Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24391 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24391
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale ad litem a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.M.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6896/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
7.10.08, depositata l’11/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI
GHERSI Renato.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 7.10.2008/11.9.2009 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di prime cure, dichiarava sussistere fra le Poste Italiane e D.M.C. un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conseguenza della nullità della clausola di durata apposta al contratto stipulato il 22.4.2000, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’Ente ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con tre motivi.
Non si è costituito D.M.C..
E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti il 7.2.2011.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del Giudice del lavoro, in esito al quale il D.M. è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13- 7-2009 n. 16341). Nulla in ordine alle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011