Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24387 del 30/09/2019

Cassazione civile sez. I, 30/09/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 30/09/2019), n.24387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25377/2018 proposto da:

O.B., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Marco Romagnoli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1221/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2019 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona, pubblicata il 4 luglio 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da O.B. avverso l’ordinanza pronunciata ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Ancona. Con quest’ultima pronuncia era stato negato che all’attuale ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato; era stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo viene dedotta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1 bis. Viene dedotto che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare la censura svolta dalla ricorrente, la quale aveva lamentato che il colloquio tenutosi avanti alla Commissione per la protezione internazionale era stato condotto da un membro di questa, senza che esso richiedente fosse stato previamente informato, secondo quanto previsto dal cit. art. 12, comma 1 bis, della possibilità di essere sentito dalla Commissione nella sua collegialità.

Il motivo è inammissibile.

Come già chiarito da questa Corte, oggetto della controversia che segue il rigetto della domanda proposta alla commissione territoriale non è il provvedimento negativo reso, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire (Cass. 22 marzo 2017, n. 7385; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27337). Il vizio relativo all’attività procedimentale dell’audizione del richiedente avanti alla commissione, dunque, non è idoneo a determinare l’annullamento del provvedimento reso da quell’organo: esso può piuttosto fondare, a seconda dei casi, la necessità che il giudice proceda al rinnovo di quell’attività, in modo da evitare il prodursi di una lesione del diritto di difesa ai danni del richiedente. In tali termini si è del resto già espressa questa Corte, allorquando ha esaminato la fattispecie de l’omessa traduzione delle comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale avanti alla competente commissione territoriale (D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10, commi 4 e 5): è stato osservato, al riguardo, che la violazione delle norme sulla traduzione degli atti è causa di nullità delle singole acquisizioni o della decisione finale, in funzione di una loro rinnovazione o di una sua sostituzione ope judicis (Cass. 27 maggio 2014, n. 11871, in motivazione).

Occorre dunque considerare la specificità dei singoli vizi che possono colpire il procedimento avanti alla commissione: e diverse sono le conseguenze che, nelle diverse fattispecie, possono determinarsi.

Così, ad esempio, la totale pretermissione dell’audizione del richiedente da parte dell’organo amministrativo genererà, di per sè, la necessità che a quell’incombente provveda il giudice successivamente adito: e ciò in quanto il detto giudice può respingere il ricorso avanti a lui proposto senza procedere all’audizione del richiedente – e sempre che le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale iecisione – solo ove sia stata data al richiedente, nel primo procedimento (in Italia quello amministrativo), la facoltà di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 della dir. 2013/32/UE (Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko). Ove, invece, venga in questione un singolo vizio di quella audizione (quale quello denunciato nella presene sede), il rinnovo dell’atto da parte del giudice in tanto potrà giustificarsi in quanto quel vizio abbia comportato una reale lesione del diritto di difesa dell’interessato. In conseguenza, il ricorso per cassazione fondato sull’esistenza di tale vizio dovrà basarsi sulla precisa allegazione, da parte del richiedente, del nccumento derivante dall’irregolarità lamentata (con riferimento al tema della mancata traduzione di atti del procedimento cfr. la cit. Cass. 27 maggio 2014, n. 11871 cit. e, in precedenza, Cass. 21 novembre 2011, n. 24543).

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento al vizio denunciato col primo motivo di ricorso: e infatti, questa S.C. ha già avuto modo di precisare che, in tema di richiesta di protezione internazionale, l’omissione dell’avvertenza allo straniero in merito alla possibilità di essere sentito dell’organo collegiale, anzichè da un singolo componente della speciale commissione amministrativa territoriale, non dà luogo alla nullità dell’audizione, che è pienamente consentita anche in forma monocratica, a meno che il difetto dell’avvertenza di legge – di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1 bis, – abbia cagionato al richiedente asilo una specifica e sicura lesione dei suoi diritti fondamentali, circostanza che deve essere allegata in modo puntuale, e denunciata in sede di prima impugnazione giurisdizionale (Cass. 17 luglio 2018, n. 19040).

Nella fattispecie in esame la ricorrente non solo non ha chiarito quale conseguenza pregiudizievole le sia derivata dal fatto che il colloquio si sia tenuto avanti al componente con compiti istruttori, piuttosto che avanti a tutti i membri della commissione, ma non ha neanche affermato che, ove fosse stata informata di quest’ultima possibilità, avrebbe optato per essa. Inoltre, e a monte, lo stesso istante non ha allegato che nel corso dei due gradi del giudizio di merito sia mancata una propria audizione: e tale circostanza assumeva pure rilievo, tenuto conto del fatto che la rinnovazione del colloquio da parte dell’organo giurisdizionale avrebbe potuto elidere, per quanto detto, l’ipotetico danno discendente dal vizio del procedimento amministrativo.

2. – Il secondo mezzo denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Viene rilevato che la Corte di appello si era limitata ad aderire a quanto sostenuto dal giudice di prime cui-e, senza svolgere alcun approfondimento istruttorio. E’ dedotto che dalle circostanze acquisite emergeva la forte vulnerabilità del ricorrente. Viene ricordato, in particolare, che l’istante era stata “costretta a lasciare la Nigeria per via delle angherie subite dalla famiglia dello zio, ampiamente protetta dalla polizia locale in quanto esponente di spicco del (OMISSIS)” ed evidenziato che la Corte di merito non aveva inoltre “tenuto conto delle gravissime vessazioni subite dalla ricorrente durante il suo soggiorno in Libia”.

Il motivo è inammissibile.

Anzitutto parte ricorrente non chiarisce a quale specifica domanda (se a quella diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, a quella volta all’ottenimento della protezione sussidiaria, o a quella avente ad oggetto la protezione umanitaria) inerisca il dedotto omesso esame.

Si osserva, inoltre, che il ricorso per cassazione dà per presupposti i fatti sopra indicati (vessazioni subite in patria e in Libia), nel mentre il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, oltre ad indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, avrebbe dovuto dar conto del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “core” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Tale decisività è, del resto, palesemente assente con riguardo a quanto lamentato con riferimento al periodo di stazionamento in Libia. Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato occorre infatti far riferimento al paese di cui si ha la cittadinanza: lo si ricava dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) che definisce rifugiato il “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”; infatti, tale previsione conferisce rilievo al rischio, da parte del richiedente, di essere vittima di condotte persecutorie in caso di ritorno nel paese di origine, di cui ha la cittadinanza. Il significato della disposizione appare ancora più evidente ove si considera che una condizione diversa dalla cittadinanza, quella della dimora, è presa in considerazione nella seconda parte del cit. art. 2, lett. e), ma con riferimento all’apolide: lo status di rifugiato è infatti ivi estesa all'”apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”.

Nessuna attinenza al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 ha, infine, il tema dell’approfondimento istruttorio, che si assume carente: approfondimento di cui, peraltro, la Corte di merito ha dato compitamente atto, menzionando le specifiche fonti da essa consultate nel vagliare la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c).

3. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali.

L’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato esclude che lo stesso sia tenuto al versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima Civile, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2019

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