Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24392 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 04/10/2018), n.24392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8702/2017 proposto da:

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso

lo studio dell’avvocato LUCIANA CIPOLLA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA;

– ricorrente –

contro

POGLIANI SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RAOUL

RUDEL, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MATTEO

DIFINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3595/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2018 dal Consigliere Dott. ALDO ANGELO

DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Non essendo stata inserita tra i creditori della s.r.l. Pogliani in liquidazione in concordato preventivo, la s.p.a. Mediocredito Italiano (di poi divenuta, a seguito di cessione di ramo di azienda, la s.p.a. Intesa San Paolo) ha agito in giudizio avanti al Tribunale di Milano ex art. 702 bis c.p.c.. In quest’ambito, la Banca ha chiesto l’accertamento di un proprio credito nei confronti della società in concordato, come derivante dall’esecuzione di un contratto di “sconto cambiario a rotazione”.

Con ordinanza del 23 ottobre 2015, il Tribunale ha rigettato la domanda, rilevando, tra l’altro, l’omessa prova del credito preteso dalla Banca.

2.- La Corte di Appello di Milano ha poi respinto, con sentenza depositata il 29 settembre 2016, l’impugnazione presentata dalla Banca per tale riguardo.

Premesso in linea di fatto che, se “può darsi per ammesso che le anticipazioni siano state effettivamente erogate dalla Banca”, tuttavia “risulta espressamente contestato l’ammontare del credito”, la Corte territoriale ha basato la propria soluzione di rigetto su due distinti rilievi.

Il primo ordine di rilievi è che l’appellante Banca non “fornisce prova idonea alcuna a dimostrazione del fatto che il proprio credito, residuo e ancora attuale, ammonta proprio a Euro 1.509.511,21”: “e ciò attiene al quantum, pure compreso nell’oggetto della domanda, entro l’onere probatorio gravante sulla parte attrice”.

L’altro ordine di rilievi è che, “se è vero che nello sconto bancario il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata deriva dal contratto, è altrettanto vero che l’obbligo restitutorio del cliente è condizionato all’inadempienza del debitore ceduto, sicchè la dichiarazione dello scontatario, circa la ricevuta anticipazione, non può valere come ricognizione dell’obbligo in parola ex art. 1988 c.c., ove come nel caso, nulla risulti circa l’insolvenza del debitore ceduto”.

3.- Contro questa pronuncia è insorta la Banca, presentando cinque motivi di ricorso per la cassazione della medesima.

La s.r.l. Pogliani in concordato resiste con controricorso.

La ricorrente Banca ha anche depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

4.- Il primo motivo di ricorso assume, “ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1858,1859 e 2697 c.c.”.

Nel merito, il motivo constata che la Corte milanese ha rigettato l’appello “sulla scorta di due distinte argomentazioni”: l'”omessa prova del credito azionato” dalla Banca, da un lato; la “natura condizionata del credito restitutorio” vantato dalla stessa verso la s.r.l. Pogliani, dall’altro. E dichiara che entrambe queste argomentazioni sono errate.

“La dimostrazione dell’inadempimento dei debitori ceduti” così, in specie, si argomenta – “non attiene all’esistenza del credito vantato” dalla Banca verso la s.r.l. Pogliani, “bensì unicamente alla sua esigibilità, la quale non ha, però, alcuna rilevanza nell’ambito del presente giudizio, volto… unicamente all’accertamento di detto credito”. “Di talchè”, prosegue il motivo, “deve necessariamente considerarsi infondata la tesi, volta a onerare la Banca appellante della prova relativa alla quantificazione del credito attuale”.

Ciò segue, del resto, l’ordinaria distribuzione degli oneri probatori, incalza ancora il motivo: come nel mutuo, anche nelle “anticipazioni effettuate in relazione a sconto bancario”, il creditore, “una volta accertate la elezione della somma mutuata e la titolarità attiva e passiva della ragione di credito”, può “limitarsi a precisare l’ammontare del credito, senza neppure.. produrre documentazione attestante l’ammontare di detto credito”; sarà, “semmai, onere del debitore contestare detto ammontare, dimostrando le ragioni delle eventuali contestazioni”.

5.- il motivo è infondato.

Non può essere condiviso il rilievo di base svolto dalla Banca ricorrente per cui – in un giudizio di mero accertamento del credito della Banca verso il sovvenuto cedente – non entra in gioco il tema dell’inadempimento del debitore ceduto.

La tesi sconta un tasso di semplificazione eccessivo, là dove riporta alla semplice “esigibilità” del credito verso il cedente ogni vicenda attinente alla posizione del ceduto.

In effetti, se il debitore ceduto paga il suo debito nelle mani della Banca cessionaria, il pagamento estingue nel contempo il debito del cedente. Del tutto correttamente, dunque, la sentenza della Corte di Appello ha richiamato, tra le altre cose, la compiuta assenza di “notizie” circa l’eventuale (inadempimento e/o) insolvenza del debitore ceduto.

Neppure riesce a convincere – si deve altresì rilevare – l’altra tesi svolta dal motivo in esame, per cui, in un negozio di credito (e quindi restitutorio), al creditore è sufficiente la prova dell’avvenuta dazione della somma di danaro.

La mera prova dell’erogazione della somma è sufficiente, in realtà, per la dimostrazione del diritto alla restituzione del capitale. Certo non lo è, però, quanto al diritto alla percezione di interessi compensativi di misura preterlegale; nè, sempre per rimanere su un piano meramente esemplificativo, lo è al fine individuare il tempo della dovuta restituzione.

Il caso di specie fa riferimento poi, secondo quanto è pacifico dai dati di causa, all’esecuzione di un “contratto di sconto a rotazione”. In questo tipo di operatività vengono per definizione a susseguirsi anticipazioni e restituzioni, con conseguente “mobilità” (o movimentazione) fisiologica del montante dovuto (prima di tutto, per la linea capitale). Per questo genere di operazioni – innervate dalla “rotatività” (secondo uno schema che può trovare un primo riferimento di base nella norma dell’art. 1843 c.c., comma 1), l’orientamento di questa Corte è di pretendere la documentazione relativa allo svolgimento del rapporto (Cesso 19 ottobre 2016, n. 21092).

6.- Il secondo e il terzo motivo di ricorso vanno affrontati congiuntamente, in ragione della loro complementarietà.

Gli stessi fanno entrambi riferimento al fatto che, nella sede del giudizio di appello, la Banca ricorrente ha prodotto “copia dei titoli oggetto di sconto cambiario” per una parte del credito dalla stessa pretesa (per Euro 680.000,00 precisamente).

“Quanto meno in relazione a detto ammontare” – puntualizza il secondo motivo – “il credito fatto valere dalla Banca doveva considerarsi accertato”. In ogni caso, il giudice di appello non ha preso in nessuna considerazione tale documentazione: la sentenza è dunque affetta da “nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, soggiunge il terzo motivo.

7.- Il secondo e terzo motivo non possono essere accolti.

Sia pur con valutazione sintetica, la Corte di Appello ha puntualmente rilevato come la Banca non abbia prodotto “prova idonea” a supporto del diritto vantato come credito “residuo e ancora attuale”.

In effetti, la produzione di semplici “copie” di talune cambiali, di cui alle cessioni del credito (dalla s.r.l. Pogliani alla Banca), non può ritenersi circostanza idonea a provare, neppure per le cifre scritte sul titolo, l’avvenuto inadempimento cartolare dell’obbligato (e debitore ceduto).

8.- Il quarto motivo di ricorso si ferma ancora sulla prova del credito vantato dalla Banca nei confronti della s.r.l. Pogliani, per rilevare che la stessa ha prodotto – “quale doc. 5 allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.” – un “estratto ex art. 50 TUB”.

Questo documento – assume il ricorso – può assumere rilievo come “elemento indiziario” nel contesto di procedimenti diversi da quello relativo alla richiesta di decreto ingiuntivo.

9.- Il motivo deve essere respinto.

Lo stesso difetta, infatti, della pur necessario requisito dell’autosufficienza, di cui all’art. 366 c.p.c., non trascrivendo i contenuti specifici dell'”estratto di conto” che, ai sensi della vigente norma dell’art. 50 TUB, si è inteso richiamare.

D’altro canto, lo stesso “riassunto” dei contenuti dell’estratto, che il ricorso effettua (a p. 20), sembra lasciare scoperto il tema relativo alla prova dell’inadempimento del debitore ceduto.

10.- Il quinto motivo di ricorso assume violazione di legge in relazione alle norme della L. Fall., artt. 55 e 169.

Con questo motivo la Banca ricorrente assume, sviluppando per la verità un percorso argomentativo di comprensione non del tutto agevole, che la Corte territoriale avrebbe dovuto “accogliere la domanda di accertamento proposta dall’odierna ricorrente, dando atto della natura condizionata del credito accertato, ove ciò fosse risultato conforme all’interesse di parte resistente, ma non certo pronunciare il rigetto di detta domanda”. Così invece facendo, la Corte territoriale ha violato “il combinato disposto di cui agli artt. 55 e 169 che pacificamente ammette al concorso anche i crediti condizionati”.

11.- Il motivo deve essere respinto.

Di là da ogni altro rilievo, appare determinante la constatazione che il presente giudizio di legittimità deriva da un processo di accertamento ex art. 702 bis c.p.c. e non già da una procedura di natura concorsuale, in cui possano venire a trovare applicazione le invocate norma della L. Fall., artt. 55 e 169.

12.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 18.100,00 (di cui Euro 100 per esborsi).

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in ragione dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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