Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2439 del 27/01/2022
Cassazione civile sez. III, 27/01/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 27/01/2022), n.2439
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19795/2019 R.G. proposto da:
Comune di Pesco Sannita, rappresentato e difeso dall’Avv. Luciana
Rossi, con domicilio eletto in Roma, Corso Trieste, n. 109, presso
lo studio dell’Avv. Antonietta Tarantino;
– ricorrente –
contro
B.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Camillo Cancellario,
con domicilio eletto in Roma, Via Pietro della Valle, n. 1, presso
lo studio dell’Avv. Luigi Molinaro;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
D.P.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Biancamaria Leone,
con domicilio eletto in Roma, Via Valadier, n. 43, presso lo studio
dell’Avv. Egidio Lizza;
– controricorrente –
e contro
S.M.S.P., rappresentata e difesa dall’Avv.
Giovanni Nicola Procaccini, con domicilio eletto in Roma, Via
Grazioli Lante, n. 15, presso lo studio dell’Avv. Silvia Armati;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 1519/2019,
pubblicata il 19 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 2 dicembre
2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. S.S. ed Sc.Hi.Ro., proprietari di terreni in agro di (OMISSIS) sui quali avevano edificato un immobile destinato a civile abitazione ed altri fabbricati, convennero in giudizio, nel 2005, davanti al Tribunale di Benevento, il Comune di Pesco Sannita, il geom. D.P.N. e l’arch. B.C. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni cagionati agli immobili dall’esecuzione, a valle degli stessi, di lavori per la realizzazione di un’area verde ed un parcheggio.
Esposero che l’impresa esecutrice dei detti lavori aveva sconfinato nella loro proprietà, abbattuto tre fabbricati, un muro di contenimento e vari alberi, eliminato un orto, e soprattutto tagliato in senso verticale per 4-5 metri la scarpata di protezione del loro terreno, sul quale poggiava la loro casa di abitazione, che per l’effetto era smottata verso valle, insieme a varie pertinenze.
Instaurato il contraddittorio, all’esito dell’istruzione condotta con l’espletamento di c.t.u., il 25 febbraio 2014 il tribunale pronunciò sentenza con la quale:
– dichiarò inammissibile la domanda in quanto proposta nei confronti del Comune di Pesco Sannita, poiché già proposta in precedente giudizio avanti il tribunale sannita, concluso con sentenza (n. 1808/2002) declinatoria della giurisdizione;
– ritenuta la responsabilità dei professionisti convenuti, ma anche il concorso di colpa, nella misura del 50%, dei proprietari del terreno in relazione ai lavori dagli stessi in precedenza eseguiti, condannò D.P.N. e B.C., in solido, al pagamento della somma di Euro 162.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi e moratori;
– condannò altresì i predetti al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in vita da Sc.Hi.Ma., deceduta in corso di causa, liquidati, in favore dell’erede S.S., nella somma di Euro 9.143,99, oltre interessi moratori.
2. Interposero gravame i convenuti soccombenti. Dichiarata in prima udienza la morte dell’appellato S.S., si costituì, a seguito di riassunzione, l’erede S.M.S.P., proponendo appello incidentale.
Entrambi sono stati parzialmente accolti dalla Corte d’appello di Napoli che, con sentenza n. 1519/2019 pubblicata il 19 marzo 2019 – ritenuta la propria giurisdizione sulla (e dunque l’ammissibilità della) domanda risarcitoria anche in quanto proposta nei confronti del comune, ritenutane altresì la fondatezza ed esclusa la corresponsabilità, da un lato, del progettista geom. D.P., dall’altro, dei proprietari del terreno – ha per l’effetto, in parziale riforma della gravata decisione, condannato il Comune di Benevento e B.C., in solido, a pagare a S.M.S.P. la complessiva somma di Euro 385.000,00, oltre accessori, rigettando invece la domanda in quanto proposta nei confronti del D.P..
3. Avverso tale decisione il Comune di Pesco Sannita propone ricorso per cassazione affidandolo a sei motivi, cui resistono tutti gli intimati, depositando controricorsi; B.C. propone a sua volta ricorso incidentale con cinque mezzi.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Il comune ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del proprio ricorso il Comune di Pesco Sannita denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., nonché dei principi del ne bis in idem. omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”.
1.1. La censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui, in diverso avviso dal primo giudice, ha escluso che la sentenza declinatoria della giurisdizione, in favore di quella amministrativa, in precedenza resa su identica domanda dallo stesso tribunale, valesse a rendere inammissibile la sua riproposizione nel presente giudizio e ciò sul rilievo che – secondo principio consolidato – le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla giurisdizione sono suscettibili di acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale e di spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, soltanto qualora la decisione sulla giurisdizione, sia pur implicita, si rapporti con una statuizione di merito (v. tra le tante, Cass. Sez. U. 10/08/2005, n. 16779; 21/07/2015, n. 15208; da ultimo, Cass. Sez. U. 30/07/2020, n. 16458), il che nella specie non era avvenuto, avendo in quella occasione il Tribunale di Benevento pronunciato solo sulla giurisdizione.
1.2. Sostiene di contro il ricorrente che la sentenza n. 1808 del 2002 ha statuito su una questione pregiudiziale di rito con efficacia preclusiva interna ed impedisce in futuri processi, in cui sia stato fatto valere il medesimo diritto tra le stesse parti, di rimettere in discussione la questione di giurisdizione.
Il Tribunale di Benevento, pertanto, non ha più la giurisdizione per decidere la domanda di risarcimento danni contro il Comune di Pesco Sannita proposta dai coniugi S. – Sc., perché ha già declinato la propria giurisdizione con una sentenza (n. 1808/02 stesse parti e stesso petitum) passata in giudicato.
Precisa che:
– a seguito di detta pronuncia, i coniugi avevano riproposto la domanda innanzi al Tar Campania – Napoli;
– in tale giudizio il g.a. aveva poi respinto l’istanza di nomina di c.t.u. ritenendo che, ad una prima sommaria delibazione, la questione non rientrasse nella giurisdizione del g.a.;
– contro tale ordinanza era stato quindi proposto ricorso, ex art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, per conflitto negativo di giurisdizione, che le Sezioni Unite della S.C. avevano dichiarato inammissibile, con ordinanza n. 16622 del 2005, sul rilievo che “(…) perché sia configurabile un conflitto reale di giurisdizione, che può essere denunziato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è necessario che entrambe le decisioni in contrasto siano emesse in funzione conclusiva del giudizio in punto di giurisdizione”: presupposto nella specie mancante, essendo quello adottato dal Tar provvedimento meramente ordinatorio che non postula, in alcun modo, la cessazione del procedimento innanzi a quei giudici.
1.3. Nella memoria il ricorrente illustra ulteriormente la descritta censura, evidenziando che:
– il giudizio proseguito innanzi al Tar, a seguito della pronuncia declinatoria di giurisdizione del Tribunale di Benevento, non è un nuovo e autonomo giudizio ma la naturale prosecuzione dell’unico giudizio iniziato dinanzi al Tribunale di Benevento;
– ne consegue che nel giudizio dinanzi al Tar non poteva essere proposto il regolamento preventivo di giurisdizione poiché la pronuncia declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell’unitario giudizio, in quanto tale impeditiva della proposizione del regolamento preventivo (come peraltro affermato dalla S.C. nell’ordinanza n. 16622 del 2005);
– come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, nel sistema delineato dalla L. n. 69 del 2009, art. 59 e dall’art. 11 cod. proc. amm., quante volte la parte, dopo che il primo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione, propone la stessa domanda al giudice indicato, e lo fa tempestivamente, essa resta vincolata dalla decisione resa dal primo giudice, senza poterla rimettere in discussione e ciò come effetto necessario del fatto che la domanda è stata riproposta a processo pendente (Cass. Sez. U. 08/02/2010, n. 2716; Id. 18/06/2010, n. 14828; 22/11/2010, n. 23596; 07/07/2011, n. 14960; 16/06/2013, n. 21109; 26/07/2016, n. 15429; precedenti tutti richiamati da Cass. Sez. U. 03/11/2017, n. 26155);
– tale giurisdizione avrebbe potuto essere ridiscussa solo qualora il giudice adito all’esito di una pronuncia declinatoria della giurisdizione, avesse dichiarato a sua volta il proprio difetto di giurisdizione, restando ferma per le parti (Cass. Sez. U. 05/05/2011 n. 9841) solo la possibilità di far valere, in ogni tempo, il conflitto reale negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, e ciò anche allorché una delle due sentenze sia passata in giudicato;
– ciò però sul presupposto che sia il giudice ordinario che il giudice amministrativo abbiano entrambi negato, con sentenza, la propria giurisdizione sulla medesima controversia, pur senza sollevare essi stessi d’ufficio il conflitto: presupposto nella specie mancante fintanto che anche il g.a. non neghi a sua volta la propria giurisdizione, con provvedimento conclusivo del giudizio innanzi a sé.
2. La censura è infondata.
Il giudice a quo ha fatto corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (motivo per il quale sul punto può decidere anche questa Sezione semplice, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 1, secondo periodo), che esclude che possa acquisire efficacia c.d. panprocessuale la sentenza del giudice di merito che si pronunci sulla sola giurisdizione e non anche sul merito (v. giurisprudenza sopra richiamata, p. 1.1).
Non è pertinente di contro il richiamo, da parte del ricorrente, anche in memoria, al principio della transiatio iudicii tra diverse giurisdizioni: principio già introdotto nell’ordinamento processuale prima della sua positivizzazione nella L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 (che contiene la nuova disciplina della decisione delle questioni di giurisdizione) quale risultato dell’evoluzione giurisprudenziale (Cass. Sez. U. 22/02/2007, n. 4109) e dei principi enunciati da Corte Cost. 24 gennaio 2007, n. 77.
In base a tale principio – che, si ricorda, nel determinare la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi ad un giudice privo di giurisdizione nel giudizio riattivato innanzi al giudice che ne è provvisto, realizza la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell’eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione (v. Cass. Sez. U. 18/06/2010, n. 14828; Id. 07/07/2010, n. 16033) – si è affermato che quante volte la parte, dopo che il primo giudice ha dichiarato il difetto di giurisdizione, propone la stessa domanda al giudice indicato come munito della giurisdizione, e lo fa tempestivamente, essa resta vincolata dalla decisione resa dal primo giudice, senza poterla rimettere in discussione, e ciò come effetto necessario del fatto che la domanda è stata riproposta nell’unitario processo (Cass. Sez. U. 08/02/2010, n. 2716; Id. 18/06/2010, n. 14828; 22/11/2010, n. 23596; 07/07/2011, n. 14960; 16/09/2013, n. 21109; 26/07/2016, n. 15429; 03/11/2017, n. 26155).
Tale principio e detto ultimo suo corollario presuppongono però che il giudizio davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione, oltre ad essere tempestivamente riassunto, sia effettivamente pendente e culmini con una pronuncia che affermi detta giurisdizione, decidendo nel merito, solo in tal caso potendosi considerare realizzato lo scopo perseguito, in coerenza con la tutela assegnata in Costituzione al diritto di agire in giudizio a tutela dei diritti ed interessi legittimi (art. 24 Cost.).
Tale presupposto difetta nella fattispecie, essendo pacificamente riferito, come detto, che il giudice amministrativo successivamente adito, lungi dall’esaminare nel merito la domanda davanti a lui riassunta, rigettò l’istanza di nomina di c.t.u., avendo ritenuto che, ad una prima sommaria delibazione, la questione non rientrasse nella giurisdizione del g.a..
Ne’ viene riferito, come sarebbe stato onere del ricorrente a supporto della tesi censoria (e il silenzio al riguardo induce anzi ad escluderlo), che il giudizio amministrativo, successivamente a quella pronuncia, sia comunque proseguito fino ad esitare in una pronuncia, tanto meno di merito.
In tale contesto, se da un lato non è consentito alla parte di proporre ricorso per conflitto negativo di giurisdizione – tale rimedio essendo stato escluso dalle Sezioni Unite con la richiamata ordinanza n. 16622 del 2005, in ragione della mancanza di una espressa pronuncia del g.a. in contrasto con quella del g.o. “in funzione conclusiva del giudizio in punto di giurisdizione”, essendosi il giudizio amministrativo arrestato con un mero provvedimento ordinatorio di rigetto della istanza di nomina di c.t.u. – dall’altro deve ritenersi comunque venuto meno l’evocato vincolo connaturato al principio della transiatio iudicii e ripristinato il rilievo meramente endoprocessuale della pronuncia del Tribunale di Benevento sulla sola giurisdizione, che la rende inidonea a spiegare forza di giudicato esterno in un nuovo processo.
Quel vincolo (da transiatio iudicii) presuppone, infatti, con l’effettiva pendenza del giudizio davanti al giudice della riassunzione, l’effettuale riconoscimento della giurisdizione ad esso attribuita dal giudice che se n’era spogliato, e non può operare ove questo riconoscimento di fatto non si sia avuto (come reso nella specie evidente dalla richiamata ordinanza di rigetto della istanza di nomina di c.t.u., indipendentemente da una formale espressa pronuncia in tal senso) e, conseguentemente, il processo non abbia più avuto alcun impulso.
Ad opinare diversamente, quel principio, lungi dal favorire l’esercizio del diritto di azione costituzionalmente tutelato, porrebbe la parte in una condizione di definitiva paralisi, privandolo – con evidente eterogenesi dei fini – sia del potere di impugnare l’ordinanza del g.a. (in quanto non decisoria) sia di quello di riproporre la domanda in un nuovo giudizio nel quale non sia opponibile il giudicato sulla sola giurisdizione formatosi sulla precedente sentenza.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.; violazione del principio di non contestazione; violazione del principio di acquisizione delle prove; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”.
Premesso di aver sin dal primo atto difensivo evidenziato che i danni di cui si chiedeva il risarcimento erano stati oggetto di un altro giudizio proposto nel lontano 1998, poi transatto; che a tal riguardo la corte (pronunciando sul primo motivo di appello proposto da D.P.N. e B.C., soli soccombenti in primo grado) ha osservato che la mancata produzione della transazione non ne consentiva l’esame e che comunque si trattava di danni diversi da quelli oggetto di causa; ciò premesso, afferma che, in applicazione del principio di acquisizione delle prove, si sarebbe invece dovuto tener conto, nella quantificazione finale del danno all’immobile, che “i dissesti di vecchia data” non erano stati mai riparati dal proprietario, nonostante il risarcimento avuto a tal fine.
Soggiunge che gli atti e documenti sopra evidenziati (atto di citazione e relativa transazione), oltre a non essere stati mai impugnati e contestati, sono assistiti, essendo atti che provengono dalla P.A., da una presunzione di legittimità in difetto di prova contraria e possono essere posti a base della decisione anche quando la P.A. che li ha emessi è parte in causa.
3.1. Il motivo si appalesa inammissibile.
Al di là dei dirimenti rilievi di inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti e documenti richiamati, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, apprezzabile anche con riferimento alla dedotta non contestazione – che, come noto, opera con riferimento alle allegazioni dei fatti, non al contenuto di documenti (v. Cass. 22/09/2017 n. 22055), e richiede la specifica indicazione di tali allegazioni e che si evidenzi in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (v. Cass. 22/05/2017, n. 12840) – ed a prescindere anche dalla evidente natura fattuale delle doglianze, del tutto estranee ai paradigmi censori evocati nell’intestazione, ne appare evidente l’incongruenza rispetto alla duplice ratio decidendi, rappresentata come detto, da un lato, dalla mancata produzione in atti della richiamata transazione e, dall’altro, in via preliminare e assorbente, dalla diversità dei danni cui essa era riferita, di guisa che essi e il loro eventuale già avvenuto risarcimento non avrebbero comunque potuto spiegare alcuna incidenza ai fini della valutazione e quantificazione della diversa pretesa risarcitoria avanzata nel presente giudizio.
4. Con il terzo motivo il comune denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 191 c.p.c.; omesso esame su un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c.”.
Lamenta che la corte d’appello – nell’escludere, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, l’esistenza di un contributo causale sui danni lamentati ascrivibile alla precedente attività edificatoria posta in essere dagli stessi proprietari – ha esaminato soltanto il primo elaborato depositato e non anche la relazione del proprio c.t.p. e le risultanze dei chiarimenti depositati dal c.t.u. ove viene affermata “una certa concorsualità nel manifestarsi delle situazioni di cui è causa nella misura in cui: 1) l’amministrazione comunale era al corrente dell’esistenza di una frana in area adiacente a quella di sedime del fabbricato in parola, come ovviamente ne era a conoscenza il privato; 2) una qualsiasi attività inerente un’area in frana avrebbe necessitato di una accurata campagna di indagine tesa ad individuare gli apprestamenti e i presidi idonei a garantire condizioni di stabilità; 3) le attività di cui al punto 2) si riferiscono tanto all’intervento pubblico e tanto all’intervento privato ma non vi è traccia nell’uno e nell’altro caso di tali attività”.
5. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,2043 e 2056 c.c., nonché dei principi in materia di rapporto di causalità; omesso esame su un punto decisivo del giudizio”, per avere la corte d’appello escluso la responsabilità dei proprietari dell’immobile nella produzione dell’evento dannoso, in contrasto con le indicazioni desumibili dalla c.t.u. e dalla c.t.p. e dalla documentazione in atti.
6. Con il quinto motivo il comune deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione dell’art. 196 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio” per avere la corte di merito omesso di esaminare i rilievi del c.t.p. e di disporre la richiesta necessaria rinnovazione della c.t.u..
7. I motivi sopra esposti, congiuntamente esaminabili per evidente stretta connessione, sono inammissibili.
Lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, essi impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La censura contestualmente dedotta sotto tale profilo è poi inammissibile, muovendosi essa al di fuori del paradigma dettato dalla citata norma, come modificata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 – insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881).
Nel caso di specie tale specificazione manca, rivelandosi piuttosto le doglianze nel loro complesso dirette a sollecitare una mera nuova valutazione di merito dei medesimi argomenti ed elementi di fatto già dedotti nei giudizi di merito e compiutamente esaminati dai giudici a quibus, essenzialmente sulla base della espletata c.t.u..
Giova al riguardo ribadire che alla nozione di “fatto storico” (principale o secondario), non può essere ricondotta la consulenza tecnica d’ufficio in quanto tale, né tanto meno la consulenza tecnica di parte.
Come questa Corte ha avuto modo più volte di precisare, infatti, il
“fatto storico” di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è accadimento fenomenico esterno alla dinamica propria del processo, ossia a quella sequela di atti e di attività disciplinate dal codice di rito che, dunque, viene a caratterizzare la diversa natura e portata del “fatto processuale”, il quale segna il differente ambito del vizio deducibile, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 (v. ex multis Cass. n. 18328 del 2019; n. 7024 del 2020; n. 12387 del 2020; n. 19370 del 2021).
E’, pertanto, evidente che, avendo il giudice d’appello motivato specificamente le ragioni per le quali ha ritenuto di pervenire ad una valutazione, in tesi, diversa da quella auspicata dalla parte, e non avendo il ricorrente evidenziato quale “fatto storico”, decisivo, egli abbia omesso di esaminare, la doglianza si risolve nella prospettazione di un vizio di motivazione non dedotta in modo coerente con il paradigma di cui all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma semmai evocante quello della previgente disposizione processuale.
Peraltro, non è nemmeno vero che la corte d’appello non abbia esaminato la relazione suppletiva del c.t.u. (menzionata in ricorso a metà di pag. 13), atteso che a pag. 18 della sentenza proprio a quella invece si fa riferimento e sulla base di quella, ma anche di altri convergenti elementi, la sentenza offre poi, nel prosieguo della stessa pagina e di quella seguente, ampia motivazione – con la quale il ricorrente omette di confrontarsi – del convincimento espresso circa l’assenza di un contributo causale dei proprietari del terreno.
Osserva, infatti, che “se è vero… che l’ing. I.C. incaricato dai coniugi S. – Sc. della predisposizione della una perizia… di variante al precedente progetto di costruzione dell’ingegnere C.C. – nella relazione tecnica aveva indicato tra le motivazioni della variante il movimento franoso interessante un’area adiacente a quella su cui sarebbe dovuto sorgere il fabbricato, il che aveva indotto la scelta della riduzione della superficie dell’erigendo edificio e lo spostamento della costruzione lateralmente a quel movimento franoso; è pur vero che nella relazione geotecnica di accompagnamento a quella variante l’area era definita “certamente stabile e priva, nella zona in cui ricade la costruzione, di sintomi idi dissesto”, e che a far data dal 1984, epoca di completamento dell’edificio, e fino all’inizio delle opere commissionate dal Comune di Pesco Sannita non s’era manifestato”: enfasi aggiunta).
Soggiunge poi che “gli stessi consulenti geologi del Comune di Pesco Sannita… con la relazione del (OMISSIS) – resa alla stazione appaltante a seguito delle lagnanze dei S. – Sc. per il manifestarsi dei fenomeni di cedimento della loro proprietà – ammettevano che a seguito dei primi lavori fatti eseguire dall’ente locale erano stati riscontrati “dissesti di modesta entità” nella proprietà a monte ed argomentavano che, in ragione delle scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni superficiali, “le operazioni di scavo condotte in area, con formazione di scarpate cui non ha fatto seguito l’immediata esecuzione delle necessarie opere di contenimento e drenaggio delle acque, hanno determinato i modesti dissesti superficiali”, suggerendo l’esecuzione di opere di regimentazione superficiale delle acque e di “opportune opere di contenimento (paratie di pali, muri di sostegno, etc.) ubicate nell’area immediatamente a valle del fabbricato esistente”…” (v. sentenza, pag. 19).
8. E’ appena il caso di segnalare, infine, che, rispetto alle esposte censure, si appalesa eccentrico il riferimento, tra le norme processuali asserita mente violate, agli artt. 191 e 196 c.p.c..
Varrà in proposito rammentare che in tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto (v. ex multis Cass. n. 22799 del 2017; n. 17693 del 2013; n. 20227 del 2010).
Più in generale va ricordato che la mancata ammissione dei mezzi prova richiesti dalle parti pone solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può pertanto essere denunciata in sede di legittimità (solo) per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n. 4369 del 1999).
9. Con il sesto motivo, erroneamente numerato in ricorso come settimo, il comune infine denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 c.c.; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”.
Lamenta che:
– la sentenza è errata e priva di motivazione in merito all’importo liquidato;
– la corte ha omesso l'”esame della distinta e diversa causalità in ordine alle ipotesi di responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale che hanno inciso in maniera diversa nella produzione dell’evento”.
9.1. Entrambe le censure si appalesano inammissibili per novità delle questioni dedotte.
L’entità del danno, nella sua interezza, è stata determinata dal giudice di primo grado (che ha poi solo proceduto ad addossarne il peso in via solidale sui professionisti convenuti solo per metà, per avere ritenuto il concorso di colpa dei proprietari, invece escluso dalla corte d’appello); non risulta, né il ricorrente lo dice, che su tale quantificazione sia stato proposto specifico motivo di gravame.
Anche la seconda doglianza, se con essa si intende lamentare la mancata graduazione della responsabilità, prospetta questione non trattata dalla sentenza d’appello e che, pertanto, il ricorrente aveva l’onere di indicare se e dove fosse stata posta.
10. Venendo quindi all’esame del ricorso incidentale proposto da B.C. va anzitutto rilevata l’inammissibilità del primo dei motivi che ne sono posti a fondamento.
Con esso il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,1965 e 2043 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c..
Si tratta di censura adesiva a quella già sopra esaminata svolta dal ricorrente principale con il secondo motivo, al cui scrutinio può quindi farsi rimando.
Di essa ne ripete la inammissibile natura meramente fattuale e oppositiva rispetto alla valutazione di merito espressa in sentenza, del tutto estranea al vizio di violazione di legge denunciato nell’intestazione.
Anche gli artt. 115 e 116 c.p.c., non sono dunque evocati nel modo in cui le Sezioni Unite di questa Corte l’hanno detti deducibile: si rinvia, per evitare ripetizioni, alla lettura dei principi di diritto enunciati al riguardo da Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016, atteso che l’illustrazione della censura si articola proprio nel senso che la sentenza ha detto estraneo alla corretta deduzione della violazione dei paradigmi di cui a dette norme (v. anche Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016 (in motivazione) e Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020).
11. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2043 e 2055 c.c., degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di responsabilità nell’esecuzione di opere pubbliche”.
Una prima censura investe la sentenza nella parte in cui in cui ha ritenuto configurabile una responsabilità della p.a. e, per quanto di interesse, del progettista/direttore dei lavori, per danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera pubblica, pur mancando la prova agli atti del giudizio che la stessa abbia vincolato l’attività dell’appaltatore in modo tale da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione.
Con una seconda censura il ricorrente lamenta inoltre violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere la corte di merito fondato la responsabilità dell’amministrazione e del direttore dei lavori su errori progettuali, mai dedotti da parte attrice.
11.1. La prima censura è inammissibile, non misurandosi con la duplice ratio decidendi espressa in sentenza, peraltro in conformità con consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte.
La corte partenopea ha infatti evidenziato che:
– da un lato, pur quando l’amministrazione committente non abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzare completamente la libertà di decisione dell’appaltatore, la responsabilità “concorrente e solidale” della prima non può essere esclusa quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto da essa approvato (v. ex multis Cass. 22/08/2018, n. 20942; 22/10/2002, n. 14905; 31/07/2002, n. 11356, citate in sentenza);
– dall’altro, in tema di risarcimento del danno, con riferimento all’appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente (v. Cass. 12/12/2016, n. 25408; 27/01/2012, n. 1263; 22/02/2008, n. 4591; 5/10/2000, n. 13266).
La prima censura, limitandosi a rilevare che l’amministrazione non aveva rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, coglie un aspetto che la corte territoriale ha giudicato irrilevante, poggiando piuttosto la decisione sugli altri alternativi fondamenti della responsabilità, ancorché non esclusiva ma solo concorrente, sopra indicati.
11.2. La seconda censura è inammissibile perché coglie solo uno dei detti alternativi e autonomi fondamenti motivazionali (fatto dannoso posto in essere in esecuzione del progetto approvato dalla P.A.), non l’altro (potere di controllo ed ingerenza amministrazione committente nella esecuzione dei lavori, a mezzo del direttore, che peraltro si dice nella specie maggiormente imposto “dalla protrazione degli eventi produttivi di danno e dalla loro macroscopica evidenza”: v. sentenza, pag. 14).
12. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 28 Cost. e dell’art. 2236 c.c..
Sostiene che egli andava considerato dipendente del comune e per lui pertanto valeva la limitazione di responsabilità al solo caso di dolo o colpa grave, nella specie non sussistenti.
Aggiunge che, comunque, l’indagine sulla natura e consistenza del terreno non rientrava nell’attività a lui demandata di direzione dei lavori.
12.1. Il motivo è inammissibile.
Quanto alla prima censura occorre osservare che in sentenza si rimarca espressamente che il B. “nulla ha obiettato” circa l’affermata gravità della sua colpa (v. sentenza, pag. 15, ultima riga e pag. 16, prima riga).
Con tale decisivo rilievo – che implica peraltro giudicato interno su tale fondamento di responsabilità – il ricorrente omette di confrontarsi.
Anche nella sua seconda parte il motivo non si confronta con la motivazione che:
a) ritiene il B. responsabile non solo in quanto direttore dei lavori ma anche in quanto progettista (e come tale responsabile dei danni che derivino da una inadeguata considerazione, nella fase progettuale, delle condizioni geologiche del terreno: v. Cass. n. 11783 del 2000);
b) rileva che il primo giudice ha motivato il convincimento sul punto anche per altre inadempienze, diverse dal solo omesso approfondimento sulla natura e consistenza del suolo (segnatamente per la “violazione dei doveri di normale diligenza dovuta (dal progettista e) dal direttore dei lavori di un’opera pubblica” e la “mancata adozione degli interventi conservativi necessari per evitare il danno alla proprietà a monte”: v. sentenza pag. 16, all’inizio).
13. Con il quarto motivo il ricorrente incidentale denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1227 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto, in contrasto con la pronuncia del giudice di primo grado, mancare la prova del contributo causale dei proprietari in ordine ai danni subiti dai loro immobili.
Il motivo, di contenuto meramente fattuale e certamente inidoneo ad evidenziare l’error iuris denunciato nell’intestazione, è sostanzialmente sovrapponibile alle censure svolte dal ricorrente principale con il terzo, quarto e quinto motivo del proprio ricorso, al cui scrutinio si può quindi far qui rimando.
14. Con il quinto motivo il ricorrente incidentale infine denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “violazione degli artt. 2697,2043 e 2058 c.c. e dell’art. 112 c.p.c.” con riferimento alla operata quantificazione del danno.
Sostiene che, in mancanza di specifica domanda, il danno non avrebbe potuto essere quantificato sulla base del costo delle opere necessarie a stabilizzare il pendio, ma solo sulla differenza di valore del bene, prima e dopo l’evento dannoso.
14.1. La censura è inammissibile, prospettando essa – come già s’e’ rilevato a proposito del contiguo sesto motivo del ricorso principale – questione nuova che non risulta trattata in appello.
Se ne può comunque rilevare anche l’infondatezza.
L’obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale ha, infatti, per oggetto, l’integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato.
Trattandosi, nella specie, di danni arrecati alla stabilità di fabbricati, in esso va compreso non solo il valore commerciale degli stessi ma anche l’eventuale valore d’uso. L’obbligazione risarcitoria ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., deve dunque ritenersi diretta al ripristino dell’edificio e delle condizioni di stabilità dello stesso, affinché siano ricostituite le condizioni che ne consentivano l’adibizione ad un determinato uso anteriormente al sinistro.
Ne discende che questa non può trovare preclusione o limiti per la circostanza che il costo delle opere, tenuto a base della determinazione dell’ammontare del danno da risarcire, sia eventualmente superiore alla differenza tra il valore commerciale che l’immobile aveva nelle condizioni strutturali e di agibilità preesistenti e quello che l’immobile ha successivamente all’evento dannoso (cfr., con riferimento alla responsabilità, extracontrattuale, dell’appaltatore in caso di rovina e difetti di cose immobili, ex art. 1669 c.c., Cass. 22/01/1985, n. 241; Id. 26/06/2017, n. 15846; Id. 30/04/2021, n. 11438).
15. Sulla base delle considerazioni che precedono deve quindi pervenirsi al rigetto del ricorso principale ed alla declaratoria di inammissibilità di quello incidentale.
Segue la condanna di entrambi i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese relative alla difesa della controricorrente, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del suo procuratore che ne ha fatto richiesta nel controricorso.
Vanno invece compensate integralmente le spese processuali tra i ricorrenti e il controricorrente D.P., poiché in posizione non contrapposta.
16. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale.
Condanna entrambi i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese e dei compensi relativi alla difesa, nel giudizio di legittimità, della controricorrente S.M.S.P., che liquida in Euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario, Avv. Giovanni Nicola Procaccini.
Compensa integralmente le spese processuali tra i ricorrenti e il controricorrente D.P..
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2022