Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24387 del 04/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/10/2018, (ud. 14/12/2017, dep. 04/10/2018), n.24387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24641/2016 proposto da:

SERVICE GROUP DAL FERRO S.R.L., rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Tevere, n. 44, presso lo

studio dell’avvocato Andrea Recchia, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Davide Balasso;

– ricorrente –

contro

TORRE CHIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5,

presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Mario Calgaro;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1844/2016 della Corte D’appello di Venezia,

depositata il 17/(Ndr: testo originale non comprensibile)/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.

Fatto

RITENUTO

la Service Group Dal Ferro s.r.l. ricorre per la cassazione, in base a due motivi, della sentenza della Corte d’appello di Venezia, indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l’impugnazione dalla stessa proposta avverso la decisione, in data 13 ottobre 2014, del Tribunale di Vicenza con cui era stata rigettata l’opposizione avverso un decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti dalla Torre Chia s.r.l..

Quest’ultima resiste con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La parte ricorrente ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

Esaminato il fascicolo d’ufficio, non si ravvisa la sussistenza delle condizioni per dare corso alla proposta del relatore e procedere alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Pertanto, si dispone la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

PQM

rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2018

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