Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24386 del 30/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 30/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 30/11/2016), n.24386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1697/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.M.R.R., F.A., F.M.,

F.G., FO.GA., F.E.G.,

F.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 349/2009 della COMM. TRIB. REG. della SICILIA

SEZ. DIST. di CATANIA, depositata il 19/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che insiste nel ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo

di ricorso, assorbito l’altro.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ha notificato a F.V. un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione dei redditi per il 1996. In seguito, però disponendo di un successivo accertamento della Guardia di Finanza, la stessa Agenzia ha annullato in autotutela quel primo avviso di accertamento, notificandone uno successivo, basato, per l’appunto, sulle risultanze della indagine della Guardia di Finanza.

Questo secondo avviso di accertamento è stato impugnato dagli eredi del F., nel frattempo deceduto, con l’argomento che un avviso era stato già in precedenza notificato per lo stesso anno, e per la stessa dichiarazione dei redditi, cosi che il successivo doveva ritenersi un bis in idem.

La tesi è stata accolta dalla CTP. Su appello dell’Agenzia la CTR, pur prendendo atto del fatto che il primo avviso era stato annullato, ha tuttavia rigettato il gravame, con l’argomento che l’Agenzia non aveva comunicato il provvedimento in autotutela, impedendo cosi ai contribuenti di conoscere l’effettività del secondo avviso di accertamento.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di ricorso. Non si sono costituiti i contribuenti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo, l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.. Ritiene infatti che ha costituito violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il fatto di avere deciso la causa assumendo una violazione dell’art. 6 dello Statuto del contribuente, violazione mai denunciata dalle controparti.

La CTR infatti ha ritenuto di annullare il secondo avviso di accertamento con l’argomento che l’annullamento del primo in autotutela non era mai stato comunicato ai contribuenti. Ma tale omissione non era mai stata oggetto di espressa domanda od eccezione nè in primo nè in secondo grado.

Il motivo è fondato.

Invero, la CTR ha basato il rigetto dell’appello sulla violazione dell’art. 6 dello Statuto del contribuente, ma senza che la parte interessata avesse mai avanzato una tale domanda, nè l’avesse introdotta per via di eccezione. Dal contribuente, infatti, l’avviso di accertamento era stato impugnato solo per violazione del bis in idem, sul presupposto che fosse emesso identico a quello precedente. Mai invece il contribuente aveva lamentato la mancata comunicazione dell’annullamento del primo avviso, cosi che il richiamo a tale omissione (in violazione dello statuto del contribuente) costituisce di certo una pronuncia su una domanda (diversa per causa petendi) non introdotta dalla parte.

2.- Con il secondo motivo, l’Agenzia si duole della contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo, ossia sul fatto che comunque, dagli atti doveva emerge che i contribuenti erano a conoscenza del precedente annullamento del primo avviso di accertamento.

Questo motivo, in realtà, è assorbito dal primo, dal momento che, non essendo la questione della conoscenza dell’annullamento dell’atto oggetto di giudizio, non lo è neanche l’aspetto relativo alla conoscenza aliunde del provvedimento di autotutela.

La decisione va pertanto cassata con rinvio perchè il giudice di merito provveda sui motivi di appello che, decisa la causa per motivi diversi e non oggetto di impugnazione, non sono stati valutati.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia alla CTR Sicilia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2016

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