Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24391 del 29/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24391 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23835-2011 proposto da:
JANN STEFANO JNNSFN60A13F257Y, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato
BOTTACCHIARI ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato
BELLINI LUCA, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO,
MINISTERO DELLA SALUTE;
– intimati avverso la sentenza n. 1578/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 10.5.2011, depositata il 30/05/2011;

Data pubblicazione: 29/10/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

Svolgimento del processo

380-bis cod. proc. civ. e datata 30.10.12, regolarmente comunicata al
pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti, sul ricorso
avverso la sentenza della corte di appello di Corte di appello di Milano
n. 1578 del 30.5.10, notzf il 24.6.11:
«1.

Stefano Jann ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe

indicata, con la quale, in conferma della pronuncia di primo grado, è
stata ritenuta prescritta la sua azione — dispiegata nei confronti del
ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, di quello della Salute e
dell’Università degli Studi di Milano — per il pagamento della giusta
remunerazione per il periodo di frequentazione di scuole universitarie
di specializzazione di medicina negli anni compresi tra il 1982-83 ed il
1990-91, per inadempimento agli obblighi derivanti allo Stato dalle
direttive n. 75/362/CEE e 82/76/CEE.
2. — Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio — ai sensi degli
artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., essendo oltretutto soggetto alla
disciplina dell’art. 360-bis cod. proc. civ. — per la preliminare necessità
di ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso per
cassazione
3. — Il ricorrente sviluppa due motivi, il primo di violazione e falsa
applicazione di norme di diritto ed il secondo di vizio motivazionale,
dolendosi dell’erroneità dell’identificazione della decorrenza della
prescrizione (benché decennale, secondo la corte di appello, anziché
quinquennale, come ritenuto dal tribunale) e sostenendo: da un lato,
Ric. 2011 n. 23835 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-2-

I. È stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art.

non avere iniziato il suo decorso il relativo termine prima dell’entrata
in vigore della legge 19 ottobre 1999, n. 370; dall’altro, integrare
l’interlocutoria risposta dell’amministrazione, compulsata
stragiudizialmente prima dell’avvio della presente azione, una rinunzia
— benché implicita — all’eccezione.

Amministrazioni presso l’avvocatura distrettuale dello Stato, anziché
presso l’unica competente avvocatura generale in Roma.
4. — In punto di rito, deve preliminarmente osservarsi che:
4.1. in linea generale, qualora la notificazione del ricorso per

cassazione proposto nei confronti della P.A. sia affetta da nullità
perché effettuata presso l’Avvocatura distrettuale, anziché presso
l’Avvocatura generale dello Stato, ove non sia seguita la
spontanea notifica di controricorso da parte dell’intimata
malamente raggiunta dalla notifica del ricorso, deve ordinarsi la
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc.
civ.; rinnovazione che, se eseguita, ha l’effetto di sanare tale
nullità ex tunc impedendo la decadenza dall’impugnazione
(Cass., ord. 30 giugno 2006, n. 15062); e restando in tal caso abilitata
l’intimata a depositare il proprio controricorso anche al di là dei
termini a tal fine previsti per il caso di rituale notificazione del ricorso
(Cass. 14 ottobre 2005, n. 20000; Cass. 7 settembre 2006, n. 19242);
4.2. d’altra parte, a tale rinnovazione della notificazione potrebbe

indursi spontaneamente anche il ricorrente che pure abbia
irritualrnente eseguito la prima, sia pure in tempo successivo alla
scadenza del termine per impugnare (da ultimo, v. Cass. 27 aprile
2011, n. 9411);
4.3. è indispensabile pertanto, se non altro allo stato e non risultando
tuttora avvenuta né la spontanea notifica di controricorso da parte
Ric. 2011 n. 23835 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-3-

Peraltro, il ricorrente notifica il ricorso alle intimate Pubbliche

delle intimate Amministrazioni, né la spontanea rinnovazione della
notifica del ricorso per cassazione, ordinare quest’ultima …».
Motivi della decisione
II. Non sono state presentate conclusioni scritte, né il ricorrente ha
depositato memoria o chiesto di essere ascoltato.

consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto
esposti nella su trascritta relazione.
Il ricorrente ha rinnovato la notificazione del ricorso in modo rituale,
sia pure soltanto dopo la comunicazione dell’ordinanza prevista
dall’art. 380-bis cod. proc. civ. e, per la precisione, portandola a
compimento il 9.7.13 presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
Ipotizzato che dalla notifica finalmente rituale del ricorso possa farsi
decorrere, a carico della parte onerata, la scansione temporale non solo
per notificare un eventuale controricorso, ma anche per depositarlo, da
quella data però non sono decorsi, fino al giorno dell’adunanza in
camera di consiglio e tenuto conto della sospensione feriale dei
termini, i relativi termini.
L’orientamento ricordato nella relazione va quindi confermato, con
l’ulteriore puntualizzazione, peraltro, quanto all’eventualità che la
spontanea rinnovazione abbia luogo in prossimità della decisione della
Corte e non si sia avuto deposito di controricorso notificato, che la
pienezza di tutela del diritto di difesa dell’Avvocatura Erariale
nel giudizio di legittimità comporta che, ritenuta legittima la
rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione
all’Avvocatura Generale in Roma, ad essa consegua la
possibilità, per quest’ultima, di notificare controricorso e di
depositarlo nella Cancelleria di questa Corte nei termini ordinari,
decorrenti per essa dalla notifica rinnovata del ricorso stesso.
Ric. 2011 n. 23835 sez. M3 – ud. 09-10-2013
-4-

III. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di

È indispensabile quindi disporre il rinvio a nuovo ruolo, affinché sulla
relazione già depositata possa fissarsi nuova adunanza in camera di
consiglio, nel rispetto anche dei termini per gli intimati per depositare
eventuali controricorsi notificati al ricorrente principale.

P. Q. M.
adunanza in camera di consiglio davanti a questa stessa sesta sezione —
terza sottosezione, per esaminare la già depositata relazione 30.10.12.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione
civile, addì 9 ottobre 2013.

Il Presidente

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, affinché sia fissata nuova

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