Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24390 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 30/09/2019), n.24390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25665/2018 proposto da:

S.H., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Fraternale Antonio, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1092/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2019 dal Consigliere FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In data 27 giugno 2018 la Corte di appello di Ancona pronunciava sentenza con cui rigettava il gravame proposto contro l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale della stessa città. Il giudizio aveva ad oggetto la domanda di protezione internazionale proposta da S.H., cittadino pakistano.

2. – Quest’ultimo ricorre contro la pronuncia di appello con un ricorso per cassazione basato su di un unico motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’istante denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), art. 3 e art. 5, lett. c) in relazione alla fattispecie del danno grave che è rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Il motivo censura la sentenza impugnata avendo riguardo sia al giudizio di non credibilità del racconto del richiedente – che risulterebbe basarsi sull’omessa considerazione di una personale responsabilità del medesimo per il debito contratto dal padre, oltre che sul travisamento della narrazione, per quanto attiene alla portata intimidatrice delle minacce ricevute -, sia all’affermazione per cui la vicenda descritta avrebbe dovuto essere ricondotta sul piano delle relazioni private: laddove, invece – spiega l’istante – la minaccia del danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 può provenire anche da soggetti non statuali se i responsabili di cui all’art. 5, lett. a) non possono o non vogliono fornire protezione.

2. – Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha diffusamente argomentato quanto alla non credibilità, alla lacunosità e alla genericità della narrazione del richiedente, che aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese a seguito delle minacce subite da parte dei fornitori dell’esercizio commerciale da lui gestito col padre: soggetti ai quali non era stato possibile pagare una partita di merce a causa del furto subito all’interno del punto di vendita.

Ciò detto, in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lett. da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782; in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, secondo cui ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni). Nel caso in esame il giudice del merito ha però motivatamente escluso che le dichiarazioni del richiedente potessero ritenersi sufficientemente circostanziate e plausibili, come invece è richiesto dall’art. 3, comma 5, lett. a) e c), cit.. D’altro canto, la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, al quale, oltretutto, compete di svolgere tale accertamento solo in presenza di dichiarazioni munite di adeguata specificità (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503). In tal senso, il richiamato giudizio espresso dalla Corte di appello non è censurabile in questa sede.

Non ricorre, poi, la denunciata violazione, o falsa applicazione, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c). Infatti, secondo la stessa Corte di appello, l’odierno ricorrente aveva mancato di dedurre che le autorità non potessero o non volessero offrire protezione (pag. 4 della sentenza impugnata): e tale rilievo non è stato in alcun modo censurato. Poichè l’inerzia dello Stato o degli altri organismi di cui all’art. 5, lett. b) non era stata posta a fondamento della domanda di protezione sussidiaria, non può il ricorrente oggi dolersi del mancato esame, da parte dei giudici di merito, di una tale condotta (pur astrattamente idonea a giustificare l’accesso alla protezione sussidiaria in ipotesi di danno grave). Infatti, la proposizione del ricorso in materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336).

3. – Il ricorso è dunque respinto.

4. – Non avendo il Ministero resistito in giudizio, non vi sono spese da liquidare.

L’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato esclude che lo stesso sia tenuto al versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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