Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24388 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.Y.A.P., nata in (OMISSIS) e

residente in (OMISSIS) con permesso di soggiorno, elettivamente

domiciliata in Roma, alla Via Nizza n. 45, presso l’avv. BRACCO

Giovanni Vincenzo, e rappresentata e difesa dall’avv. Dionigi Gianni

del foro di Perugina, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona dei Ministro in carica, ex

lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia del 18 marzo – 6

aprile 2010, nel procedimento iscritto al n. 200/10 del R.G. della

volontaria giurisdizione della Corte d’appello di Perugina.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: C.Y.A.P., con ricorso notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia il 20 maggio 2010, ha chiesto la cassazione del decreto della Corte d’appello di Perugia del 18 marzo – 6 aprile 2010, notificatole il 10 maggio successivo che, in accoglimento del reclamo del Ministero degli esteri e in riforma del provvedimento del Tribunale locale che aveva annullato il provvedimento dell’Ambasciata italiana a Quito che aveva negato il visto di ingresso in Italia per ricongiungimento familiare di lei alla madre Y.G.N. A., per avere la stessa altri figli nel paese di origine e in applicazione della novella normativa di cui al D.Lgs. 2 ottobre 2008, n. 160, art. 1, comma 1 che ha previsto tale circostanza come ostativa al ricongiungimento, dopo che già la Questura competente aveva autorizzato tale congiunzione. Il ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, lamenta: a) violazione dell’art. 1 preleggi e della gerarchia delle fonti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè l’atto dell’ambasciata da attuazione a una norma regolamentare (D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 6 bis), disapplicando il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 7 che è una norma di legge, in quanto, pur essendosi depositata all’Ambasciata di Italia la documentazione omologata per il rilascio del visto, si è concesso a detta rappresentanza diplomatica di procedere ad una valutazione delle risultanze documentali, negando, in base alle stesse, l’atto necessario all’ingresso in Italia della madre del ricorrente. Le citate norme del regolamento prevedono la esibizione all’Ambasciata della documentazione comprovante i rapporti familiari che consentono il ricongiungimento, come rilevati dalle autorità amministrative interne, non valutabili nel merito da quelle operanti all’estero, che invece, nel caso, hanno negato il visto, per la presenza di altri figli della donna in (OMISSIS), in base alla modifica di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 1, lett. d, avvenuta con il D.Lgs. n. 160 del 2008, applicando in tal modo una norma inesistente nella fase in cui la pratica era stata istruita in Italia; b) violazione dell’art. 12 preleggi, per avere dato una interpretazione della legge in contrasto con la lettera dell’art. 29 sopra citato, avendo la Corte d’appello ritenuto che la documentazione dei rapporti familiari della Questura possa essere anche successiva a quella dell’ambasciata. In realtà il visto dell’ambasciata è solo condizione di efficacia di quanto deciso in Italia in ordine all’ingresso nel paese del familiare che deve ricongiungersi alla ricorrente e la lettura delle norme data dalla Corte d’appello per cui l’ostacolo intervenuto con il D.Lgs. n. 160 del 2008 opererebbe anche nel procedimento esaurito nella istruttoria è da ritenere errata e in contrasto con le norme di cui al secondo profilo del ricorso; c) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 perchè si è esteso il potere di controllo solo formale dell’ambasciata ad una verifica sostanziale dei requisiti necessari al ricongiungimento; d) violazione dell’art. 11 preleggi, per avere l’ambasciata attuato un controllo del visto interno per il ricongiungimento in base ad una normativa successiva all’emissione di tale atto; e) omessa motivazione del decreto impugnato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il Ministero degli esteri si difende con controricorso.

DIRITTO – Il contraddittorio risulta ripristinato con il tempestivo controricorso del Ministero degli esteri, anche se la notifica dell’impugnativa era affetta da nullità sanabile, per essersi perfezionata presso l’Avvocatura distrettuale di Perugia e non presso quella generale dello Stato in Roma.

Il ricorso è infondato in ragione del seguente principio di diritto enunciato da questa corte: In tema di disciplina della immigrazione, il rilascio del visto di ingresso allo straniero richiedente il ricongiungimento familiare si configura come atto conclusivo di un procedimento amministrativo a formazione complessa nel quale, per il principio tempus regit actum, l’autorità amministrativa, cui spetta di applicare la legge vigente all’atto dell’adozione del provvedimento, è tenuta ad applicare la nuova legge sopravvenuta durante lo svolgimento del procedimento e fino alla sua definitiva conclusione; in particolare, lo jus superveniens … aggiungendo alla frase genitori a carico, la proposizione qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero se genitori ultrasessantacinquenni se gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, deve essere applicato qualunque sia la fase del procedimento e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta delle autorità amministrative operanti in territorio italiano e sino alla concessione del visto di ingresso” (Cass. n. 17574 del 2010).

L’enunciato principio di diritto comporta la manifesta infondatezza del ricorso nei suoi primi quattro motivi, essendo inammissibile il quinto che non specifica i fatti controversi su cui mancherebbe la motivazione, deducendo che essa sarebbe carente su un punto di diritto in ordine al c.d. ius superveniens.

Il ricorso deve quindi essere rigettato perchè manifestamente infondato, essendosi correttamente applicata dall’Ambasciata italiana in Ecuador la legge vigente alla data del rilascio del visto, prevalente su ogni norma regolamentare, non concedendo il visto stesso in conformità alla novella normativa del 2008. Si chiede al Presidente della sesta sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

2. Il ricorso quindi deve essere rigettato e le spese del presente giudizio di cassazione possono eccezionalmente compensarsi in deroga al principio della soccombenza, in ragione delle modifiche normative che hanno giustificato il comportamento della ricorrente nella presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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