Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24387 del 18/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona dei Ministro in carica, ex

lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato e da questa rappresentato e difeso;

– ricorrente –

contro

C.C.S., cittadina (OMISSIS) con permesso di

soggiorno, già domiciliata nel giudizio di appello in Lido di

Camaiore al Viale Colombo 15, presso l’avv. Pedonese Tiziana,

difensore domiciliatario;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze del 27 novembre –

10 dicembre 2009, nel procedimento iscritto al n. 777/09 del R.G.

della volontaria giurisdizione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: Il Ministero degli Esteri, con ricorso notificato il 24 maggio 2010 presso la Cancelleria della Corte d’appello di Firenze a C.C.S., che non aveva eletto domicilio in Firenze ma in Lido di Camaiore presso il suo difensore domiciliatario in primo grado, ha chiesto la cassazione del decreto della Corte d’appello di Firenze del 27 novembre – 10 dicembre 2009, che ha rigettato il reclamo dello stesso Ministero contro il provvedimento del Tribunale locale che aveva annullato il provvedimento dell’Ambasciata italiana nella Repubblica Dominicana, la quale aveva negato il visto di ingresso in Italia, per ricongiungimento familiare alla reclamante del padre C.J. A., per avere lo stesso altri figli conviventi con lui nel paese di origine e in applicazione della novella normativa di cui al D.Lgs. 2 ottobre 2008, n. 160, art. 1, comma 1 che prevede tale circostanza come ostativa al ricongiungimento, dopo che già gli uffici interni competenti avevano autorizzato detto ricongiungimento, ritenendo applicabile la normativa vigente alla data del rilascio del nulla osta dalle autorità interne e non a quella successiva vigente al momento del visto dell’Ambasciata.

Il ricorso per cassazione è costituito di un unico motivo che lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 29, comma 1 e del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, art. 2, lett. e, comma d, come modificato dal D.Lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, attuativo della Direttiva CE n. 86/2003, per non aver la Corte d’appello applicato il principio tempus regit actum, ritenendo che l’Ambasciata di Italia dovesse verificare la documentazione omologata per il rilascio del visto, senza tener conto dello ius superveniens.

L’intimata non si difende in questa sede.

DIRITTO – Il ricorso del Ministero degli esteri è manifestamente fondato e deve essere accolto in ragione del seguente principio di diritto enunciato da questa corte: In tema di disciplina della immigrazione il rilascio del visto di ingresso allo straniero richiedente il ricongiungimento familiare si configura come atto conclusivo di un procedimento amministrativo a formazione complessa nel quale, per il principio tempus regit actum, l’autorità amministrativa, cui spetta di applicare la legge vigente all’atto dell’adozione del provvedimento, è tenuta ad applicare la nuova legge sopravvenuta durante lo svolgimento del procedimento e fino alla sua definitiva conclusione; in particolare, lo jus superveniens … aggiungendo alla frase genitori a carico, la proposizione qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero se genitori ultrasessantacinquenni se gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, deve essere applicato qualunque sia la fase del procedimento e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta delle autorità amministrative operanti in territorio italiano e sino alla concessione del visto di ingresso” (Cass. n. 17574 del 2010).

L’enunciato principio di diritto comporta la manifesta fondatezza del ricorso che deve quindi essere accolto, essendosi correttamente applicata dall’Ambasciata italiana nella Repubblica dominicana la legge vigente alla data del rilascio del visto, prevalente su ogni norma precedente, non concedendo il visto stesso al genitore che doveva ricongiungersi, in conformità alla novella normativa del 2008 per la esistenza di altri figli conviventi con i padre all’estero.

Pertanto si chiede al Presidente della sesta sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta.

2. Il ricorso quindi deve essere accolto e il decreto impugnato deve essere cassato; ai sensi dell’art. 384 c.p.c. la causa può essere decisa nel merito e il ricorso della C.C.S. contro il diniego di visto d’ingresso in Italia al padre C.J. A., da parte della Ambasciata italiana in Santo Domingo, deve essere respinto, mancando le condizioni indicate nella L. n. 160 del 2008 per la concessione del visto, alla data in cui questo doveva rilasciarsi.

3. Le spese dell’intero giudizio possono eccezionalmente compensarsi in deroga al principio della soccombenza, in ragione delle modifiche normative, che hanno giustificato il comportamento dell’attrice nella presente causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso del Ministero e cassa il decreto impugnato; decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso di C.C.S. contro il diniego di visto per l’ingresso in Italia del padre C.J. A. da parte dell’Ambasciata italiana in Santo Domingo. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011

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