Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24387 del 16/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/10/2017, (ud. 22/02/2017, dep.16/10/2017),  n. 24387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5532-2015 proposto da:

KANAAN SRL, in persona dell’amministratore unico e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CICERONE 62, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO OLIVA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI PRATO, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 836/2014 del TRIBUNALE di PRATO, depositata

l’08/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

La Kanaan s.r.l. proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di Prato, avverso l’ordinanza con la quale la Prefettura di Prato le aveva ingiunto di pagare la somma di Euro, 9.296,22, oltre a disporre la confisca della merce sequestrata il 9 settembre 2009, per essersi avvalsa, per il trasporto della propria merce, di autotrasportatore (la Europa Suna Da s.r.l.) non autorizzato, in quanto non iscritto al relativo albo, opposizione che il giudice adito, con sentenza n. 847/2001, accoglieva limitatamente all’entità della sanzione, riducendola ad Euro 7.764,85.

L’impugnazione interposta dalla Kanaan s.r.l., avanti al Tribunale di Prato, con sentenza n. 836/2014, veniva rigettata.

Sempre la Kanaan ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del giudice del gravame, sulla base di due motivi. La Prefettura di Prato non ha depositato controricorso, ma si è limitata a depositare “atto di costituzione” per prendere parte all’udienza di discussione.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, è stata notificata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il primo motivo di ricorso, con il quale è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 11 è del tutto destituito di fondamento. In tal senso valga il richiamo alla pacifica giurisprudenza di questa Corte per la quale (cfr. da ultimo Cass. n. 2406 del 2016) nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione della legge, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l’entità, entro i limiti sanciti da quest’ultima, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11 quali la gravità della violazione, la personalità dell’agente e le sue condizioni economiche, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione e la Corte di Cassazione non può censurare la statuizione adottata qualora tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (conf. Cass. n. 6778 del 2015; Cass. 17 aprile 2013 n. 9255).

Nel caso in esame, il giudice del gravame – nel confermare le ragioni del giudice di prime cure – ha rilevato la gravità della violazione dal carattere estremamente diffuso delle situazioni di illegalità, desunta dalla pluralità di ditte che si erano rivolte ad un autotrasportatore non autorizzato, ravvisandosi così un carattere di sistematicità della condotta illegale. In altri termini, il giudice del merito ha giustificato, in maniera logica e completa, la sua decisione, valorizzando il carattere non episodico della violazione realizzata e la sua idoneità a nuocere all’economia della zona in ragione della sua diffusione, circostanze che hanno reso condivisibile l’inflizione di una sanzione al di sopra del minimo.

Il secondo motivo, con cui viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., in relazione all’omesso esame della sentenza 522/2011 del Giudice di Pace di Prato prodotta agli atti, è inammissibile, non cogliendo la censura la ratio decidendi della qui gravata sentenza.

In particolare, la società ricorrente contesta la decisione perchè non avrebbe tenuto conto della sentenza n. 522/2011 emessa dal Giudice di Pace di Prato in un caso simile, da cui si sarebbe evinto che la società Europa Sun Da aveva come oggetto l’esercizio dell’attività di autotrasporto. Detta deduzione non considera che la sentenza di appello fonda il rigetto dell’opposizione non già sulle azioni svolte dalle altre società coinvolte nella vicenda, bensì sulla circostanza che dalla lettura della visura della Europa Sun Da s.r.l. non risultava ricompreso nell’oggetto sociale l’esercizio di attività di autotrasporto e l’appellante non aveva prodotto agli atti la visura da cui avrebbe dovuto risultare quanto affermato (v. pag. 2 della sentenza impugnata).

Il Tribunale di Prato ha, inoltre, evidenziato che le condotte delle società che si erano rivolte alla Europa Sun Da srl erano autonome e distinte, da cui si ricava l’irrilevanza, ai fini della decisione, della sentenza menzionata dalla società ricorrente, in quanto concernente situazione valutata espressamente come indipendente e diversa (v. pagg. 2 e 3 della decisione).

Avverso le predette argomentazioni la ricorrente non rivolge specifiche critiche, ma insiste in una generica – e quindi inconferente – rivendicazione a vedere valutata nel senso indicato la sentenza allegata.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

Alcuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, non avendo l’amministrazione intimata nella sostanza svolto difese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione sesta Civile – 2, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2017

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