Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24388 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13241/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R., REGIONE CAMPANIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 125/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 14/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.R., esercente la professione di avvocato, presentava istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni 2002, 2003 e 2004, per complessivi Euro 11.595, allegando di non essere soggetto all’imposta in quanto privo di una autonoma organizzazione.

Avverso il silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che lo rigettava con sentenza n. 290 del 2006.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Napoli sez. distaccata di Salerno che con sentenza del 14.4.2009 accoglieva il ricorso. Il giudice di appello riteneva che “nel caso di specie si è in presenza di un libero professionista che per la produzione del suo reddito si avvale unicamente dell’intuitus personae in assenza di rilevanti e significativi elementi di organizzazione autonoma”; riteneva che l’adesione al condono a norma della L. n. 289 del 2002, art. 9, non escludesse la possibilità per il contribuente di richiedere il rimborso anche per le annualità definite.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione deducendo due motivi di impugnazione.

Il contribuente non resiste.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Primo motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto ammissibile la richiesta di rimborso, anche con riferimento alla annualità 2002, per la quale il contribuente aveva aderito al condono tombale.

Il motivo è fondato. In tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente non dovute per assenza del relativo presupposto (Sez. U, Sentenza n. 14828 del 05/06/2008, Rv. 603316).

2. Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè del D.Lgs. n. 336 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui il giudice di appello ha invertito l’onere della prova, ritenendo che non sia onere del contribuente, che chiede ilo rimborso dell’Irap, allegare la prova della assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo.

Il motivo è inammissibile per estraneità del quesito alla ratio decidendi. Contrariamente a quanto affermato nel quesito di diritto, il giudice di appello non ha teorizzato, in contrasto con l’art. 2697 c.c., che non sia onere del contribuente, che presenta istanza di rimborso dell’Irap versata, dimostrare l’assenza del presupposto impositivo costituito dalla autonoma organizzazione; diversamente, il giudice di merito ha ritenuto che, nel caso esaminato, il libero professionista aveva di fatto agito in assenza di una struttura organizzativa di livello superiore al minimo necessario.

In accoglimento del primo motivo di appello la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento alla richiesta di rimborso relativa all’anno 2002, preclusa dalla avvenuta presentazione della richiesta di condono. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alla richiesta di rimborso relativa all’anno di imposta 2002, definito mediante condono.

La natura originariamente controversa della questione inerente la ammissibilità della richiesta di rimborso riferita ad una annualità condonata, giustifica la compensazione delle spese.

PQM

Accoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente limitatamente alla richiesta di rimborso relativa all’anno di imposta 2002; lo accoglie nel resto. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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