Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24389 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13275/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 72/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.G. presentava istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni dal 2000 al 2004, sostenendo di non essere soggetto all’imposta per avere svolto la propria attività professionale in assenza di autonoma organizzazione.

Avverso il silenzio rifiuto dell’ Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pescara, che lo rigettava con sentenza n. 170 del 2006.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di L’Aquila che lo accoglieva parzialmente con sentenza del 2.4.2009. Il giudice di appello rigettava la richiesta di rimborso con riferimento ai versamenti antecedenti il 27.7.2001 per intervenuta decadenza del termine per la presentazione dell’istanza di rimborso previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38; accoglieva l’appello con riguardo alle annualità 2002, 2003 e 2004, rigettando preliminarmente l’eccezione dell’Ufficio circa l’inammissibilità della istanza di rimborso per effetto della adesione del contribuente al condono a norma della L. n. 289 del 2002, con riguardo alle annualità 2000, 2001 e 2002.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 e art. 9, comma 13, nella parte in cui non ha ritenuto l’inammissibilità della richiesta di rimborso dell’Irap a seguito della adesione del contribuente al condono tombale per gli anni di imposta 2000, 2001 e 2002.

Il contribuente non resiste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo è fondato.

In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto (Sez. U, Sentenza n. 14828 del 05/06/2008, Rv. 603316).

La sentenza deve essere cassata con riguardo alle annualità oggetto di adesione al condono tombale. Essendo pacifica l’avvenuta adesione del contribuente al condono per gli anni di imposta 2000, 2001 e 2002, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito, con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente limitatamente agli anni di imposta 2003 e 2004; con rigetto della richiesta di rimborso in riferimento alle annualità 2000, 2001 e 2002 perchè oggetto di definizione agevolata mediante adesione al condono a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9.

Nulla sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alla richiesta di rimborso relativa agli anni di imposta 2003 e 2004; lo rigetta nel resto.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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