Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24387 del 09/09/2021

Cassazione civile sez. II, 09/09/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 09/09/2021), n.24387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16479-2016 proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Z.C.M. in virtù di

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M., T.A., domiciliati in ROMA presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANTONIO BALDACCI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 615/2016 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata

il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/05/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Giudice di Pace di Forlì, con la sentenza n. 1140/2013, ha rigettato la domanda proposta dall’avv. Z.C. nei confronti di P.M. e T.A. per il pagamento dei compensi professionali maturati a seguito della prestazione resa in favore del T., in conseguenza della denuncia penale sporta dal T., unitamente a B.N., nei confronti di Za.Do., ex compagna del P., nonché per un parere orale reso in suo favore.

Avverso detta sentenza ha proposto appello lo Z., cui hanno resistito i convenuti.

Il Tribunale di Forlì con la sentenza n. 615 del 25 maggio 2016 ha rigettato il gravame, previa correzione della motivazione della sentenza gravata.

In primo grado la domanda era stata rigettata verso il P., in quanto non si era ritenuta raggiunta la prova del rapporto di clientela tra questi e l’attore, quanto all’attività svolta nell’interesse del T., ma secondo il Tribunale le prove raccolte, invece, evidenziavano che effettivamente il P. si era assunto l’onere economico di far fronte ai compensi dovuti all’attore per l’attività espletata in favore dell’altro convenuto. Tuttavia, una volta ritenuto sussistente il rapporto di clientela, quanto alle somme dovute, il giudice di appello continuava ritenendo del pari non condivisibile l’assunto del giudice di pace circa l’impossibilità di riferire le attività di cui alla parcella versata in atti anche alla posizione del T., e non solo a quella dell’altra denunciante B.N..

Osservava la sentenza d’appello che è onere del professionista dimostrare la prova dell’attività professionale svolta e del compenso maturato, essendo compito del giudice, in assenza di patto scritto circa la misura dei compensi, procedere alla loro liquidazione, sulla base delle tariffe professionali applicabili ratione temporis.

Inoltre, la liquidazione deve avvenire tenendo conto della natura, complessità e gravità della causa per la quale l’attività professionale è stata prestata, tenendo conto della durata del processo nonché del pregio dell’attività svolta e dell’esito ottenuto (nella specie l’attività era consistita nella sola proposizione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del PM della querela presentata invece personalmente dal T. e dalla B.).

Ancorché la parcella sia assistita da una presunzione di veridicità, non di meno il giudice è chiamato a procedere alla verifica della correttezza della liquidazione operata dal professionista nella parcella, specie nel caso in cui i clienti abbiano contestato il diritto a ricevere un ulteriore compenso oltre quanto già in precedenza versato.

La sentenza quindi esaminava partitamente le varie voci riportate nella parcella dello Z., escludendo che alcune delle attività ivi riportate fossero autonomamente meritevoli di un compenso, e riducendo alcuni importi indicati, in ragione dell’esito negativo dell’attività difensiva svolta dall’appellante. L’importo liquidato, pur tenendo conto dell’aumento dovuto per la difesa plurima, nonché delle spese generali e degli accessori di legge, risultava inferiore a quanto già in precedenza ricevuto, mancando in particolare la specifica dimostrazione delle diverse attività svolte nell’interesse del T. rispetto a quelle espletate per conto della B..

Avendo quindi percepito una somma già superiore a quella dovutagli per la difesa di entrambi gli assistiti, null’altro poteva essergli liquidato.

Del tutto sfornita di prova era poi l’attività consistita nell’espletamento di un parere orale, occorrendo però considerare che anche ove fosse stato reso, il compenso dovutogli a tale titolo risulterebbe già adeguatamente soddisfatto per effetto della somma già incassata.

Avuto riguardo, infine, alla parziale fondatezza di alcune delle censure mosse alla motivazione del giudice di primo grado, il Tribunale reputava di compensare le spese del grado nella misura del 50 %, ponendo la residua parte a carico dell’appellante.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Z.C., sulla base di sette motivi.

Gli intimati resistono con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e precisamente il difetto di contestazione da parte di P.M. e di T.A., con conseguente ultra petizione del Tribunale che ha deciso oltre le eccezioni dei convenuti.

Si deduce che il Tribunale ha ridotto la somma richiesta fino a farla rientrare nell’importo già corrisposto dalla B., senza considerare che mancava una specifica eccezione della parte convenuta, sicché in assenza di contestazione, non avrebbe potuto ridurre voce per voce le somme di cui alla notula.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con ultra petizione del Tribunale che ha deciso oltre l’eccezione dei convenuti, in quanto in assenza di contestazione, non potevano disattendersi le risultanze della notula.

Il terzo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. in relazione all’art. 2729 c.c., quanto al valore probatorio della parcella, e ciò alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la parcella è assistita da una presunzione di veridicità, attesa la provenienza da un soggetto iscritto ad un albo, con la conseguenza che le poste o le voci non possono essere disconosciute dal giudice in assenza di specifiche contestazioni.

Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2233 c.c., n. 1 tenuto conto che la notula non richiede formule sacramentali e non necessita dell’opinamento da parte dell’ordine professionale, così che, pur in assenza del parere di congruità, il giudice non poteva disattenderla, in mancanza di specifiche contestazioni.

I quattro motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

Deve escludersi che nella specie la sentenza gravata abbia contravvenuto al principio di diritto espresso da questa Corte nella sua più autorevole composizione a mente del quale (Cass. S.U. n. 14699/2010) la parcella dell’avvocato costituisce una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di veridicità, in quanto l’iscrizione all’albo del professionista è una garanzia della sua personalità; pertanto, le “poste” o “voci” in essa elencate, in mancanza di specifiche contestazioni del cliente, non possono essere disconosciute dal giudice.

Va in primo luogo ricordato che, come di recente ribadito sempre da questa Corte (Cass. n. 712/2018), il giudice non è vincolato al parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, dal quale può discostarsi indicando, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta e ciò in quanto nel giudizio volto a procedere alla determinazione del compenso spettante al professionista (anche se scaturente da un’opposizione a decreto ingiuntivo) non è più sufficiente la prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale (art. 636 c.p.c.) e spetta al professionista, nella sua qualità di attore, fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, per consentire al giudice la verifica delle singole prestazioni svolte e la loro corrispondenza con le voci e gli importi indicati nella parcella (in termini Cass. n. 18777/2005).

Va altresì richiamato il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all’espletamento e alla consistenza dell’attività (come, nella specie, di inesistenza del mandato), è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il “quantum debeatur”, senza incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 230/2016), essendo altresì specificato che la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell’ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell’ingiunzione, non ha – costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista – valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell’opponente in ordine all’effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all’applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (Cass. n. 10150/2003). Al fine, inoltre, di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere – dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall’opponente, non è necessario che quest’ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico (così Cass. n. 14556/2004).

Ritiene il Collegio di dover prestare adesione a tali principi con la conseguente infondatezza delle censure mosse dal ricorrente.

Nella vicenda in esame, il Tribunale ha correttamente richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite, evidenziando che però gli appellati avevano contestato il diritto ad un ulteriore compenso da parte dello Z., di tal che tale contestazione investiva anche la correttezza della quantificazione delle somme dovute.

La sentenza gravata, lungi dal negare lo svolgimento da parte del professionista delle attività riportate nella notula (il che mette al riparo la sentenza della denuncia di aver contravvenuto al principio espresso dalle Sezioni Unite, non essendosi negata apoditticamente la presunzione di veridicità che, come detto, assiste la parcella, quanto alle indicazioni provenienti da parte del suo autore), ha tuttavia proceduto ad una verifica sia della possibilità di remunerare le singole attività riportate nella parcella, alla luce delle previsioni tariffarie applicabili, sia della congruità della somma richiesta, tenuto conto della qualità delle prestazioni rese, della loro importanza e dell’esito che ha avuto il contenzioso per il quale il T. era stato assistito dallo Z..

La lettura di pag. 10 ed 11 della sentenza consente di riscontrare che il Tribunale non ha negato che le attività riportate nella parcella siano state effettivamente svolte dal ricorrente, ma ha escluso i compensi per quelle attività che non rientrano tra quelle che le stesse tariffe professionali prevedono debbano essere remunerate, ed ha poi ridotto alcuni degli importi richiesti alla luce dei criteri espressamente richiamati a pag. 9 della sentenza, e che sono meramente riproduttivi dei parametri sulla scorta dei quali lo stesso D.M. n. 127 del 2004 prevede debba orientarsi la liquidazione. Infatti, è l’art. 5, stesso comma 3 del D.M. in questione che, nei rapporti tra avvocato e cliente, esplicitamente dispone di poter tenere conto anche dei risultati del giudizio e dei vantaggi anche non patrimoniali ritratti per effetto dell’attività professionale svolta.

Ne consegue che non ricorre alcuna omessa valutazione di fatto decisivo né violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il Tribunale provveduto, come impostogli dalla legge, a determinare il compenso sulla base delle tariffe professionali vigenti, a mente di quanto disposto dall’art. 2233 c.c., nei limiti imposti dalla contestazione dei convenuti (che appunto si dolevano dell’eccessività della pretesa del ricorrente, avuto riguardo anche a quanto già ricevuto dall’altra assistita B.), senza quindi negare l’effettività delle prestazioni rese, ma ricalcolando il compenso secondo i criteri di determinazione suggeriti dallo stesso D.M. n. 127 del 2004, e per le sole attività per le quali è appunto riconosciuto il diritto al corrispettivo.

3. Il quinto motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2233 c.c., comma 2 per effetto dell’omessa considerazione del prestigio e della qualità dell’attività prestata.

Si riporta uno schema riepilogativo che illustra la differenza tra le somme indicate nella parcella e quelle invece attribuite in sentenza e si sostiene che la riduzione sarebbe immotivata.

Il motivo è inammissibile in quanto, senza che sia denunciata la violazione dei minimi tariffari quale effetto della liquidazione operata dal giudice, investe una valutazione discrezionale del giudice di merito, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, avendo il Tribunale orientato la propria liquidazione in misura inferiore a quanto richiesto dal ricorrente, valorizzando tra l’altro anche il profilo costituito dall’esito negativo per gli assistiti dell’attività difensiva svolta, elemento questo che la stessa normativa prevede possa essere preso in considerazione nel caso in cui debba procedersi a determinare il compenso dovuto dal cliente al proprio legale.

4. Il sesto motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, art. 3 nonché dell’art. 2233 c.c., in quanto le parti sono libere di scegliere a quale attività imputare un determinato acconto.

Si deduce che già con l’atto di appello era stato evidenziato che il pregresso pagamento era stato imputato alla sola posizione della B. per effetto di un accordo confermato in sede processuale, e che tale accordo era confermato anche dalla mancata risposta dei convenuti in sede di interrogatorio formale.

Peraltro, le posizioni del T. e della B. erano meritevoli di autonoma considerazione, in quanto nella querela avevano fatto riferimento ad episodi diversi.

In assenza di identità delle posizioni dei due assistiti, non è quindi possibile riconoscere un compenso unico, sia pure incrementato in misura percentuale, come invece sostenuto dal Tribunale.

Il motivo è inammissibile, in quanto, oltre a contestare anche per tale profilo un accertamento di fatto operato dal giudice di merito, risulta redatto in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il Tribunale, nel negare allo Z. un compenso ulteriore rispetto a quanto già liquidatogli dalla B., ha evidenziato che si trattava di difesa congiunta di entrambi i denuncianti e che l’attività professionale era consistita nella predisposizione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione e nella partecipazione all’udienza svoltasi dinanzi al GIP.

Appare evidente come il Tribunale, con accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, abbia ritenuto che sussista una sostanziale identità tra le posizioni dei due assistiti, per conto dei quali era stata svolta un’attività compendiatasi nella redazione di un atto difensivo e nella partecipazione ad un’udienza, senza che fosse possibile distinguere le posizioni dei clienti.

Il ricorrente insiste però sulla diversità del contenuto della querela, non avvedendosi che il Tribunale ha sottolineato come tale atto fosse stato presentato personalmente dai denuncianti, omettendo peraltro di dettagliare, come impostogli dal detto principio di specificità del motivo di ricorso, sia il contenuto della denuncia – querela a suo tempo proposta, sia le ragioni per le quali, pur a fronte della redazione di un unico atto di opposizione all’archiviazione, dovesse escludersi, avuto riguardo alle questioni processuali implicate dallo svolgimento dell’attività difensiva, la conclusione circa la sostanziale unitarietà delle posizioni dei due assistiti.

Una volta quindi ritenuta incensurabile N’affermazione circa il diritto del ricorrente a ricevere un compenso unico, risulta altrettanto incensurabile la conclusione del giudice di appello che ha ritenuto che il compenso già corrispostogli, sebbene ricevuto per conto della B., avesse prodotto l’effetto di estinguere anche le ragioni di credito nei confronti del T., trattandosi di somma superiore rispetto a quella dovutagli sulla base delle tariffe e tenuto conto dell’attività difensiva svolta.

5. Il settimo motivo di ricorso denuncia la ingiusta decisione sulle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., quanto alla compensazione per la quota del 50 % delle spese del giudizio di appello.

Il motivo, che appare essenzialmente correlato alla deduzione di fondatezza dei precedenti motivi di ricorso, e quindi configurato quale conseguenza sul regime delle spese di lite dell’erroneità della decisione del giudice di merito, è in ogni caso inammissibile anche nella parte in cui pur, laddove risultasse confermato il rigetto della domanda proposta, non si era provveduto alla compensazione delle spese del doppio grado.

Peraltro, tenuto conto dell’esito del giudizio che ha visto la totale soccombenza del ricorrente, questi non è legittimato a dolersi della parziale compensazione delle spese, e ciò alla luce del principio secondo cui (Cass. n. 24502/2017), il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 8421/2017 che in applicazione di tale principio, ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito di non compensare le spese di lite in ragione della soccombenza del ricorrente nei confronti solo di alcuni dei convenuti).

Ne’ può esser censurata la decisione del Giudice di appello di confermare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, e ciò, oltre che in ragione del principio per cui (Cass. n. 7146/2017) la compensazione delle spese processuali di un grado di giudizio, non collidendo con il principio dell’infrazionabilità della soccombenza, può coesistere con la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa in relazione ad altri gradi del medesimo giudizio, atteso che la violazione delle disposizioni relative all’onere delle spese processuali è configurabile solo quando queste vengano poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa (conf. Cass. n. 115/1980), anche alla luce del fatto che non risulta che fosse stata oggetto di uno specifico motivo di appello la mancata compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, non potendo quindi in assenza di gravame il Tribunale ritoccare la regolamentazione delle spese del primo grado, attesa la conferma della sentenza appellata.

6. Il ricorso deve quindi essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza.

7. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 quater testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, se dovuti;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2021

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