Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24390 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13627/2010 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI MONTI

PARIOLI 48, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 27/2009 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 31/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il resistente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.S., esercente la professione di ingegnere, presentava la dichiarazione dei redditi degli anni 2001 e 2002 omettendo di compilare il quadro Irap con l’indicazione dei ricavi rilevanti ai fini della individuazione della base imponibile. Pertanto l’Agenzia delle Entrate emetteva due avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2001 e 2002, determinava il valore della produzione e le corrispondente Irap.

Contro gli avvisi di accertamento M.S. proponeva ricorso alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano che, previa riunione, li rigettava con sentenza del 23.5.2007.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano che lo rigettava con sentenza del 31.3.2009. Il giudice di appello riteneva che i beni strumentali propri del ricorrente non fossero di minima entità, poichè la quota di ammortamento degli stessi era pari al 25% dei ricavi dell’anno 2001 ed al 15% dei ricavi dell’anno 2002; riteneva irrilevante l’assenza di dipendenti.

Contro la sentenza di appello il contribuente propone ricorso per cassazione formulando cinque motivi di impugnazione: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in punto di nozione di autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che anche una organizzazione minima può essere idonea ad integrare il requisito oggettivo di imposta; 2) insufficiente o contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè ha interpretato il fatto processuale sottoposto al proprio vaglio in maniera errata con riferimento alla nozione di “minima entità dei beni strumentali”; 3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui ha desunto la “minima entità” dei beni strumentali dalla percentuale della quota di ammortamento dei beni stessi rispetto all’ammontare dei ricavi; 4) omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui ha omesso di motivare in ordine al fatto che la tesi sostenuta dal contribuente sia idonea ad incentivare comportamenti elusivi; 5) violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la tesi del ricorrente possa incentivare comportamenti elusivi.

L’Agenzia delle Entrate dichiara di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il terzo motivo sono fondati. Il rapporto percentuale tra entità della quota di ammortamento dei beni strumentali rispetto alla entità dei ricavi non fornisce un dato logicamente utilizzabile ai fini di valutare se i beni strumentali in dotazione al libero professionista siano minimi o superino tale limite. La concorrente motivazione secondo cui, “a parere del Collegio non rileva che i citati beni strumentali siano ritenuti non eccedenti la normale e minimale dotazione” è errata in diritto. In tema di Irap, questa Corte ha stabilito che sussiste il presupposto della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. (Sez. U, Sentenza n. 12111 del 26/05/2009, Rv. 608231). Con l’ulteriore precisazione che l’utilizzo della struttura organizzativo di altro studio professionale, a differenza dell’esercizio della attività professionale in forma associata, non è indice della esistenza di una autonoma organizzazione propria.

2. Il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili per mancanza del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.

3. Il quinto motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo.

In accoglimento del primo e terzo motivo la sentenza deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale di secondo grado di Bolzano che si atterrà al principio di diritto sopra indicato. Spese del giudizio di legittimità regolate all’esito del nuovo esame.

PQM

Accoglie il primo ed il terzo motivo; dichiara inammissibili il secondo ed il quarto; dichiara assorbito il quinto; cassa in relazione ai motivi accolti, e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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