Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24389 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 04/10/2018), n.24389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 6622-2016 proposto da:

DI PAOLO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO N. 269, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE

SANTIS, che lo rappresenta e difende disgiuntamente all’avvocato

VALERIA DIDONE;

– ricorrente –

contro

S.O.G.E.T. SPA, P.i. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tremore, elettivamente domiciliala in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI n. 11, presso lo studio legale ACDLEX, rappresentala e

difesa dall’avvocato SERGIO DELLA ROCCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n 877/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI L’AQUILA SEZIONE DISTACCATA DI PESCARA, depositata il 03/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, dal comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

vista la propria precedente ordinanza interlocutoria n. 29076/17 per effetto della quale risulta costituito regolarmente il contraddittorio anche in ordine alla circostanza sopravvenuta della proposizione, da pace del ricorrente, di querela di falso in via principale dinanzi al Tribunale di Pescara con atto di citazione notificato il 25-26/9/2017, quanto alla pretesa sottoscrizione da parte del destinatario degli avvisi di ricevimento delle cartelle la cui notifica è stata contestata dal contribuente;

ritenuto che la causa debba essere necessariamente sospesa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 62, comma 2, e art. 295 c.p.c.nelle more della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa relativa alla succitata proposizione di Querela di falso.

P.Q.M.

Sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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