensione adottati, come nel caso di specie, in via provvisoria dal Prefetto a norma del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 223, comma 2, (Cass. Sez. Un. n. 3332 del 2004). Nè viene nella specie in rilievo quanto affermato con la citata sentenza di questa Corte n. 922 del 2009, non ponendosi un problema di comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo, essendo stato il titolo abilitativo alla guida ritirato nell’immediatezza dei fatti.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale viene denunciato un vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in particolare per non avere il giudice del gravame tenuto conto della condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 C.d.S., costituita dall’essersi posto alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanza stupefacente, è inammissibile prima che manifestamente infondato, giacchè l’assunto è incongruo rispetto alla ratio della decisione del Tribunale che si fonda proprio sull’esclusione di prova circa la riferibilità delle condizioni del conducente a causa dell’uso recente di sostanze stupefacenti. Pertanto la doglianza si risolve in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, non consentita in sede di legittimità.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr Cass. 29 gennaio 2016 n. 1778).

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione resistente che liquida in complessivi 2.250,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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