Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2439 del 02/02/2011

Cassazione civile sez. II, 02/02/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 02/02/2011), n.2439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16874-2005 proposto da:

RISCOSERVICE SPA, in persona dell’Amministratore Unico e legale

rappresentante pro tempore Dott. F.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 87, presso lo studio dell’avvocato

OBINO GIANNETTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERRARI GABRIELE;

– ricorrente –

contro

VERPA SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 729/2004 del GIUDICE DI PACE di CORIGLIANO

CALABRO, depositata il 21/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 2004, la VerPa srl proponeva opposizione di fronte al giudice di pace di Corigliano Calabro avverso la cartella esattoriale emessa dalla Riscoservice spa per l’importo di circa novantacinque euro; nella resistenza della opposta, il giudicante accoglieva l’opposizione argomentando nel senso che la tesi dell’opponente non era stata contrastata efficacemente e regolava le spese.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Riscoservice sulla base di due motivi; l’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due motivi in cui il presente ricorso si articola possono essere esaminati congiuntamente, atteso che la tesi della ricorrente si articola sostanzialmente nel senso che, attesa la natura delle doglianze proposte dall’opponente, essa stessa non era in grado di replicarvi adeguatamente, atteso che le stesse erano basate su pretese inadempienze dell’Ente impositore, afferenti alla fase di accertamento e pertanto ignote all’esattore, donde il proprio difetto di legittimazione passiva e la conseguente necessità di agire contro l’Autorità che aveva provveduto a formare il ruolo (nella specie il comune di Cadelbosco di sopra).

L’opposizione risulta proposta avverso una cartella esattoriale e pertanto, prima facie, la legittimazione passiva della Riscoservice sussiste, quanto meno per prendere atto della decisione che verrà assunta al riguardo; per contro, atteso che l’opponente si duole del fatto di non aver mai avuto notifica del provvedimento impositivo, risulta valida la tesi della necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti del predetto Comune, che solo potrà, se del caso, smentire in ipotesi documentalmente la tesi dell’opponente; a tanto doveva provvedersi già in prime cure.

Non ha pertanto valenza la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l’opposta non aveva efficacemente contrastato le ragioni dell’opponente, atteso che, in ragione del suo ruolo istituzionale e della natura delle censure prospettate, la Riscoservice non era in grado di provvedere a tanto La sentenza impugnata va pertanto cassata per disintegrità del contraddittorio, attesa la giurisprudenza di questa Corte secondo cui al giudizio di opposizione a cartella esattoriale deve prendere parte l’Ente impostore, qualora l’opposizione si fondi su ragioni attribuibili alla cognizione dell’Ente suddetto.

Consegue il rinvio al giudice di pace di Castrovillari, che, dopo aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei sensi suddetti, provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso come da motivazione; cassa e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Castrovillari.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011

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