Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24391 del 30/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14360/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 258/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

G.A. presentava istanza di rimborso dell’Irap versata nell’anno 1999, affermando di esercitare la professione di medico in assenza di una struttura organizzativa autonoma.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone che lo accoglieva con sentenza n. 107 del 2006.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Roma sez. distaccata di Latina che lo rigettava con sentenza del 7.4.2009. In particolare il giudice di appello rigettava l’eccezione di intervenuta decadenza del termine per la presentazione della richiesta di rimborso sul rilievo che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, ha riguardo alla data del versamento del saldo e non dell’acconto.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso con riferimento ai versamenti di acconto effettuati in data 30.6.1999 e 30.11.1999.

Il contribuente non ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato che il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti, previsto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, decorre, nell’ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipata mente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale; diversamente il termine di decadenza non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento. (Sez. 5, Sentenza n. 5653 del 12/03/2014, Rv. 630329).

Nel caso in esame non è controverso che, secondo la stessa tesi dello contribuente accolta dal giudice di merito, si versa in una ipotesi di non debenza originaria dell’Irap, con conseguente decorrenza del termine per la presentazione della istanza di rimborso dalla data dei singoli versamenti, effettuati indifferentemente in acconto o a saldo.

La sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio perchè proceda a nuovo giudizio, nel quale valuterà la tempestività dell’istanza di rimborso attenendosi al principio di diritto indicato. Spese del giudizio di legittimità regolate all’esito del nuovo esame.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA