Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24390 del 29/10/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 24390 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 228-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione spa in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GUERRA PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrenticontro

Data pubblicazione: 29/10/2013

RANAUDO PASQUALINA;

intimata

avverso la sentenza n. 438/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO
– Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il 25/05/2011;

26/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO
FRESA.

Ric. 2012 n. 00228 sez. M3 – ud. 26-09-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

228/2012

Premesso in fatto.
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” 1. – Con sentenza depositata il 25.5.2011 il Tribunale di
Benevento – Sezione distaccata di Airola rigettò l’appello

Giudice di Pace che l’aveva condannata a risarcire ad
Pasqualina Ranaudo il danno da inadempimento del contratto di
somministrazione di energia elettrica.
2. – L’inadempienza venne ravvisata nel mancato rispetto del
provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e
il Gas che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di
predisporre una modalità gratuita di pagamento dell’energia,
in tal senso integrando – ex art. 1339 c.c. – il contratto di
somministrazione.
3 – Avverso tale sentenza Enel Servizio Elettrico s.p.a.,
nella qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione
S.p.A. nonché Enel Servizio Elettrico s.p.a., quale
beneficiaria di ramo di azienda di Enel Distribuzione spa,
hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad otto
motivi.
L’utente intimato non ha espletato attività difensiva.
4 – Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Questa Corte si è già pronunciata, in svariate occasioni, sui
temi oggetto del presente ricorso affermando che:

Il potere

normativo secondario (o, altrimenti, il potere di emanazione

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proposto da Enel Distribuzione S.p.A. avverso la sentenza del

228/2012

di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità
per l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ai sensi
dell’art. 2, comma 12, lett. h), della legge 14 novembre
1995, n. 481, si può concretare anche nella previsione di

margini di scelta sul “quando” e sul “quomodo”, le quali,
tramite l’integrazione del regolamento di servizio, di cui al
comma 37 dello stesso art. 2 citato, possono in via riflessa
integrare, al sensi dell’art. 1339 cod. civ., il contenuto
dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in via
derogatoria delle norme di legge, ma alla duplice condizione
che queste ultime siano meramente dispositive – e, dunque,
derogabili dalle stesse parti e che la deroga venga
comunque

fatta

dall’Autorità

a

tutela

dell’interesse

dell’utente o consumatore, restando invece esclusa – salvo
che una previsione speciale di legge o di una fonte
comunitaria ad efficacia diretta non la consenta – la deroga
a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme
di legge dispositive a sfavore dell’utente e consumatore
(Cass.

27.7.2011 n.

16401;

da ultimo,

con particolare

riferimento al presente ricorso trattandosi di questioni
sollevate negli stessi termini Cass. 20.12.2011 n. 27818).
Concludendo che la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della
deliberazione dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 non ha comportato
la modifica o integrazione del regolamento di servizio del

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prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario

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settore esistente all’epoca della sua adozione e, di
riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai sensi
dell’art. 1339 c.c., di modo che l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice

contrattuale inesistente, perché non risultava introdotta nel
contratto di utenza.

La giurisprudenza così formatasi è pienamente condivisibile
ed principi enunciati possono essere posti alla base della
presente decisione di accoglimento del proposto ricorso “.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna
delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Ritenuto in diritto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è accolto per quanto di ragione
sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi
quattro motivi, e la sentenza è cassata.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di
rinvio, potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto

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risulta priva di fondamento, perché basata su una clausola

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non occorrono accertamenti di fatto per ritenere che la
domanda proposta dall’utente debba essere rigettata.
Al riguardo, la sua infondatezza emerge anche per il profilo
subordinato, inerente il preteso inadempimento dell’obbligo

integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto
dell’obbligo de quo non può essere insorto.
Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve
provvedere, possono essere integralmente compensate, giacché
è notorio che nella giurisprudenza di merito la questione di
diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è
stata decisa in modi opposti, come risulta anche da ricorsi
esaminati nella stessa odierna udienza, nei quali l’Enel era
convenuta.
Le spese del giudizio di cassazione seguono, invece, la
soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo
ai primi quattro motivi. Dichiara assorbiti i successivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo la
causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la domanda
della parte intimata. Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna la parte intimata al pagamento, in favore delle
ricorrenti, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate

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di informazione: è evidente che, se la delibera non ha

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in euro seicento, di cui euro quattrocento per compensi,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 26 settembre 2013, nella
camera di consiglio della sesta sezione civile – 3 della

Corte suprema di cassazione.

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