Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24387 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13224/2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.N.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 61/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 02/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.N.D., esercente l’attività di geometra, presentava istanza di rimborso dell’Irap versata negli anni 1999, 2000 e 2001, sostenendo di non essere soggetto all’imposta.

Avverso il silenzio rifiuto dell’ Agenzia delle Entrate proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Pescara che lo accoglieva con sentenza n. 8 del 2006.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di L’Aquila che con sentenza del 2.4.2009 dichiarava inammissibile l’appello, poichè notificato presso il luogo di residenza dell’appellato anzichè nel domicilio eletto presso il difensore; in ogni caso riteneva l’appello infondato nel merito, “essendo il contribuente non soggetto all’Irap in quanto geometra senza autonoma organizzazione”.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione deducendo due motivi di impugnazione: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, art. 47 c.c. e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui non ha ritenuto valida la notifica effettuata a mani proprie a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17 e comunque non ha considerato l’effetto sanante della avvenuta costituzione in giudizio dell’appellato; 2) violazione della L. n. 289 del 2002, art. 7 e art. 9, comma 13, nella parte in cui non ha ritenuto l’inammissibilità della richiesta di rimborso dell’Irap a seguito della adesione del contribuente al condono tombale.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato con riguardo al profilo, assorbente, della mancata applicazione dell’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità della notificazione dell’atto di appello (presso il domicilio del contribuente anzichè presso il domicilio eletto) deve ritenersi sanata per avvenuto raggiungimento dello scopo dell’atto, attestato dalla costituzione in giudizio di parte appellata.

2. Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione, perchè, ritenuto ammissibile l’appello, ne esamini i motivi, compresa la preliminare eccezione relativa alla inammissibilità della richiesta di rimborso a seguito della adesione del contribuente al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all’esito del nuovo esame.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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