Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24386 del 18/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 18/11/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 18/11/2011), n.24386
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
J.J., nata in (OMISSIS), trattenuta nel Centro di
identificazione e espulsione di (OMISSIS) e ammessa al
patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’ordine
degli avvocati di Roma del 29 aprile 2010, rappresentata e difesa,
per procura in calce al ricorso, dall’avv. Ferrara Silvio e con lo
stesso elettivamente domiciliata in Roma, alla Via P. Leopardi
Cattolica n. 3 (studio avv. Alessandro Ferrara);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e QUESTURA DI ROMA, in persona del Ministro e
del questore in carica, ex lege domiciliati in Roma alla Via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimati –
avverso il decreto del Giudice di pace di Roma del 10 marzo 2010, nel
procedimento n. 454/2010 del R.G. dei giudizi di convalida, di
proroga del trattenimento della ricorrente nel CIE di (OMISSIS)
della ricorrente;
Letta la memoria illustrativa del ricorso e di replica alla relazione
in atti ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: J.J., cittadina extracomunitaria, con ricorso a questa Corte notificato al Ministero dell’Interno il 19 maggio 2010, ha chiesto di cassare il provvedimento del Giudice di pace di Roma del 10 marzo 2010 che, su richiesta del locale questore di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ha convalidato la proroga del suo trattenimento presso il centro di (OMISSIS), non risultando da tale provvedimento le ragioni che giustificavano la proroga di tale trattenimento.
Ad avviso della ricorrente, l’ordine di accompagnamento da tale giudice convalidato con l’autorizzazione al trattenimento presso il Centro di identificazione ed espulsione sopra indicato, è stato emesso in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, sesto e settimo periodo e art. 14, comma 5, nonchè del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3 come poi modificato, essendosi disposta detta convalida senza contraddittorio con la ricorrente e in violazione dei suoi diritti di difesa, non avendo il giudice provveduto con la partecipazione delle parti in camera di consiglio ad adottare il provvedimento.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce anche violazione degli artt. 5, 6, & 1 e 13, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e del Protocollo n. 7 della stessa Convenzione, in rapporto all’art. 117 Cost., per avere limitato la libertà personale della ricorrente, senza previo contraddittorio con questa ultima, prorogando il termine di trattenimento presso il Centro sopra indicato, non sentendo la interessata, destinataria della sua decisione.
DIRITTO – Il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto, avendo questa Corte enunciato il presente principio di diritto, disapplicato nella fattispecie: Il provvedimento giurisdizionale di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un centro d’identificazione ed espulsione, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 può essere assunto soltanto all’esito di un procedimento di natura camerale caratterizzato dall’audizione dell’interessato e dalla partecipazione necessaria del difensore. A tal fine la richiesta di proroga e gli atti che la corredano devono pervenire all’ufficio del giudice di pace in tempo utile perchè, previa convocazione dell’interessato e del difensore, possa tenersi l’udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato entro quarantotto ore dalla ricezione di tale richiesta, ai sensi dell’art. 14 cit., comma 4 ma prima del termine assegnato a suo tempo con la convalida (Cass. n. 13767/2010).
Il primo motivo di ricorso è quindi manifestamente fondato e va accolto, con assorbimento conseguente del secondo motivo; in conclusione, il relatore opina che il primo motivo di ricorso sia manifestamente fondato e chiede al Presidente della sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condivìso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta di accoglimento del primo motivo di impugnazione con assorbimento del secondo, cui aderisce anche la ricorrente con la memoria del suo difensore ai sensi dell’art. 378 c.p.c. Il ricorso deve quindi essere accolto e il decreto impugnato deve essere cassato senza rinvio, essendo orami decorso il termine massimo di trattenimento nel Centro di identificazione e di espulsione di 180 giorni (L. 15 luglio 2009, n. 94), per cui alcuna proroga di esso è consentita e la convalida dal giudice di pace non è ormai più possibile.
Il Ministero deve essere condannato alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, con attribuzione all’avv. Silvio Ferrara, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio; condanna il Ministero intimato a pagare alla ricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e accessorie come per legge, con attribuzione all’avv. Silvio Ferrara, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2011