Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24390 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.Z.V.N., nato in (OMISSIS) e

residente in (OMISSIS) con permesso di soggiorno,

elettivamente

domiciliato in Roma, alla Viale Università n. 11, presso l’avv.

Benzi Emiliano che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente con

gli avv.ti Alessandra Ballerini e Raffaella Multedo del foro di

Genova, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona dei Ministro in carica, ex

lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Genova del 26 marzo -7

aprile 2010, nel procedimento iscritto al n. 1480/09 del R.G. della

volontaria giurisdizione della Corte d’appello di Genova.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: V.Z.V.N., con ricorso notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova il 21 giugno 2010, ha chiesto la cassazione del decreto della Corte d’appello di Genova del 26 marzo 2010 notificato il 21 aprile 2010 che, in accoglimento dell’appello del Ministero degli esteri e in riforma della sentenza del Tribunale che aveva annullato il provvedimento dell’Ambasciata italiana a Quito che aveva negato il visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare alla di lui madre Z.N.M.A., per avere la stessa altri figli nel paese di origine e in applicazione della novella normativa di cui al D.Lgs. 2 ottobre 2008, n. 160, art. 1, comma 1 che ha previsto tale circostanza come ostativa al ricongiungimento. Con il ricorso si deduce che il provvedimento impugnato viola il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 7 e il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 6, nn. 1, 2 e 4 perchè, pur essendosi depositata all’Ambasciata di Italia la documentazione omologata per il rilascio del visto, si è concesso alla detta rappresentanza diplomatica di procedere ad una valutazione delle risultanze documentali, negando in base alle stesse l’atto necessario all’ingresso in Italia della madre del ricorrente. Le citate norme del regolamento prevedono la esibizione all’Ambasciata della documentazione comprovante i rapporti familiari che consentono il ricongiungimento come rilevati dalle autorità amministrative interne, non valutabili nel merito da quelle operanti all’estero, che invece nel caso hanno negato il visto per la presenza di altri figli della donna in Ecuador, in base alla modifica di cui alla della L. n. 286 del 1998, art. 29, comma 1, lett. d avvenuta con il D.Lgs. n. 160 del 2008, applicando in tal modo una norma inesistente nella fase in cui la pratica era stata istruita in Italia. In realtà il visto dell’Ambasciata è solo condizione di efficacia di quanto deciso in Italia in ordine all’ingresso nel paese del familiare che deve ricongiungersi al ricorrente e la lettura delle norme data dalla Corte d’appello per cui l’ostacolo intervenuto con il D.Lgs. n. 160 del 2008 opererebbe anche nel procedimento esaurito nella istruttoria è da ritenere errata e in contrasto con le norme di cui al secondo profilo del ricorso. Si lamenta in secondo luogo violazione, dal decreto che ha ritenuto legittima la negazione del visto di ingresso alla madre del ricorrente, anche della Direttiva CE n. 86 del 2003 e degli artt. 3, 11, 29, 76 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, affermandosi che la condizione della mancanza dei figli nel paese di origine non rileva ai fini dell’essere a carico del figlio residente in Italia del genitore e quindi ripristina una circostanza formale, irrilevante per il visto di ingresso in violazione delle norme e dei principi costituzionali che precedono.

Si lamenta infine violazione della circolare interna n. prot. 4660 del 28 ottobre 2008 ostativa all’applicazione ai procedimenti amministrativi esauriti in Italia della nuova regola sopra richiamata. Il Ministero degli esteri resiste con controricorso notificato il 29 luglio 2010.

DIRITTO – Il contraddittorio risulta ripristinato con il tempestivo controricorso del Ministero degli esteri, anche se la notifica dell’impugnativa era affetta da nullità sanabile per essere stata notificata presso l’Avvocatura distrettuale e non quella generale dello Stato. Il ricorso è infondato in ragione del seguente principio di diritto enunciato da questa corte: In tema di disciplina della immigrazione il rilascio del visto di ingresso allo straniero richiedente il ricongiungimento familiare si configura come atto conclusivo di un procedimento amministrativo a formazione complessa nel quale, per il principio tempus regit actum, l’autorità amministrativa , cui spetta di applicare la legge vigente all’atto dell’adozione del provvedimento, è tenuta ad applicare la nuova legge sopravvenuta durante lo svolgimento del procedimento e fino alla sua definitiva conclusione; in particolare, lo jus superveniens … aggiungendo alla frase genitori a carico la proposizione qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero se genitori ultrasessantacinquenni se gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, deve essere applicato qualunque sia la fase del procedimento in corso e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta delle autorità amministrative operanti in territorio italiano e sino alla concessione del visto di ingresso” (Cass. n. 17574 del 2010).

L’enunciato principio di diritto comporta la manifesta infondatezza del primo motivo del ricorso inammissibile per gli altri due motivi, pretendendo un contrasto della novella con le norme della Direttiva CE cui si era data attuazione con la previgente disciplina poi modificata dal D.Lgs. n. 160 del 2008, apparendo evidente che il legislatore ha invece ritenuto ostativa al visto d’ingresso la presenza dei figli all’estero, perchè presuntivamente idonei a mantenere i genitori, mentre del tutto inammissibile è la denunciata violazione della circolare ministeriale del terzo motivo di ricorso il cui rilievo normativo è solo interno alla P.A., per cui non è significativo come violazione di norme con effetti generali ed esterni come possono essere anche i regolamenti.

Il ricorso deve quindi essere rigettato perchè manifestamente infondato, essendosi correttamente applicata dall’Ambasciata italiana in Ecuador la legge vigente alla data del rilascio del visto che non è stato concesso in conformità alla novella normativa del 2008.

Pertanto si chiede al Presidente della sesta sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

2. Il ricorso quindi deve essere rigettato e le spese del presente giudizio di cassazione possono eccezionalmente compensarsi in deroga al principio della soccombenza, in ragione delle modifiche normative che hanno giustificato il comportamento del ricorrente nella presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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